Anche quest’anno insegnanti «liberi» dall’obbligo triennale

sole-scuola_logo14

– La contrattazione integrativa in materia di mobilità del personale della scuola costituisce la prima concreta applicazione dell’intesa governo–sindacati del 30 novembre 2016. La fonte contrattuale (e non quella di legge) viene individuata quale «luogo naturale per la disciplina del rapporto di lavoro» e degli aspetti organizzativi conseguenti.

In continuità con tale intesa, il 29 dicembre 2016 si è giunti ad un accordo politico sul contratto mobilità docenti, contenente tre punti di evidente deroga alla legge della Buona scuola, riguardanti la chiamata diretta da ambito; il vincolo triennale e la assegnazione ai plessi nell’ambito della scuola.

Chiamata diretta
Sulla chiamata per competenze, o chiamata diretta, è stata siglata il 12 aprile una ipotesi di Contratto integrativo che disciplina la procedura finalizzata alla copertura, con personale titolare su ambito territoriale, dei posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia delle scuole.
Una prima novità consiste nella codificazione a livello nazionale di otto titoli e dieci esperienze professionali valutabili; inoltre il dirigente scolastico dovrà proporre al collegio docenti fino ad un massimo di sei criteri. Il collegio è chiamato a deliberare «in coerenza con il Piano triennale dell’offerta formativa e il piano di miglioramento dell’istituzione scolastica» entro sette giorni dalla data di convocazione, altrimenti il dirigente procede comunque all’individuazione dei criteri e alla pubblicazione dell’avviso, nel rispetto di termini che saranno anch’essi regolati e unificati a livello nazionale.
Il contratto, nell’intenzione dei firmatari, è volto a introdurre «regole chiare, trasparenti, oggettive»; tuttavia c’è da chiedersi se l’obbligo di utilizzare solo sei criteri su una rigida rosa fissata a livello nazionale, non sia in contrasto con l’ordinamento autonomistico, che impone di adattare l’offerta formativa alle esigenze dell’utenza e del territorio. La previsione è poi destinata a creare contenzioso in merito alla natura vincolante, oltreché obbligatoria, del parere del collegio.

Assegnazione del plesso
Il contratto integrativo sulla mobilità siglato l’11 aprile, interviene all’articolo 3, comma 7, sull’assegnazione ad un plesso scolastico ubicato in un Comune diverso da quello della sede principale dell’Istituto. Si tratta di casi limitati, anche se non infrequenti, specie a partire dal prossimo anno scolastico, nel quale saranno unificati gli organici, sinora distinti, di istituti confluiti in un’unica scuola. In pratica, un docente che è stato assegnato ad un certo ambito, o è titolare in una certa scuola, può essere spedito in una sede della stessa scuola situata in Comune diverso. In tali casi, il contratto prevede che le modalità e i criteri generali con cui si procede all’assegnazione in sedi di Comuni diversi, siano previamente determinati in sede di contrattazione di istituto (con le Rsu), che deve concludersi entro il 1° settembre. Devono inoltre essere salvaguardate tutte le ipotesi di precedenza previste dall’articolo 13 del contratto integrativo stesso.
La novità ha una sfera di applicazione limitata, perché non riguarda in generale le modalità e criteri di assegnazione alle cattedre, o posti del personale docente, ma solo le scuole con sedi in Comuni diversi e limitatamente a quei posti, ma segna indubbiamente una inversione di tendenza, in favore della contrattazione collettiva, su un terreno che era ormai di pertinenza del dirigente. Si pensi, ad esempio, al caso di una scuola che, a partire dal 1° settembre 2017, apra una succursale in un Comune diverso, per mancanza di aule nella sede principale. Sinora il dirigente aveva piena libertà di stabilire, in base a mere esigenze didattiche e di tutela dell’utenza, quali classi mandare nella nuova sede e quali docenti assegnare a tali classi, di solito in base alla continuità didattica.
Dal prossimo anno scolastico il dirigente non potrà seguire esclusivamente criteri di interesse dell’utenza, ma dovrà tener conto anche dei criteri e delle precedenze contrattualmente previste a tutela del personale docente: una scelta, questa, che era comunque quasi obbligata, a seguito di pronunce giurisprudenziali sfavorevoli al Miur in tema di personale tutelato della legge quadro sull’handicap 104/92 .
Infine, esclusivamente per la mobilità di quest’anno, l’articolo 3, comma 3, del Contratto integrativo prevede per tutti i docenti lo svincolo dall’obbligo di permanenza triennale nel proprio ambito, o nella propria scuola. Lo svincolo triennale è legato al fatto che l’organico a settembre aumenterà. La misura va incontro ai docenti che cercano di avvicinarsi alla propria residenza.

.

Anche quest’anno insegnanti «liberi» dall’obbligo triennale ultima modifica: 2017-06-19T06:32:31+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl