ANP. Ancora sul bonus docenti

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a cura di Massimo Spinelli,  ReteScuole  23.10.2016

– Abbiamo constatato con sorpresa che le scuole stanno adottando le soluzioni più disparate, non esclusa quella di pubblicare i nominativi dei docenti e i premi attribuiti. Ci sembrano soluzioni molto azzardate, suscettibili di ricorso giurisprudenziale per violazione di norme di legge. Noi riteniamo che la soluzione normativamente più corretta sia quella di non pubblicare sul sito i nominativi dei docenti premiati, al fine di non incorrere nella violazione del principio di protezione dei dati personali.

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Avremmo fatto volentieri a meno di ritornare sull’argomento Bonus se non fossimo stati per l’ennesima volta tirati per i capelli da volantini e documenti delle organizzazioni sindacali di comparto pervenuti nelle scuole che continuano a rivendicare diritti insussistenti. Il rischio che un solo dirigente scolastico cada in trappola ci obbliga a dedicare ulteriore tempo e inchiostro al problema, anche se i materiali di lavoro prodotti nella seconda metà dello scorso anno scolastico (e apprezzati anche da dirigenti scolastici non associati all’ANP) avrebbero già dovuto esaurire la discussione in merito. All’ostinazione dei sindacati di comparto rispondiamo dunque con pari ostinazione.

I documenti ai quali facciamo riferimento sono: una Nota di approfondimento della Segreteria Nazionale CISL Scuola del 4 ottobre 2016 e un Documento sottoscritto dalle cinque organizzazioni di comparto della Lombardia, sempre di ottobre 2016.

Il focus della Nota CISL riguarda i problemi connessi agli obblighi per le istituzioni scolastiche in merito a pubblicizzazione, trasparenza e privacy delle procedure di attribuzione del Bonus. I punti presi in considerazione sono tre: a) il convincimento che non possa essere eluso un passaggio in contrattazione d’istituto; b) che gli obblighi di pubblicazione vadano distinti da quelli di informazione; c) l’attenzione ad evitare che la gestione del rapporto tra trasparenza e privacy introduca nelle scuole ulteriori inconciliabili motivi di conflittualità.

La Nota unitaria delle OO.SS. della Lombardia si focalizza su: 1. Tempi della contrattazione d’istituto; 2.  Bonus per la valorizzazione del merito.

Sostanzialmente i due documenti sono accomunati dallo stesso intento di ribadire un presunto obbligo di contrattazione dei criteri e della quantificazione del Bonus e di ottenere sul piano dell’informazione sindacale notizie che rientrano a pieno diritto nella disciplina circa il trattamento dei dati personali. Si tratta di rivendicazioni che non ci sorprendono, mentre ci sorprenderebbe, e non poco, la loro condivisione da parte di dirigenti scolastici non sufficientemente consci degli obblighi di legge. Per questo torniamo a ribadire alcune posizioni di fondo, dalle quali riteniamo che un dirigente non possa derogare.

1. La contrattabilità del Bonus

In entrambe le Note sindacali si torna a fare riferimento all’art. 45 del D.lgs. 165/2001, laddove viene previsto che il trattamento economico fondamentale ed accessorio sia oggetto di contrattazione. Ma, come già verificato precedentemente, anche in questa occasione le OO.SS. in questione dimenticano di citare il comma 4 dello stesso articolo, che recita: “I dirigenti sono responsabili dell’attribuzione dei trattamenti economici accessori” e vogliamo sperare che non si voglia pensare che al dirigente competa la semplice responsabilità relativa alla regolarità contabile, che peraltro spetta ad altra figura professionale.

Gli argomenti che sostengono la non contrattabilità del Bonus sono molteplici. Proviamo a richiamarli partendo dal generale e andando al particolare:

  • Il Bonus è stato introdotto attraverso la legge, quindi norma di natura pubblicistica e non contrattuale. In proposito l’art. 2, comma 2, del D.lgs. 165/2001 (come modificato dall’art. 1 della Legge 4 marzo 2009 n. 15), recita: “Eventuali disposizioni di legge, regolamento o statuto, che introducano discipline dei rapporti di lavoro la cui applicabilità sia limitata ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche, o a categorie di essi, possono essere derogate da successivi contratti o accordi collettivi e, per la parte derogata, non sono ulteriormente applicabili, solo qualora ciò sia espressamente previsto dalla legge”. Quindi non prevedendo la legge 107/2015 alcuna deroga ad opera dei contratti, è da considerarsi imperativa e inderogabile.
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  • L’art. 17 del D.lgs. 165/2001 prevede espressamente che: “I dirigenti, nell’ambito di quanto stabilito dall’articolo 4, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:…. e-bis) effettuano la valutazione del personale assegnato ai propri uffici, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica e tra le aree, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti.”. Il successivo art. 40, c. 1 (secondo periodo) pone un esplicito divieto alla contrattazione delle materie “afferenti alle prerogative dirigenziali ai sensi degli articoli 5, comma 2, 16 e 17”: Quindi se una materia rientra tra le competenze dirigenziali di cui all’art. 17 (come la corresponsione di premi incentivanti), non può essere sottoposta a contrattazione. Il farlo assumerebbe dunque i caratteri dell’illegittimità.
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  • Lo stesso art. 40, c. 1, del D.lgs. 165/2001 prevede che “Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge”. Ma la legge in proposito non solo non pone limiti, ma non accenna neanche ad un’ipotesi di tipo contrattuale.
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  • C’è infine un comma della Legge 107/2015 che è bene assumere come norma di carattere generale per questo come per altri casi analoghi, si tratta del comma 196, che recita: “Sono inefficaci le norme e le procedure contenute nei contratti collettivi, contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.

In conclusione è possibile affermare che l’introduzione del Bonus premiale si inserisce in quel processo di revisione dei rapporti di lavoro e di ridefinizione delle aree regolate da norme di natura pubblicistica e privatistica già avviato nel 2009 ed oggi confermato e portato avanti dalla Legge 107/2015. È fuori di dubbio che la tendenza a restituire ai dirigenti di pubbliche amministrazioni (quali sono gli istituti scolastici) ambiti autonomi di competenza proporzionali alle responsabilità attribuite non possa essere gradita ad organizzazioni sindacali convinte che soltanto il loro diretto intervento su tutti i processi gestionali garantisca imparzialità e trasparenza. Ci dispiace per il loro dispiacere; ma un conto è esprimere una posizione politica contraria al processo in atto, altro conto è pretendere dai dirigenti scolastici che condividano questa posizione e concedano alla parte sindacale ciò che la legge vieta loro di concedere.

La procedura che attribuisce il Bonus premiale ai docenti meritevoli è delineata dalla legge in modo netto e chiaro:

  • Il comitato di valutazione d’istituto (nella nuova formula introdotta dal comma 129 della Legge 107/2015) ha la responsabilità piena di definire i criteri che consentano di individuare i docenti che evidenziano il più elevato livello di competenza e di professionalità.
  • Il dirigente scolastico incrocia i criteri adottati dal comitato con tutti i riscontri e le evidenze disponibili ed individua e premia i docenti che in rapporto ai criteri stessi esprimono le migliori performance.

A questo ci sembra legittimo aggiungere:

  • La parte sindacale ha diritto a ricevere l’informazione preventiva e successiva nelle forme e nei limiti consentiti dalle norme sul trattamento dei dati personali.

 2. Pubblicizzazione, trasparenza e privacy

L’argomento non è dei più semplici e quindi non può essere banalizzato o tirato da una parte o dall’altra a seconda delle convenienze. La pretesa di mettere tutto in piazza in nome della trasparenza si scontra con il diritto individuale a vedere tutelati i propri dati personali.  Un dirigente scolastico non può agire d’impulso o sotto la pressione della parte sindacale, deve applicare le norme nel modo più corretto possibile.

Il primo riferimento di legge è costituito dal D.lgs. 196/2003, che all’art. 19, comma 3, prevede: “La comunicazione da parte di un soggetto pubblico a privati o a enti pubblici economici e la diffusione da parte di un soggetto pubblico sono ammesse unicamente quando sono previste da una norma di legge o di regolamento.”. Nel caso in questione il sistema della premialità è disciplinato dall’art. 1, commi da 126 a 130, della legge 107/2013 e in nessuno dei commi interessati è prevista la pubblicazione dei nominativi dei docenti “premiati”.

Il secondo riferimento normativo è costituito dal D.lgs. 33/2013, che all’art. 20  “Obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale”, recita:

 “1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti.

 2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti.”

La norma in questione è stata recentemente aggiornata dal D.lgs. 25 maggio 2016, n. 97, il quale stabilisce che l’obbligo di pubblicazione, per quanto riguarda le istituzioni scolastiche (dove la premialità riguarda soltanto il personale docente), si estende:

–   all’ammontare complessivo dei premi (numero dei docenti complessivamente premiati);

–   all’ammontare dei premi attribuiti (somma delle risorse attribuite);

–   ai criteri di misurazione e valutazione adottati dal Comitato di valutazione d’istituto;

–  ai dati, in forma aggregata, relativi alla distribuzione del budget disponibile (nel caso in cui siano state        applicate più fasce di merito vanno rese note le quote percentuali attribuite complessivamente a ciascuna fascia).

Anche il D.lgs. 33/2013 non contiene alcun cenno alla possibilità di rendere pubblici i nominativi dei docenti beneficiari del bonus.

Abbiamo constatato con sorpresa che le scuole stanno adottando le soluzioni più disparate, non esclusa quella di pubblicare i nominativi dei docenti e i premi attribuiti. Ci sembrano soluzioni molto azzardate, suscettibili di ricorso giurisprudenziale per violazione di norme di legge. Noi riteniamo che la soluzione normativamente più corretta sia quella di non pubblicare sul sito i nominativi dei docenti premiati, al fine di non incorrere nella violazione del principio di protezione dei dati personali. Al tempo stesso raccomandiamo ai colleghi di rispettare punto per punto gli obblighi contemplati dal D.lgs. 33/2013, come integrato dal D.lgs. 97/2016, che abbiamo riportato.

Per quanto riguarda invece i contenuti dell’informazione alla parte sindacale, riteniamo che i dirigenti scolastici debbano attenersi, oltre che alle norme già citate ed in assenza di indicazioni specifiche, alle pronunce del Garante, già più volte richiamate in relazione alla comunicazione successiva che interessa i compensi attribuiti al personale scolastico a carico del FIS.

Stante l’attuale quadro normativo di riferimento,  riteniamo che alla parte sindacale debba essere fornito

In sede di informazione preventiva:

  • I criteri adottati in sede di Comitato di valutazione d’istituto
  • L’entità del budget assegnato alla scuola

In sede di informazione successiva:

  • L’elenco nominativo, e in ordine alfabetico, dei docenti premiati senza alcuna indicazione circa quantificazione del premio, graduatorie, fasce di merito. Ovviamente anche la parte sindacale è tenuta a rispettare gli obblighi di legge relativi alla protezione dei dati personali, pertanto ogni eventuale diffusione dei dati può costituire addebito da parte dei diretti interessati;
  • A parte dovranno essere forniti i dati economici per aggregati. Nel caso in cui il criterio adottato sia stato quello della divisione pro-capite l’unico aggregato comunicabile è il budget complessivo; nel caso in cui siano state applicate diverse fasce di merito dovranno essere comunicati tanti aggregati complessivi per quante sono le fasce di merito applicate.

A nostro avviso la scelta di applicare alla lettera le indicazioni del Garante consente ai dirigenti scolastici di rispettare i loro obblighi nei confronti della legge e dei diritti della parte sindacale.

Lo stesso documento della CISL cita la FAQ 20 del MIUR e la FAQ 8.2 dell’ANAC, che confermano l’impossibilità di abbinare al nominativo l’entità del compenso assegnato, ma mentre nel caso della nota CISL si pone in termini generali un’esigenza di trasparenza che soltanto una norma ad hoc potrebbe consentire, il documento sindacale unitario della Lombardia contiene un’esplicita rivendicazione sui contenuti dell’informazione successiva:

–   Criteri deliberati dal Comitato di Valutazione

–   Modalità operative scelte per l’individuazione dei docenti meritevoli

–   Ammontare complessivo del bonus e attribuzione dei compensi

–   Motivazione delle scelte operate dal D.S. nell’assegnazione del bonus

Crediamo che, in merito a tali richieste, i dirigenti scolastici abbiano il dovere di rispondere che:

  1. I criteri deliberati dal Comitato di Valutazione sono pubblicati sul sito web e costituiscono materia di informazione preventiva;
  2. Le modalità operative adottate per individuare i docenti meritevoli rientrano nella competenza del dirigente scolastico e comunque discendono dall’incrocio tra criteri ed evidenze relative ai meriti professionali dei docenti;
  3. L’ammontare del budget è fornito in sede di informazione preventiva (a meno che nel conferimento effettivo delle risorse non ci siano scostamenti), in sede di informazione successiva il dirigente può comunicare se il criterio di assegnazione è pro-capite o per fasce di merito (comunicando i relativi aggregati di spesa);
  4. Le motivazioni delle scelte operate il dirigente deve inserirle, per obbligo di legge, nel provvedimento individuale di attribuzione del bonus

Siamo pienamente consapevoli del fatto che la nostra posizione non coincida con quella dei sindacati di comparto, ma va ricordato che, mentre la parte sindacale non è tenuta a rispondere dell’eventuale arbitrarietà delle sue richieste, i dirigenti scolastici potrebbero invece essere chiamati a rispondere in termini amministrativi, civilistici e penalistici dell’illegittimità dei loro atti. La differenza ci appare sostanziale e questo giustifica la nostra determinazione nel consigliare a tutti i dirigenti delle scuole di operare soltanto a seguito di un’attenta riflessione sull’esatta dimensione dei loro doveri verso la legge e dei loro obblighi nei confronti di chi legittimamente difende gli interessi degli operatori scolastici.

ANP. Ancora sul bonus docenti ultima modifica: 2016-11-02T05:41:31+01:00 da
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