Anno prova neoassunti, valutazione: ecco quando si può prorogare

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola, 5.4.2017

–   L’anno di prova e formazione, com’è noto, si conclude con il colloquio del docente dinnanzi al Comitato di Valutazione e la conferma in ruolo o meno da parte del dirigente scolastico.

Il parere del comitato, come leggiamo nel DM 850/2015, pur essendo obbligatorio non è vincolante per il dirigente scolastico che può discostarsene con atto motivato.

Diversi docenti hanno scritto in redazione chiedendo se sia possibile prorogare la valutazione finale, ossia il colloquio finale davanti al Comitato.

Vediamo in qual caso è possibile esercitare la proroga suddetta.

Per procedere alla valutazione del docente in anno di prova e formazione sono necessarie due condizioni:

  1. il docente deve aver prestato 180 giorni di servizio, di cui 120 di attività didattica; 
  2. il docente deve aver deve aver completato il percorso di formazione obbligatoria. 

In assenza anche di una delle due condizioni sopra riportate, il docente non potrà essere valutato con conseguente proroga dell’anno di formazione e prova.

Al contrario, in presenza delle due condizioni summenzionate si deve per forza procedere alla valutazione del docente.

La proroga, in conclusione, è possibile solo se si accerti la mancanza dei suddetti requisiti (anche uno solo di essi).

Anche l’USR Toscana è intervenuto al riguardo con un apposita nota di chiarimento, in cui si conferma quanto sopra illustrato.

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Anno prova neoassunti, valutazione: ecco quando si può prorogare ultima modifica: 2017-04-05T07:06:05+02:00 da
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