Graduatoria interna di istituto: per la continuità di servizio si prescinde dal triennio

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di Paolo Pizzo,    Orizzonte Scuola  27.4.2015

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Alcuni docenti ci segnalano l’errata attribuzione del punteggio nella graduatoria interna di istituto con riferimento alla continuità del servizio.

I Dirigenti, infatti interpretando erroneamente la nota 5bis della tabella allegata al CCNI, considerano la continuità del servizio come nella mobilità ordinaria attribuendo il punteggio solo a partire dal terzo anno di servizio.

Giova ricordare ai Dirigenti che la nota 5bis si riferisce ESCLUSIVAMENTE alla valutazione della continuità del servizio nella graduatoria interna di istituto.

L’incipit è infatti molto chiaro:

Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata”:

C) Per OGNI ANNO di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

Entro il quinquenni 2 punti

Oltre il quinquennio 3 punti

Ora, la nota afferma “fermo restando quanto precisato nella nota 5”……poi precisa “perOGNI ANNO DI SERVIZIO…”

Ciò vuol dire che tenendo presente tutto ciò che è scritto nella nota 5 sottolinea in modo preciso la deroga al calcolo, ovvero il punteggio si considera fin dal primo anno di servizio, infatti precisa “PER OGNI ANNO DI SERVIZIO”….ovviamente escludendo quello in corso.

La nota 5, invece, che vale SOLO per i trasferimenti a domanda, recita: “La continuità del servizio prestato ininterrottamente da ALMENO UN TRIENNIO nella scuola di attuale titolarità”.

Non c’è infatti la parola “ogni”.

Pertanto è chiaro che la nota 5bis pur richiamando quanto detto dalla nota 5 precisi il diverso calcolo:

il punteggio è assegnato per OGNI anno di servizio a prescindere quindi dal triennio.

Non avrebbe infatti senso specificare nuovamente il punteggio che bisogna attribuire nella graduatoria interna se il calcolo fosse lo stesso della mobilità ordinaria riportato nella nota 5.

Pertanto mentre non cambia il punteggio da assegnare (2 punti per i primi 5 anni e 3 per gli anni successivi) cambia la “quantità” di anni da prendere in considerazione:

nella mobilità ordinaria bisogna avere almeno 4 anni di servizio compreso quello in corso per (ALMENO UN TRIENNIO…) per vedersi riconoscere il punteggio minimo; nella graduatoria interna di istituto bastano invece 2 anni incluso quello in corso (quest’ultimo non si considera come punteggio) ovvero per “ogni” anno di servizio….

Il Dirigente dovrebbe quindi attenersi all’applicazione del Contratto senza attuare alcuna interpretazione autonoma.

Graduatoria interna di istituto: per la continuità di servizio si prescinde dal triennio ultima modifica: 2015-04-27T06:50:09+02:00 da
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