Alunni con BES: patto educativo/formativo, privacy, autorizzazione all’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 4.11.2016

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Il patto educativo/formativo: azione preliminare al Piano didattico personalizzato

La redazione del Piano didattico personalizzato per alunni con BES rientra all’interno di un percorso istituzionale che prevede allo stesso tempo e in modo continuo la collaborazione sinergica della scuola e della famiglia. Come precisato nel capitolo 6 delle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento, allegate al D.M. del 12 luglio 2011, in cui sono definiti i differenti ruoli spettanti alla comunità educante e alla famiglia ̶ indicazioni peraltro estensibili a tutte le categorie di alunni con BES ̶ la cooperazione avviene attraverso la stesura di uno specifico patto educativo che ha lo scopo di mettere nero su bianco alcuni punti salienti relativi all’azione che la scuola porrà in essere per l’alunno.

La questione tocca la sfera della privacy e nelle Linee guida citate, tra le indicazioni rivolte alla famiglia si legge che ad essa spetta la condivisione delle “linee elaborate nella documentazione dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati ed è chiamata a formalizzare con la scuola un patto educativo/formativo che preveda l’autorizzazione a tutti docenti del Consiglio di classe – nel rispetto della privacy e della riservatezza del caso – ad applicare ogni strumento compensativo e le strategie dispensative ritenute idonee, previste dalla normativa vigente, tenuto conto delle risorse disponibili” (pp.24-25 cap.6).

Il patto suindicato rappresenta quindi una sorta di preliminare avvio alla realizzazione dei contenuti del piano didattico, un lasciapassare alle azioni in esso determinate, partendo anzitutto dalla preventiva e specifica informativa rilasciata ai genitori ai sensi dell’art.13 del D.Lgs. n.196 del 2003 (Codice sulla Privacy) che espressamente recita “l’interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali sono previamente informati oralmente o per iscritto circa le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati”. Nel caso specifico di determinate tipologie di alunni BES potrebbe trattarsi infatti di dati sensibili (art.4 comma 1 lett.d del Codice).

Autorizzazione all’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative

Nella pratica il patto educativo/formativo, configurato magari ad hoc sulla situazione dell’alunno, dovrebbe contenere una delineazione di ruoli e di responsabilità, ricavabili appunto da quelle fornite nelle Linee guida (ai paragrafi nn. 6.4, 6.5 e 6.6 del cap.6). Anche se in ordine alle priorità da inserire nel documento dovranno essere affrontate due importanti questioni: l’autorizzazione all’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispesantive nella prassi quotidiana, la disposizione a rendere manifesto il disturbo patito dall’alunno nei confronti dei compagni di classe nonché l’aiuto compensativo che di volta in volta sarà fornito dai singoli docenti delle discipline. Su quest’ultimo punto la questione diventa alquanto complessa perché, in caso di dissenso, in via ordinaria risulterebbe complicato non manifestare esplicitamente il supporto fornito ad un alunno, considerato che le azioni compiute dai docenti hanno effetti abituali all’interno del gruppo classe. In ogni caso la determinazione della famiglia ha una sua valenza che non può essere disattesa e che perciò troverà debita collocazione nel patto educativo/formativo. La privacy va rispettata. Tuttavia in ordine a questo delicato aspetto è utile tenere presente che il Miur ha emanato il D.M. n.305 del 7 dicembre 2006 “Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati in attuazione degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n.196. Codice in materia di protezione dei dati personali”. Il decreto strutturato in schede rubricava la n.5 “Attività educativa, didattica e formativa, di valutazione” e indicava che i dati sensibili relativi allo stato di salute – patologie attuali, patologie pregresse, terapie in corso, dati sulla salute relativi anche ai dati familiari – possono essere trattati, con le cautele indicate dal Garante della Privacy. Ad esempio sulla valutazione intermedia e finale, nei casi in cui un dato sensibile (riguardante la sfera della salute) può incidere sul rendimento scolastico. Se consideriamo gli alunni con DSA (disturbi specifici di apprendimento), il DPR n.122 del 2009 Regolamento sulla valutazione, prevede un articolo dedicato alla valutazione degli alunni con DSA asserendo che la scuola nel momento della valutazione deve tener conto “delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni”(art.10 del decreto). Il trattamento degli alunni con BES deve quindi poter trovare il giusto contemperamento tra le richieste della famiglia e i diritti degli alunni a poter usufruire di azioni congrue che rendano più sereno il percorso scolastico dell’alunno, allo scopo di favorire il suo successo formativo, adottando quindi misure precauzionali che non siano però eccessivamente restrittive per la scuola. Modalità e strategie possono trovare esplicitazione all’interno del patto suindicato nell’ambito della corresponsabilità educativa.

Contratto formativo tra scuola e famiglia all’interno del PDP

E’ invalso l’uso di inserire la clausola dell’autorizzazione anche all’interno del piano didattico personalizzato, in calce al fac/simile di modelli di PDP è spesso prevista una specifica sezione inerente le responsabilità reciproche dei soggetti coinvolti, cosiddetto patto educativo/formativo, che come ribadito costantemente anche dalla giurisprudenza prodotta sull’argomento, si tratta di responsabilità dichiarate che non esauriscono la loro portata nel mero adempimento della redazione del piano didattico stesso, ma individuano al suo interno un vero e proprio piano di corresponsabilità tra scuola e famiglia, concepito con azioni di monitoraggio, puntuali indicazioni delle decisioni assunte, degli orientamenti adottati e dei risultati ottenuti dal Consiglio di classe sia nella didattica che nella valutazione degli alunni, comprovanti appunto la piena attuazione del PDP. Ciò sta a sottolineare che i rilievi, le motivazioni e le considerazioni sulle azioni attivate relativamente al percorso scolastico dell’alunno costituiscono una prova degli interventi messi in atto dalla scuola perché la tracciabilità diventa elemento determinate dinnanzi al giudice. Se gli strumenti compensativi e le misure dispensative non producono effetti positivi ne vanno indicate le ragioni, infatti nella Sentenza n.1719 del 2012 del TAR Toscana il giudice ha censurato “il difetto di qualsiasi verifica scritta circa le ragioni della scarsa efficacia dimostrata dagli strumenti metodologici e didattici previsti dal PDP, la cui stessa attuazione non appare peraltro essere stata puntuale (…)”.

In sintesi

Prima di passare dunque all’azione didattica e agli interventi richiesti dal singolo caso è opportuno partire dal dall’informativa specifica rilasciata alla famiglia ai sensi di quanto prescritto nel Codice sulla privacy, passare poi al patto educativo/formativo, conseguenza diretta anche della liberatoria della famiglia alla scuola, di mettere al corrente il consiglio di classe della documentazione relativa alla diagnosi e di trattare in determinato modo il caso in specie all’interno della classe con gli altri alunni, per finire quindi con la stesura del PDP che sarà formalmente approvato e debitamente firmato dalla famiglia e dai docenti del consiglio di classe. Si tratta di passaggi delicati, ma dovuti per fare in modo che l’iter iniziato dalla scuola non sia solo un adempimento burocratico. Il PDP va monitorato e assieme al patto educativo, con le relative decisioni assunte ha sostanzialmente una natura liquida, soggetta a modifiche in itinere. Il monitoraggio di ciò che viene intrapreso è la leva vincente per permettere agli alunni di raggiungere il successo formativo e per evitare contenziosi, instaurando così una prassi trasparente. Ricordando in specie che la stessa Legge n.170 del 2010 per i casi di DSA prescrive il monitoraggio delle misure dispensative ai fini di valutare l’efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

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Alunni con BES: patto educativo/formativo, privacy, autorizzazione all’uso degli strumenti compensativi e delle misure dispensative ultima modifica: 2016-11-04T14:26:11+01:00 da
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