Alunni disabili, come si dovranno valutare. Cosa cambia nel primo ciclo di istruzione?

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di Katjuscia Pitino, Orizzonte Scuola, 1.9.2017

– In sostanza il decreto 62 riconferma molte delle norme già esistenti. Come vedremo, nel nuovo decreto sulla valutazione si profilano due importanti novità.

Le disposizioni generali dell’art.11 per il primo ciclo di istruzione sono le seguenti:

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita:

  • al comportamento
  • alle discipline
  • alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall’articolo 12, comma 5, della Legge n.104 del 1992, il piano educativo individualizzato

Nella valutazione degli alunni con disabilità i docenti perseguono l’obiettivo di cui all’art.314, comma 2, del D.Lgs. n.297 del 1994 ossia lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L’ammissione alla classe successiva e all’esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto (articoli 3 e 6 rispettivamente per la scuola primaria e secondaria di primo grado) tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli articoli 4 e 7. “Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l’esonero della prova” (comma 4, art.11).

Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato (comma 5, art.11).

Per lo svolgimento dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell’alunna o dell’alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell’esame e del conseguimento del diploma finale (comma 6, art.11).

L’esito finale dell’esame viene determinato sulla base dei criteri previsti dall’articolo 8 che disciplina lo svolgimento ed esito dell’esame di Stato (comma 7, art.11).

Prima novità introdotta dall’articolo 11 del decreto 62: se l’alunno disabile non si presenta agli esami di Stato si rilascia un attestato di credito formativo

La nuova disposizione introdotta riguarda il comma 8 dell’art.11, all’interno del quale si prescrive che “alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione”.

In passato, il rilascio dell’attestato dei crediti formativi in sostituzione del diploma di licenza media era regolato nell’Ordinanza Ministeriale n.90 del 2001, l’art.11 comma 12, che così stabiliva: “al fine di garantire l’adempimento dell’obbligo scolastico di cui alla legge 20.1.1999, n.9 e dell’obbligo formativo di cui alla legge 17.5.1999, n.144, il Consiglio di classe delibera se ammettere o meno agli esami di licenza media gli alunni in situazione di handicap che possono anche svolgere prove differenziate in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del percorso formativo individualizzato, secondo le indicazioni contenute nell’art.318 del D.L.vo 16.4.1994, n.297. Tali prove devono essere idonee a valutare l’allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziale. Ove si accerti il mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI, il Consiglio di classe può decidere che l’alunno ripeta la classe o che sia comunque ammesso agli esami di licenza, al solo fine del rilascio di un attestato di credito formativo. Tale attestato è titolo per la iscrizione e la frequenza delle classi successive, ai soli fini del riconoscimento di crediti formativi da valere anche per percorsi integrati”.

Il rilascio dell’attestato all’alunno disabile era quindi decisione assunta dal Consiglio di classe, in relazione ai risultati del PEI, e non conseguenza di una ‘non presentazione’ dell’alunno disabile all’esame di Stato.

Nel decreto n.62, il legislatore considera l’assegnazione dell’attestato di credito formativo solo in ordine all’assenza degli alunni disabili agli esami di Stato, svilendo di fatto il ruolo dei consigli di classe e della stessa famiglia dell’alunno disabile, che insieme hanno condiviso il percorso dell’alunno, predisposto sulle sue reali potenzialità.

Nel comma 8 dell’art.11 del tutto assente risulta infatti l’ipotesi che l’alunno non si presenti agli esami per motivi ampliamente giustificabili tali da condurre la Commissione d’esame a predisporre delle prove suppletive. Per cause probabilmente non ascrivibili a responsabilità dell’alunno disabile non sembra giusto negare la possibilità di iscrizione alle scuole superiori.

Seconda novità: la certificazione delle competenze dell’alunno disabile

Nell’art.9 del decreto 62 si prevede che la certificazione delle competenze dell’alunno disabile sia coerente con il suo piano educativo individualizzato. In attesa dell’emanazione dei modelli nazionali per la certificazione delle competenze preannunciate dallo stesso articolo 9, i singoli consigli di classe possono attivarsi per definire, in relazione all’alunno disabile, i livelli di competenza che si prenderanno in considerazione come mete raggiungibili.

In attesa di mettere in pratica le nuove disposizioni o dell’emanazione di circolari ministeriali esplicative per dirimere perplessità, le scuole sono chiamate a fissare, nell’ambito dell’autonomia scolastica, linee di azioni uniche e condivise.

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Alunni disabili, come si dovranno valutare. Cosa cambia nel primo ciclo di istruzione? ultima modifica: 2017-09-01T21:33:26+02:00 da
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