Proroga supplenze alla fine dell’anno scolastico. Cosa prevede la norma

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 12.6.2016

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Ci giungono segnalazioni di colleghi circa contratti di proroga di supplenze inusuali e sicuramente penalizzanti.
Riportiamo di seguito alcuni riferimenti normativi.
Le indicazioni  del Ministero sono contenute contenute nelle seguenti note

Ricordiamo inoltre che il contratto di un supplente può arrivare “fino al termine delle lezioni” per due motivi:

  1. per proroga o conferma contrattuale (cioè per malattia, maternità o congedo parentale);
  2. perché il posto che si è reso disponibile dopo il 31/12 e per tutto l’anno a causa aspettativa/decesso del titolare ecc. o perché il docente titolare rientra a disposizione della scuola dopo il 30 aprile (art. 37 del CCNL/2007).

Nel primo caso, il supplente ha una serie di contratti che si rinnovano con proroghe o conferme ai sensi degli art. 7/4 e 7/5 del DM 131/07 (contratti che potrebbero essere stati sottoscritti anche ad inizio anno e con interruzioni per la sospensione delle lezioni per protrarsi comunque “fino al termine delle lezioni”);

Nel secondo caso, il docente potrebbe avere già firmato un contratto direttamente fino al termine delle lezioni perché il posto si è reso disponibile dopo il 31/12 o perché il titolare rientra nell’art. 37 del CCNL/2007 avendo già maturato un’assenza di 150 o 90 giorni dopo il 30 di aprile. Inoltre potrebbe esservi il caso di una riduzione oraria per allattamento richiesta dal docente titolare fino alla fine delle lezioni.

PUNTO PRIMO
IL DOCENTE CHE HA UN CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI HA DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE DEGLI SCRUTINI ED EVENTUALI ESAMI (I GRADO)
Il supplente che ha un contratto “fino al termine delle lezioni” (indipendentemente dal tipo di contratto ovvero se ha una proroga o una conferma del contratto) ha sempre diritto ad un contratto per gli scrutini ed eventuali esami.
Su quest’ultimo punto i docenti devono verificare che vi sia la condizione per il mantenimento in servizio del supplente per gli scrutini ed eventuali esami e cioè che il contratto sia stato stipulato fino al termine delle lezioni (non importa quale sia l’assenza del titolare).
In tal caso il supplente resta in servizio, con le differenze contrattuali analizzate di seguito, anche per gli scrutini ed eventuali esami di terza media e non può essere sostituito per tali adempimenti dal personale interno alla scuola.
Il Dirigente non potrà quindi accampare scuse di nessun genere come quella di fare riferimento ad un ipotetico danno all’erario che si verrebbe a creare se il supplente con contratto fino al termine delle lezioni avesse dei contratti per il periodo necessario allo svolgimento degli scrutini e degli esami, anche in presenza di titolari a disposizione della scuola o disponibili alla sostituzione dei colleghi assenti.

PUNTO SECONDO
PROROGA CONTRATTUALE DAL TERMINE DELLE LEZIONI FINO AGLI SCRUTINI ED EVENTUALI ESAMI SENZA INTERRUZIONE: SUPPLENTI CHE RIENTRANO NELL’ART. 37 DEL CCNL/2007, OVVERO PERSONALE IN SOSTITUZIONE DI TITOLARI ASSENTI DA ALMENO 150 GIORNI O 90 SE CLASSI TERMINALI I QUALI SONO “RIENTRATI” O “NON “RIENTRATI” A DISPOSIZIONE A SCUOLA DOPO IL 30 APRILE
L’art. 37 (“Rientro in servizio dei docenti dopo il 30 aprile”) del CCNL/2007 prevede che, qualora ricorrano le condizioni (e cioè rientro del titolare dopo il 30 aprile a seguito di assenza ininterrotta per 150 gg o 90 nelle classi terminali) il supplente in servizio, per ragioni di continuità didattica, è “mantenuto in servizio per gli scrutini e le valutazioni finali” (per “valutazioni finali” si intendono gli esami).
La norma va applicata sia nel caso di rientro del titolare assente dopo il 30 aprile (il titolare rientra “fisicamente” a disposizione della scuola dopo il 30 aprile), sia nel caso di “mancato rientro” (il titolare totalizza il numero di giorni previsto, 150 o 90, continuando però la sua assenza fino al termine delle lezioni, senza rientrare fisicamente a disposizione).
Si ricorda inoltre che tale articolo non fa alcuna differenza tra ordini di scuola, pertanto la norma va applicata anche ai supplenti della scuola Primaria e dell’Infanzia.
Per esempio, la condizione dei 90 giorni di assenza si applicherà ad un titolare che insegna in una quinta classe di scuola primaria perché classe “terminale”, anche se per tale ordine di scuola non sono previsti esami; oppure ad un titolare di scuola dell’Infanzia che ha totalizzato 150 giorni di assenza. Di conseguenza, i rispettivi supplenti, per continuità didattica, dovranno essere mantenuti in servizio per gli scrutini.

NOTA BENE: Ai fini del conteggio dei 150 o 90 giorni di assenza si devono contare anche i periodi di sospensione delle lezioni (vacanze di Natale e Pasqua) anche se non coperti come assenza dal titolare (rientri formali). La continuità dei 150/90 gg è infatti interrotta solo dal rientro in classe del titolare (rientro effettivo) prima del 30 aprile. l supplente quindi che rientra nell’art. 37 dovrà essere predisposto un contratto di proroga con decorrenza dal giorno successivo a quello del “termine delle lezioni” fino all’ultimo giorno di scrutinio (indipendentemente se tra uno scrutinio e l’altro ci siano giorni in cui non vi sono impegni) o fino al termine delle operazioni di esami cui ha titolo a partecipare il supplente (esami se diversi da quelli di maturità).

ESEMPIO: Ipotizzando che la scuola finisca l’8 giugno e gli scrutini siano fissati il 10 e il 13 giugno. Il contratto originariamente stipulato fino all’8 giugno dovrà essere prorogato, senza nessuna interruzione, dal 9 giugno fino al 13 giugno (comprensivo di sabato e domenica).
Se poi il docente insegna in una terza media, il contratto dovrà essere prorogato dal 9 giugno e sempre senza nessuna interruzione fino all’ultimo giorno di insediamento della Commissione per lo svolgimento degli esami (es. 29 giugno).
Molte scuole ci segnalano a tal proposito di non essere subito a conoscenza dell’ultimo giorno di svolgimento degli esami perché il calendario degli stessi non è definitivo se non dopo gli scrutini.
In questi casi la scuola può far stipulare al supplente un contratto di proroga fino agli scrutini e solo successivamente effettuare un’altra proroga contrattuale fino all’ultimo giorno di esami nel momento in cui è a conoscenza del calendario degli stessi. l’importante è che il supplente abbia un contratto che non escluda nessun giorno e che comprenda quindi tutto il periodo che va dal termine delle lezioni all’ultimo giorno d’esami.

CASO 1 : È possibile che il docente supplente rientri nell’art. 37 per una classe terminale (assenza del titolare di almeno 90 gg.) e per una non terminale (assenza del titolare di almeno 150 gg.): la proroga per gli scrutini ma anche per gli esami deve essere comunque effettuata per tutto l’orario di servizio della supplenza e non solo per le ore che il supplente svolge nella terza classe.

CASO 2 : È possibile che il supplente non rientri nell’art. 37 per la classe non terminale (il titolare non ha i 150 gg di assenza ma è assente fino al termine delle lezioni), mentre rientri nel suddetto art. per quella terminale (il titolare è assente per almeno 90 gg.): anche in questo caso il contratto fino al termine degli esami deve essere prorogato per tutto l’orario del contratto indipendentemente da quante ore il supplente svolga nella terza classe.

PUNTO TERZO
SINGOLI CONTRATTI: SUPPLENTI CHE NON RIENTRANO NELL’ART. 37 DEL CCNL/2007, OVVERO PERSONALE CON CONTRATTO FINO AL TERMINE DELLE LEZIONI IN SOSTITUZIONE DI TITOLARE CON UN’ASSENZA INFERIORE A 150 GIORNI O 90 SE CLASSI TERMINALI

Al supplente che arriva al termine delle lezioni ma non rientra nell’art. 37 (titolare con un’assenza inferiore a 150 giorni o 90 se classi terminali) dovrà essere predisposto uno specifico contratto per i giorni strettamente necessari per gli scrutini ed esami. In questo caso non dovrà quindi essere predisposta una proroga contrattuale.

Per rimanere nell’esempio citato in precedenza: il docente che non rientra nell’art 37 avrà un contratto solo per il 10 e il 13 giugno (con esclusione dei giorni intermedi) e poi un altro contratto per il periodo di esami a partire dal giorno di insediamento della Commissione e fino all’ultimo giorno d’esami (unico contratto).

Anche in questo caso il contratto per gli scrutini e per gli esami dev’essere predisposto per tutte le ore del contratto che ha avuto termine l’8 giugno. Il riferimento orario è infatti sempre quello “originario” che termina con il finire delle lezioni.

PUNTO QUARTO
ESAMI DI STATO II GRADO
Fermo restando che quanto esposto nella normativa citata e negli esempi riportati vale per gli scrutini di tutti gli ordini di scuola (e per gli Esami di Stato di I grado), per ciò che riguarda invece gli Esami di Stato del II grado abbiamo due casi che si possono verificare (nota MIUR 14187 del 11/07/2007):

  1. Al personale con contratto di supplenza temporanea con servizio effettivamente svolto sino al termine delle lezioni, esclusivamente nel caso in cui sia nominato quale commissario interno nella medesima scuola, compete l’attribuzione di un nuovo contratto, per un numero di ore di insegnamento pari a quello del contratto precedente, con decorrenza dal giorno della seduta preliminare della commissione e termine nel giorno conclusivo della sessione d’esame; i relativi oneri della retribuzione contrattuale sono a carico dell’istituzione scolastica sede degli esami.
  2. Quando invece la designazione e partecipazione quale componente di commissione riguardi docenti che abbiano nell’anno scolastico in corso lo status di supplente temporaneo o docenti semplicemente inclusi nelle graduatorie di reclutamento, tali posizioni sono da considerarsi assimilate a quelle del personale estraneo all’Amministrazione e a tali docenti competono esclusivamente i compensi onnicomprensivi connessi all’espletamento degli esami di stato, con esclusione di specifica stipula contrattuale e relativo trattamento retributivo..

per chi invece ha un contratto fino al 30/6 (nota MIUR prot. 14187 del 11/07/2007):
Sia se nominato in base alle graduatorie permanenti, sia se nominato in base alle graduatorie di istituto – compete la proroga del relativo contratto, ovvero di più contratti sino al termine delle attività didattiche di cui sia contemporaneamente destinatario, fino al giorno conclusivo della rispettiva sessione di esami, secondo la clausola espressamente prevista nel relativo modello contrattuale. La proroga dei contratti in questione viene disposta, dalle scuole stipulatrici dei relativi contratti, anche se la sede d’esame del supplente interessato riguardi scuola differente da quella o da quelle ove ha prestato servizio. Le predette scuole daranno tempestiva comunicazione alla competente Ragioneria provinciale delle proroghe contrattuali in esame, corredandola con la dichiarazione del presidente della commissione in ordine alla effettiva partecipazione alla sessione d’esame.

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Proroga supplenze alla fine dell’anno scolastico. Cosa prevede la norma ultima modifica: 2016-06-12T10:05:18+02:00 da
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