Anno di prova neo assunti fase C. Giorni di servizio e di effettiva attività didattica: modalità di calcolo

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola,  18.4.2016

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– Sembra ormai conclusa la questione riguardante i giorni di servizio e di effettiva attività didattica, necessari al superamento dell’anno di prova e formazione per i docenti assunti nella fase C del piano straordinario di immissioni in ruolo.

Nei giorni scorsi, abbiamo riferito delle note emanate in merito dall’USR Liguria, dall’USR FVG e dall’USR Abruzzo.

I chiarimenti forniti dall’USR Liguria non si riferiscono ad indicazioni dell’Amministrazione (come testimonia il fatto che il medesimo USR scrive: “In attesa di eventuali ulteriori chiarimenti che dovessero pervenire …“), diversamente da quelli forniti dall’USR Abruzzo (che fa esplicito riferimento a ” recenti chiarimenti pervenuti dall’Ufficio VI della D.G. per il personale scolastico“) e dall’USR FVG. Possiamo, pertanto, affermare che tali indicazioni sono estensibili a livello nazionale.

Ricordiamo che il DM n. 850/2015 (che disciplina l’anno di prova e formazione), all’articolo 3 comma 1, detta che “il superamento del periodo di formazione e prova è subordinato allo svolgimento del servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni nel corso  dell’anno  scolastico,  di  cui  almeno  centoventi  per  attività  didattiche”. Al DM era poi seguita la nota MIUR n. 36167 del 5 novembre 2015, che ha affrontato e superato il problema del computo dei giorni suddetti per i docenti neo assunti, che avevano stipulato un contratto part time o che avevano differito la presa di servizio in ruolo, perché impegnati in una supplenza con orario ridotto: “fermo  restando  l’obbligo  delle  50 ore di formazione previste, i centottanta giorni di servizio e i centoventi giorni di attività didattica sono  proporzionalmente  ridotti  per  i  docenti  neoassunti  in  servizio  con  prestazione  o  orario inferiore  su  cattedra  o  posto”.

Il conseguimento dei suddetti giorni, tuttavia, costituiva ancora un ostacolo per gli ultimi immessi in ruolo, ossia i docenti della fase C, che potevano (e possono) raggiungere facilmente i 180 giorni di servizio, considerata la modalità di computo, ma non i 120 giorni di effettivo insegnamento, compresi i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell’azione didattica, ivi comprese quellevalutative, progettuali, formative e collegiali.

Le tre note suddette hanno chiarito che i 180 giorni di servizio e i 120 giorni di attività didattica devono essere ridotti proporzionalmente alla data di effettiva assunzione in servizio.

L’USR Liguria ha specificato che “il computo dei centoventi giorni va proporzionato dalla data di effettiva assunzione in servizio sino al termine delle attività didattiche“; infatti, aggiungiamo noi, trattandosi di giorni di insegnamento  o destinati ad attività volte al miglioramento della didattica, non si può proporzionare il calcolo oltre il termine delle medesime attività didattiche, ossia il 30/06.

Come effettuare il computo dei giorni necessari al superamento dell’anno di prova e formazione?

Premettiamo che, secondo quanto sopra affermato, la proporzione per calcolare i detti giorni non può avere lo stesso termine di riferimento (365 giorni, cioè l’anno scolastico dal 1° settembre al 31 agosto), ma esso sarà diverso nel calcolo dei giorni di servizio (365) e nel calcolo dei giorni di attività didattica (303, giorni sino al 30/06).

Per il calcolo dei giorni di servizio, dunque, i docenti assunti in fase C devono sottrarre a 365 giorni 91 giorni, corrispondenti ai mesi di settembre, ottobre e novembre, se hanno preso servizio il primo dicembre; in ogni caso bisogna sottrarre i giorni precedenti la data di assunzione in servizio e fare poi la seguente proporzione (facciamo un esempio relativo ai docenti che hanno preso servizio il primo dicembre):
180:365= X: (365-91);
180:365=X: 274;
X=135 giorni

Per il calcolo dei giorni di effettiva attività didattica, il termine di riferimento non può essere quello di 365 giorni, considerato che le attività didattiche terminano il 30 giugno, ma sarà di 303 giorni, conseguentemente la proporzione sarà la seguente:

120:303= X: (303-91);
120:303=X: 212;
X= 84 giorni

In conclusione, per i docenti che hanno assunto servizio il 1° dicembre, l’anno di prova sarà considerato valido se hanno svolto 135 giorni di servizio e 84 giorni di effettiva attività didattica.

Anno di prova neo assunti fase C. Giorni di servizio e di effettiva attività didattica: modalità di calcolo ultima modifica: 2016-04-18T08:25:16+02:00 da
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