Accertamento della disabilità e inclusione scolastica degli studenti quale procedura è prevista?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 1.2.2017

– La procedura prevista per l’accertamento della disabilità e l’iter che è necessario seguire per l’attribuzione dell’insegnante di sostegno allo studente disabile, nelle scuole di ogni ordine e grado, vengono esplicitati nell’art.7 del decreto legislativo attuativo della delega prevista nella legge 107, atto n.378, avente come oggetto la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

Nel comma 1 del succitato art.7 viene stabilito, infatti, quanto segue:

La domanda per l’accertamento della disabilità ai fini dell’inclusione sociale e scolastica di cui alla legge n. 104 del 1992, è presentata all ‘INPS secondo modalità che ne consentano la gestione prioritaria e la calendarizzazione dell’accertamento entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda. Le Commissioni mediche, come modificate dal presente decreto, effettuano gli accertamenti di competenza e redigono i documenti di cui agli articoli 5 e 6, entro trenta giorni dalla data di calendarizzazione dell’accertamento”.

Si ritiene utile chiarire che, come stabilisce il comma 6 dell’art.6, i documenti elaborati dalla Commissione medica sono aggiornati al passaggio di ogni grado di istruzione, inclusa la scuola dell’infanzia, nonché in presenza di condizioni nuove e sopravvenute in relazione all’evoluzione della persona.

La procedura per l’inclusione scolastica dovrà seguire uno specifico percorso caratterizzato da precise fasi il cui ordine sequenziale viene esplicitato nel comma 2 dello stesso art.7 dalla lettera a) alla lettera f):

a) presentazione da parte del medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, in via telematica e su richiesta dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, della domanda di accertamento della condizione di disabilità; la domanda deve essere corredata dalla documentazione del medico specialista, redatte ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, comma 3;

La documentazione del medico specialista deve essere, quindi, predisposta secondo precisi criteri, che, come stabilisce la normativa citata, saranno definiti in specifiche linee guida fissate dall’INPS, in accordo con il Ministero della Salute, al fine di garantire prestazioni omogenee in tutto il territorio nazionale.
b) accertamento della condizione di disabilità, redazione della valutazione diagnostico-funzionale,  individuazione e quantificazione di quanto previsto all’articolo 6, comma 3, da parte della Commissione e successiva trasmissione ai genitori della documentazione;

La Commissione, come prevede il comma 3 dell’art.6 citato, ai fini della elaborazione e della realizzazione del progetto individuale, ha il compito di:

1) individuare per ciascun soggetto e successivamente alla predisposizione della valutazione diagnostico-funzionale, le tipologie di prestazioni sociali e sanitarie e le quantificano;

2) accertare il diritto al sostegno didattico

c) trasmissione della documentazione a cura dei genitori all’Istituzione scolastica nonché al competente Ente locale ai fini della elaborazione, rispettivamente, del Piano Educativo Individualizzato di cui all’articolo 11, e del Progetto individuale ove richiesto dai genitori;

d) elaborazione del Progetto Individuale da parte dell’Ente locale e trasmissione all’Istituzione scolastica;

e) invio, a cura del Dirigente scolastico al Gruppo Territoriale Inclusione (GIT) di cui all’articolo 15 della legge n. 104 del 1992, come modificato dal presente decreto, ai fini della proposta delle risorse per il sostegno didattico, dei seguenti documenti:

1) i documenti elaborati di cui agli articoli 5 e 6;

La documentazione alla quale si fa riferimento nel punto 1) riguarda la valutazione diagnostico-funzionale che, come stabilisce il comma 1 dell’art.5 sostituisce la diagnosi funzionale e il profilo dinamico funzionale. Questa disposizione comporta una modifica della legge 104/92 nell’art.12 con soppressione dei commi 6, 7 e 8 e con la sostituzione del comma 5, dove si parla di diagnosi funzionale e di profilo dinamico-funzionale, con il seguente: “All’accertamento della condizione di disabilità degli alunni e degli studenti ai sensi dell’articolo 3, fa seguito una valutazione diagnostico-funzionale di natura bio-psico-sociale della disabilità ai fini dell’inclusione scolastica, utile per la formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) che è parte integrante del progetto individuale”

2) Progetto individuale;

3) Piano per l’inclusione di cui all’articolo 10;

Il Piano per l’Inclusione indicato nel punto 3), come recita la normativa citata, viene elaborato e proposto dal dirigente scolastico, sulla base delle direttive generali fissate dal MIUR, ed è riferito a tutti gli alunni e gli studenti. Il Piano, deliberato dal collegio dei docenti, indica le barriere ed i facilitatori del contesto di riferimento nonché gli interventi di miglioramento della qualità dell’inclusione scolastica ed è parte integrante del Piano Triennale dell’Offerta formativa. Il Piano per l’inclusione è attuato nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili previste a legislazione vigente.

f) elaborazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) da parte dell’Istituzione scolastica.

Il Piano Educativo Individualizzato (PEI), come stabilisce l’art.11 del decreto legislativo n.378, è elaborato ed approvato dai docenti contitolari o dall’intero consiglio di classe, tenuto conto della certificazione e della

valutazione diagnostico-funzionale e del progetto individuale. La redazione avviene all’inizio dell’anno scolastico con la collaborazione dei genitori o del soggetto con responsabilità genitoriale, delle risorse professionali specifiche assegnate alla classe nonché degli operatori socio sanitari.

Il PEI realizza l’inclusione scolastica nelle dimensioni dell’apprendimento, della relazione, della socializzazione, della comunicazione e dell’interazione specificando tutti gli elementi necessari alla predisposizione di un ambiente di apprendimento adeguato. Individua gli strumenti per l’effettivo svolgimento dell’alternanza scuola-lavoro, assicurando la partecipazione dei soggetti coinvolti nel progetto di inclusione.

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Accertamento della disabilità e inclusione scolastica degli studenti quale procedura è prevista? ultima modifica: 2017-02-01T08:01:14+01:00 da
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