Assegnazione del docente alle classi e all’organico di potenziamento

Tecnica_logo15BLucio Ficara,  La Tecnica della scuola  19.2.2016

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– Sarà sicuramente il tormentone del prossimo anno scolastico, un tormentone che coinvolgerà le decisioni del dirigente scolastico sulla assegnazione dei docenti alle classi.
Mentre fino ad oggi alcuni docenti si sono lamentati delle decisioni di assegnazione alle classi del dirigente scolastico, protestando sul numero delle classi assegnate, sulla scelta delle stesse, e anche, nel caso di discipline con più insegnamenti, sulla scelta univoca degli stessi, dal prossimo anno scolastico i docenti potrebbero lamentarsi delle decisioni dirigenziali di essere assegnati, anche se titolari da anni nella stessa scuola, sull’organico del potenziamento senza avere le tradizionali classi dove svolgere le 18 ore settimanali.
In buona sostanza si potrebbe verificare che un dirigente scolastico, per ragioni di gestione delle risorse professionali a disposizione, possa decidere di utilizzare un docente di ruolo da anni nella scuola in attività di potenziamento senza assegnargli classi e invece utilizzare nelle classi un nuovo docente appena arrivato. Questo nuovo modo di assegnare i docenti alle classi è da considerarsi legittimo? La risposta a questa domanda arriva direttamente dal Miur e dal capo dipartimento Dott.ssa Rosa De Pasquale, che in una nota ministeriale del dicembre 2015, spiega che l’utilizzo degli strumenti della flessibilità didattica, già previsto con il DPR 275/99, trova un rinnovato impulso con il comma 3 della legge 107/2015. Il capo dipartimento del Miur parla di forme organizzative flessibili quali il potenziamento del tempo scolastico, oltre i modelli e i quadri orari, sempre nei limiti della dotazione organica dell’autonomia.
Nella nota ministeriale si specifica che grazie alle quote di autonomia e agli spazi di flessibilità, la gestione del personale non sarà più vincolata alla rigidità degli organici di diritto e poi a quelli di fatto.
Cosa significa questo nel concreto? Significa, secondo l’autorevole parere del capo dipartimento Rosa De Pasquale, che l’organico dell’autonomia verrà gestito in modo unitario, con l’intento di valorizzare tutti i docenti senza una rigida separazione tra posti comuni e posti di potenziamento, che dovranno gradualmente integrarsi.
Questo significa una sola cosa: “Chi fino ad oggi ha avuto l’assegnazione delle 18 ore cattedra o delle 24 ore alla scuola primaria, potrebbe essere rimosso da tale incarico ed essere assegnato, per un orario settimanale equivalente, su compiti di potenziamento e il suo posto nelle classi potrebbe essere assegnato a un nuovo docente neoassunto o arrivato a scuola con la mobilità”.
Tutta la questione degli organici e dell’assegnazione dei docenti alle classi dovrebbe essere recepita nella legge delega, prevista dal comma 181 della legge 107/2015, in cui verrà riscritto il testo unico della scuola e per quanto riguarda anche l’orario di servizio dei docenti nel prossimo contratto collettivo nazionale della scuola.
Intanto, mentre le leggi delega non sono ancora state scritte, per il prossimo anno scolastico si aprirà la disputa tra chi vorrà applicare la legge 107/2015 anche sul tema della scelta dell’assegnazione dei docenti alle classi e all’organico di potenziamento, e chi invece pretenderà di essere assegnato alle classi in modo tradizionale e nel rispetto della continuità didattica.

Assegnazione del docente alle classi e all’organico di potenziamento ultima modifica: 2016-02-19T21:51:29+01:00 da
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