Assunzioni fase C. Giannini: dove servirà saranno supplenze, ma non sono posti “in panchina”. Quando e perché

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Orizzonte Scuola, 16.11.2015.  

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Il Ministro Giannini, incalzata dalle domande del giornalista dell’Unità in una intervista della scorsa settimana, cita l’utilizzo dei docenti neoimmessi in ruolo nella fase C per le supplenze. Il timore di chi in questi mesi ha osteggiato la procedura delal fase C.

Alla domanda diretta di Natalia Lombardo “Saranno utilizzati nelle supplenze o sulle cattedre vacanti”, il Ministro risponde che per le assunzioni ci si è basati sulle domande delle scuole e aggiunge “Certo, dove servirà saranno supplenze, ma non sono posti in panchina“.

Ricordiamo ciò che afferma la legge 107/2015, al comma 85 ” 85. Tenuto conto del perseguimento degli obiettivi di cui al comma 7, il dirigente scolastico puo’ effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.”

Pertanto, il docente neoassunto nella fase C ha come obiettivo prioritaro il perseguimento degli obiettivi del progetto (approvato dal Collegio dei docenti) per il quale è stato assunto. Può essere impiegato “anche” per supplenze fino a dieci giorni.

Dunque, l’impiego in supplenze non dovrà interferire con il perseguimento degli obiettivi del POF. Questo significa che in ogni scuola (non tutte le scuole riceveranno lo stesso numero di docenti) bisognerà trovare le soluzioni valide per rispondere in maniera adeguata ad entrambe le parti della legge.

Spetta anche ai sindacati e in primis alle RSU vigilare affinchè vi sia, in ogni scuola, il rispetto della legge, che significa rispetto degli studenti e di tutti i lavoratori che contribuiscono all’offerta formativa.

Inolre i docenti neoassunti entrano a far parte dell’organico dell’autonomia, la legge non parla di “organico funzionale”, concetto ampiamente superato.

Ricordiamo inoltre la circolare Miur del 30 settembre 2015, in cui il Miur afferma “a conclusione del piano straordinario sarà possibile provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l’utilizzo dell’organico potenziato che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica” . Il riferimento in questo caso è all’art. 1 commi 332 333 della legge 190/2014″

La legge 190/2014 afferma “Ferme restando la tutela e la garanzia dell’offerta formativa, a decorrere dal 1º settembre 2015, i dirigenti scolastici non possono conferire supplenze brevi di cui al primo periodo del comma 78 dell’articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, al personale docente per il primo giorno di assenza.

In questo caso quindi per il primo giorno di assenza può essere utilizzato il docente neoimmesso in fase C.

Assunzioni fase C. Giannini: dove servirà saranno supplenze, ma non sono posti “in panchina”. Quando e perché ultima modifica: 2015-11-16T14:20:26+01:00 da
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