Riforma classi concorso: testo parere favorevole Senato, chieste modifiche. Primo passo verso il concorso a cattedra

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di Anselmo Penna  Orizzonte Scuola, 25.11.2015.  

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Oggi la VII Commissione al Senato ha dato parere favorevole alla riforma delle classi di concorso. Vi riportiamo il testo.

Si tratta di un parere favorevole, ma che chiede alcune modifiche. I tempi celeri per l’approvazione sono giustificati dal fatto che il nuovo concorso a cattedra sarà basato proprio sulle nuove classi. Rispetto allo schema di regolamento che è stato elaborato dal Governo, il Senato chiede di apportare alcune modifiche.

Eccovi il testo definitivo del parere

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SULL’ATTO DEL GOVERNO N. 220

La Commissione, esaminato, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e dell’articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in titolo,
preso atto del parere approvato dalla VII Commissione della Camera dei deputati nella seduta del 18 novembre scorso;
considerato che nel corso della seduta della 7a Commissione del 18 novembre scorso è stato dato mandato alla relatrice di individuare le associazioni rappresentative alle quali chiedere contributi scritti in ordine all’atto in questione, previa acquisizione delle proposte di soggetti rappresentativi da inserire nell’elenco degli auditi, formulate dai commissari;
preso atto che in data 19 novembre è stata inviata  una mail alle associazioni rappresentative individuate, nella quale è stato fissato alle stesse il termine del 23 novembre per l’invio di contributi scritti in merito allo schema di regolamento in titolo;
considerato che entro il predetto termine sono pervenuti i contributi delle associazioni ADIDA, CRUI, Divisione didattica società chimica italiana, Pentagram, Rete nazionale qualità e sviluppo licei musicali e coreutici e UDU;

esprime parere favorevole con le seguenti condizioni:

I)      per quanto riguarda le classi di concorso:

  1. sia eliminato dalla premessa del regolamento il riferimento all’articolo 50 del decreto-legge n. 5 del 2012, poiché questo è stato abrogato dall’articolo 1, comma 199, della legge n. 107 del 2015, a decorrere dall’inizio dell’anno scolastico in corso;
  2. sia disciplinata, nel provvedimento, l’ipotesi di consentire  ai docenti già assunti a tempo indeterminato e titolari  su di una classe di concorso oggetto di accorpamento con altre classi di concorso,di poter insegnare la nuova disciplina frutto dell’accorpamento effettuato e prevedere tale medesima possibilità anche per i docenti non di ruolo ma abilitati  su una delle singole classi di concorso accorpate;
  3. siano ampliati gli insegnamenti attribuiti alla classe di concorso A47 (matematica applicata), in considerazione delle comuni competenze da perseguire per l’asse matematico e della sostanziale  omogeneità dei percorsi curricolari previsti per il primo  biennio degli indirizzi tecnici e professionali;
  4. siano ampliati gli insegnamenti previsti per la classe di concorso A50 (scienze naturali, chimiche e biologiche), in considerazione del fatto che la tabella delle confluenze già prevista in allegato al decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010 attribuiva alla ex 60/A l’insegnamento della chimica in diverse articolazioni ed indirizzi dell’istituto tecnico, settore tecnologico;
  5. sia rimodulata la tabella ” indirizzi di Studi” per la classe di concorso A18 ( Filosofia e Scienze umane) nella parte relativa a Liceo Scientifico-Opzione Scienze Applicate-Filosofia 2° Biennio e 5° anno prevedendo tale possibilità di insegnamento solo “fino ad esaurimento” inserendo il relativo asterisco “*” stante la specificità dell’insegnamento della Filosofia nei Licei Scientifici;
  6. sia rimodulata la tabella “indirizzi di Studi” per la classe di concorso A 65 (teoria e tecnica della comunicazione) inserendo i seguenti indirizzi:
    a)   Istituto Professionale-Indirizzo Servizi Commerciali Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
    b)   Istituto professionale – Indirizzo Servizi per l’enogastronomia e l’ospitabilità Alberghiera-Articolazione –Accoglienza Turistica-Tecniche di comunicazione 2° biennio e 5° anno
  7. sia modificata la tabella ” note” relativa alla classe di concorso A84 (Trattamento testi, dati e applicazioni) considerata ” classe di concorso ad esaurimento” in quanto, al contrario, è ancora previsto l’insegnamento presso l’Istituto Professionale, Settore Servizi-indirizzo Servizi Commerciali- laboratorio di tecniche professionali dei servizi commerciali in compresenza per cui non è da considerarsi ad esaurimento; (nuova)
  8. siano introdotte nuove classi concorsuali corrispondenti ad   insegnamenti previsti dagli ordinamenti vigenti ma non codificate dallo schema di decreto ma che necessitano, invece, di una maggiore specificità disciplinare per caratterizzare meglio l’offerta formativa delle singole istituzioni scolastiche.
    Si segnalano peraltro le seguenti  classi concorsuali in integrazione a quelle previste:
    a.      per  le discipline della tabella A: A66 storia della danza;
    b.      rinominare la classe di concorso A59 in  Teoria, pratica musicale per la danza e tecniche di accompagnamento alla danza ,  rivedendo titoli di accesso, note e indirizzi di studi se necessario; la nuova classe di concorso, dunque, include e sostituisce la A59 ed è necessario sottrarre l’insegnamento di Teoria e pratica per la danza alla classe di concorso A55; ( nuova)
    c.      per le discipline della tabella B:  ex classe C440 massochinesiterapia fino ad esaurimento
  9. si rinumerino, in tabella A, le classi successive alla A67, poiché mancano le classi  A68, A69;

II)    per quanto riguarda i titoli di accesso alle classi di concorso:

  1. Sia chiarito che, laddove la tabella A indica tra i titoli di accesso i diplomi accademici di secondo livello, tuttora mancanti di un corretto e definitivo inquadramento ordinamentale, si intenda comunque valido il possesso dei diplomi accademici di secondo livello attivati in via sperimentale dalle istituzioni AFAM ai sensi dell’articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  212 del 2005.
  2. sia svolta una revisione complessiva della congruità dei titoli di accesso alle diverse classi concorsuali, nonché dei crediti formativi universitari e accademici uniti al possesso di specifiche lauree magistrali o lauree specialistiche, come in buona sostanza auspicato nel parere espresso dal Consiglio Universitario Nazionale nonché da altri autorevoli enti esponenziali, quali gli organismi dell’AFAM e la Cabina di Regia della rete nazionale “Qualità e sviluppo dei licei musicali e coreutici” (in tale contesto, la Commissione in questa sede indica, a titolo esemplificativo alcune delle correzioni più significative, senza negare pregnanza alle altre numerose e ragionevoli osservazioni pervenute);
  3. per gli insegnamenti di discipline letterarie delle classi A12 e A22, si aggiornino i CFU indicati nelle note, prevedendo almeno ulteriori  16 CFU  acquisiti nel settore scientifico disciplinare di latino;
  4. a) per la classe di concorso A18 sia inserita la LM50 (programmazione e gestione dei servizi educativi) e la LM64 (scienza delle religioni) e per la classe di concorso A19, sia inserita la LM85 (scienze pedagogiche) e la LS87 (scienze pedagogiche), allo stesso tempo prevedendo, in nota, un congruo numero di CFU integrativi nelle discipline caratterizzanti della classe di concorso;
    b) per la classe di concorso A50 (Scienze naturali, chimiche e biologiche) siano inserite le classi LM-13 e 14/S (Farmacia e farmacia industriale);
    c) per le classi di concorso A-17 (Disegno e storia dell’arte), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni, tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) e A-60 (Tecnologia) siano inserite le classi LM-12 (Design) e 103/S (Teoria e metodi del disegno industriale);
    d) per le classi di concorso A-20 (Fisica) e A-32 (Scienze della geologia e della mineralogia) siano inserite le classi LM-79 e 85/S (Scienze geofisiche);
    e) per la classe di concorso A-41 (Scienze e tecnologie informatiche) siano inserite le classi LM-91 e 100/S (Tecniche e metodi per la società dell’informazione);
    f) per la classe di concorso A-42 (Scienze e tecnologie meccaniche) siano inserite le classi LM-20 e 25/S (Ingegneria spaziale e astronautica), LM-34 e 37/S (Ingegneria navale);
    g) per la classe di concorso A-45 (Scienze economiche e aziendali) sia inserita la classe LM-76 (Scienze economiche per l’ambiente e la cultura);
    h) per le classi di concorso A-51 (Scienze, tecnologie e tecniche agrarie) e A-52 (Scienze, tecnologie e tecniche di produzioni animali) siano inserite le classi LM-70 e 78/S (Scienze e tecnologie alimentari).
  5. per le classi di concorso dell’ambito artistico, del design, della grafica, del disegno,  della musica, sia inserito tra i requisiti di accesso il diploma accademico di secondo livello;
  6. per le classi concorsuali afferenti ad ambiti del design, del tessuto e della moda, siano previsti anche diplomi specifici, quale il diploma di Istituto professionale in tecnica dell’abbigliamento e della moda;
  7. i diplomi previsti in nota per la classe A09 dovranno prevedere anche  il diploma di  maturità professionale per Disegnatore e stilista di moda, quello di maturità professionale  in Tecnico dell’abbigliamento e della moda e quello di maturità professionale settore industria e artigianato, indirizzo produzioni industriali e artigianali, articolazione industria;
  8. siano considerate le seguenti osservazioni in ordine alla classe A23. La mancata indicazione specifica, nello schema di decreto,  degli indirizzi di studi nei quali è possibile attuare l’insegnamento previsto potrebbe generare confusione e generalizzazione che di fatto mortificherebbero la matrice culturale e scientifica della nuova classe concorsuale. La stessa assenza potrebbe, inoltre, favorire la creazione di classi di alunni interamente composte da stranieri tradendo i principi di inclusione che permeano il nostro sistema scolastico e come ribaditi dalla legge n. 107 del 2015.
    Alla luce, infatti, delle recenti novità introdotte dalla medesima legge di riforma, si potrebbe prevedere la possibilità di utilizzare i docenti di L2 per l’insegnamento della “lingua italiana  per discenti di lingua straniera” nelle scuole di ogni ordine e grado in attività di potenziamento in modo da creare un percorso educativo e didattico  trasversale di inclusione. I nuovi docenti di L2, infatti, rappresentano una novità all’interno del nostro panorama scolastico anche se su specifici territori vi sono già esperienze codificate in tal senso per cui è fondamentale la loro presenza e la professionalità di cui sono portatori per una scuola che sia davvero inclusiva e che possa dotarsi di un Piano triennale dell’offerta formativa in grado di garantire a tutti la pari opportunità. Gli stessi docenti rappresentano, ancora, una concreta possibilità per strutturare e codificare percorsi educativi e didattici in grado di contrastare l’insuccesso e la dispersione scolastica che vedono, tra gli alunni stranieri, alte percentuali. Sicché per la classe di concorso A23:
    a.      sia esplicitato con precisione che i docenti saranno utilizzati all’interno del potenziamento;
    b.     siano riconosciuti, quali titoli specifici,  percorsi abilitanti autorizzati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca;
    c.      siano previsti quali titoli di accesso tutti quelli già contemplati per le classi di concorso A12 e A22
  9. quanto alla classe di concorso A43, anche in virtù della disciplina internazionale  e comunitaria – in particolare Convenzione internazionale STCW/78 em. Manila 2010, Direttive 106/2008/Ce  e 35/2012/UE che ha come finalità  primaria la sicurezza e la salvaguardia di persone e merci in navigazione,  è necessario intervenire per  rafforzate le competenze tecnico-professionali degli operatori scolastici, sia dei docenti che degli alunni, per cui si rende necessario richiedere il possesso di certificazioni aggiuntive rispetto a quelle già previste ai docenti disciplinaristi. A tal fine:
    ·       tra i titoli di accesso di vecchio ordinamento sia previsto, oltre al titolo di ufficiale superiore di vascello della Marina Militare proveniente da corsi regolari dell’Accademia Navale, anche il titolo della Marina Mercantile;
    ·       là dove il titolo di accesso non sia direttamente afferente al settore scientifico disciplinare delle scienze nautiche, sia previsto, congiuntamente al diploma di istituto tecnico-settore tecnologico indirizzo trasporti e logistica, articolazione conduzione del mezzo, opzione mezzo navale, anche il titolo di capitano di lungo corso (patentino);
  10. circa le classi di concorso relative agli insegnamenti in lingua slovena ed a quelli in lingua tedesca si tenga conto di quanto segue:
    a.      per le scuole con lingua di insegnamento slovena e od o bilingue del Friuli Venezia Giulia,  siano mantenute distinte le classi di concorso per la lingua italiana (seconda lingua) e la lingua slovena, sia per la scuole secondarie di primo grado che per le scuole secondarie di secondo grado. Allo sloveno  siano aggiunte per le prime storia ed educazione civica, geografia, per le seconde le discipline letterarie. I requisiti di accesso/classi di abilitazione vengano definiti in accordo  con l’Ufficio speciale, di cui all’articolo 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, che sarà chiamato a gestire i concorsi a livello regionale.
    b.      le specificità vigenti in materia di classi di concorso per la scuola secondaria di primo e secondo grado nella Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione, prevedendo un’apposita clausola di salvaguardia, con particolare riguardo alle classi di concorso individuate nella Tabella A allegata al regolamento con i codici alfanumerici da A-75 a A-84, per le quali la Provincia autonoma di Bolzano ha già provveduto alla definizione, in modo che le disposizioni del presente regolamento trovino applicazione per le scuole in lingua italiana, tedesca e delle località ladine della Provincia autonoma di Bolzano, fino a quando le stesse disposizioni, a norma dell’articolo 12, comma 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, non saranno sostituite, nonché che ci sia la corrispondenza della denominazione delle nuove classi di concorso alle indicazioni provinciali per la definizione dei curricula delle scuole della Provincia autonoma di Bolzano;
  11. circa le discipline dell’ambito musicale (A55 e A56 strumento musicale, nelle scuole secondarie di secondo grado e di primo grado), si osserva che il Legislatore è più volte intervenuto per normare la disciplina dei titoli di accesso previsti per l’insegnamento di tali classi di concorso. Tutti gli interventi avutisi hanno contribuito a generare una sorta di coacervo di diversi titoli accademici e di abilitazione, generando spesso confusione negli operatori del settore stante la peculiarità degli stessi titoli. Alcune norme prevedevano anche come valido accesso all’insegnamento di dette discipline   alcuni titoli di studio che, a loro volta, non prevedevano necessariamente il precedente possesso del Diploma di istituto Superiore di II grado. La legge 268/2002, con valore retroattivo, ha sanato tale situazione modificando l’articolo 4 della legge n. 508 del 1999. Il “possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado” per “l’accesso ai pubblici concorsi” è stato quindi esteso e posto quale condizione a tutti i titoli rilasciati dalle istituzioni dell’AFAM e conseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della legge. Quindi, per tali titoli e la loro equiparazione alle lauree di cui alla legge n. 508 del 1999, pur mantenendo la loro validità ai fini dell’accesso all’insegnamento e ai corsi di specializzazione, sono state poste le seguenti condizioni:
    “3-bis. Ai fini dell’accesso ai pubblici concorsi, sono equiparati alle lauree di cui al decreto del Ministro dell’università’ e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, i diplomi di cui al comma 1, conseguiti da coloro che siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado”. Tale ratio è stata in ultimo confermata con la legge n. 228 del 2012 (commi 102-107) anche ai fini delle equipollenze dei titoli di vecchio ordinamento ai “diplomi di secondo livello”. Ciò specificato si ritiene che per tutti gli insegnamenti di musica e  di strumento nella scuola secondaria di primo e secondo grado dovrà essere previsto, insieme al titolo di accesso di vecchio ordinamento, il titolo di scuola secondaria superiore. L’assenza di specifiche abilitazioni per le nuove classi di concorso previste per i licei musicali impedirebbe l’accesso al concorso previsto dalla legge n. 107 del 2015 che pone come requisito d’accesso il possesso di titolo abilitante. Senza interventi adeguati si rischia di impedire il reclutamento sugli insegnamenti ordinamentali previsti nei licei musicali. A tal fine, si intervenga prevedendo:
    ·       una conversione delle ex classi di concorso 31/a 32/a e 77/a nelle nuove classi di concorso A29  A30 e A56 ricollocando e rinominando le nuove;
    ·       limitatamente al solo periodo transitorio, la previsione di  corrispondenze per  abilitazioni affini tra le nuove classi di concorso A53 A55 A63 A64 e le abilitazioni delle ex classi di concorso  77/A  31/A  e  32/A.
    ·       riconoscendo la validità dell’abilitazione per l’ accesso al concorso specificando, in nota, appropriate condizioni da esprimere esclusivamente  in termini di CFA e o CFU o titoli di studio aggiuntivi, in relazione al tipo di abilitazione posseduta in particolar modo per quanto riguarda le classi di concorso A63 (Tecnologie musicali) e A 64 (Teoria Analisi e composizione);

III)  sia corretto – nell’allegata tabella A/1 relativa alle omogeneità degli esami previsti nei piani di studio dei titoli di vecchio ordinamento per l’accesso alle classi di concorso – l’omogeneità tra linguistica generale e glottologia, al pari di quanto previsto per glottodidattica.

e le seguenti osservazioni:

a)     appare utile precisare in maniera inequivocabile che quando si lega l’accesso non solo al possesso di un dato titolo di studio ma anche all’acquisizione di CFU in specifici settori scientifico-disciplinari, tale acquisizione può avvenire nel corso dell’intera carriera universitaria o anche successivamente,
b)     appare necessario evidenziare alcune perplessità suscitate da un’attenta ed approfondita analisi dei titoli di accesso alle diverse classi di concorso. Nello specifico è utile evidenziare come in alcuni casi il titolo accademico, per essere ritenuto valido per l’accesso all’insegnamento, deve essere congiunto ad un alto numero di CFU integrativi per cui, di fatto, viene snaturato lo spesso percorso universitario seguito dall’aspirante docente. In alcune note, infatti, sono contemplati fino a 132 CFU che corrispondono ad una nuovo percorso di Laurea.
In altri casi, il titolo di accesso previsto appare lontano dalla disciplina di insegnamento per cui sembra non andare nella direzione della specificità dello stesso. A titolo esemplificativo si riporta l’esempio della Laurea in Architettura del paesaggio che, pur congiunta a specifici CFU, non sembra essere sempre pertinente con la relativa classe di concorso, come puntualmente rilevato dal CUN.
In altri casi, invece, gli stessi titoli sono enucleati con troppa approssimazione, come nel caso della classe di concorso A61 ( Tecnologie e tecniche delle comunicazioni multimediali) dove è riportato: ” LM qualsiasi” pur con nota. Si rappresenta che non solo in ambito universitario ma anche all’interno dell’AFAM  esistono specifici corsi accademici, come Diploma di II livello –Indirizzo arti multimediali e tecnologiche- Indirizzo cinema e televisione.
c)     si auspica che nella tabella B si operi in modo che gradualmente fra i titoli di accesso necessari si inseriscano anche opportune lauree triennali;
d)     appare necessario, relativamente alla classe A23, considerare la validità delle certificazioni per la didattica Ditals Cedis e Dils rilasciate dalle università italiane;
e)     in alternativa al punto i)3 si valuti l’opportunità di accorpare le classi di concorso A26 e A47.

Riforma classi concorso: testo parere favorevole Senato, chieste modifiche. Primo passo verso il concorso a cattedra ultima modifica: 2015-11-26T05:59:12+01:00 da
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