Assegnazione provvisoria, come si legge il punteggio attribuito. La guida

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 di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  9.9.2016

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– Nelle tabelle che vengono pubblicate in questi giorni sono inseriti i seguenti dati:

  • Generalità del docente (nome e cognome)
  • Classe di concorso
  • Scuola o sede di titolarità
  • Punteggio
  • Precedenza (indicata con tre asterischi per tutelare la privacy del docente)
  • Tipo di posto di titolarità

Nella lettura e consultazione di queste tabelle molti docenti manifestano una certa difficoltà soprattutto per quanto riguarda la valutazione del punteggio.

Sono molte, infatti, le richieste di chiarimento arrivate alla nostra redazione e tra queste quella più frequente riguarda una specifica colonna relativa al punteggio.

In sintesi questo è il quesito che riteniamo meriti una risposta chiarificatrice:

Oltre al punteggio per ricongiungimento, nelle graduatorie di assegnazioni provvisorie è indicata la dicitura “altro” con ulteriore punteggio attribuito in alcuni casi. A cosa si riferisce tale punteggio?

E’ utile chiarire che nella graduatoria per le assegnazioni provvisorie, nella parte riguardante il punteggio, ci sono tre colonne con le seguenti diciture:

  • ricongiungimento
  • altri
  • cure

Nella colonna “ricongiungimento” vengono conteggiati i 6 punti per il comune di ricongiungimento, il punteggio per i figli minori ed eventualmente i 6 punti per la cura e assistenza di figli o genitore o coniuge che si trovano nelle condizioni indicate nella lettera D) della tabella di valutazione allegata al CCNI sulla mobilità annuale 2016/17

Nella colonna “altri” viene valutato solo il punteggio per i figli minori e non quello per il comune di ricongiungimento.

La voce “altri”, infatti non significa “altri punteggi”, ma “altri comuni” e corrisponde quindi al punteggio spettante per comuni diversi da quello di ricongiungimento.

Il docente che non ha figli minori avrà, quindi, in questa colonna un punteggio pari a zero.

Nella colonna “cure” si valuta il punteggio di 6 punti per la cura e l’assistenza dei figli minorati fisici, psichici o sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto.

La valutazione di questo punteggio, come stabilito nella nota 5 della Tabella per le assegnazioni provvisorie del personale docente ed educativo (Allegato 2) allegata al CCNI è prevista nei seguenti casi:

a) figlio disabile ovvero coniuge o genitore ricoverato permanentemente in un istituto di cura;

b) figlio disabile, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un istituto di cura, tali da comportare di necessità l’elezione del domicilio nella sede dello istituto medesimo;

c) figlio tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118, e 122, D.P.R. 09/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura stessa, ovvero presso la residenza abituale con l’assistenza del medico di fiducia, come previsto dall’art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990.

Come chiarisce la nota 1 della succitata Tabella “I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra loro”

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Assegnazione provvisoria, come si legge il punteggio attribuito. La guida ultima modifica: 2016-09-09T14:50:58+02:00 da
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