Assunzioni in fase C. Presa di servizio differita: anno di prova e mobilità. Faq USR Toscana

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di Lucrezia Di Dio  Orizzonte Scuola,  20.11.2015.  

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Coloro che differiscono la presa di servizio in virtù della supplenza al 30 giugno potranno svolgere l’anno di prova? E ancora, chi non svolge l’anno di prova perchè non assume servizio potrà partecipare alla mobilità prevista per febbraio – marzo, per richiedere la provincia definitiva?

Alla prima domanda risponde il dm 850/2015 e la circolare del 5 novembre 2015, che così rispondono

Pertanto, il docente che, avendo accettato un contratto a tempo indeterminato (fase B/C) nella provincia X, e che, per effetto di quanto disposto dall’art. 1 commi 98 -99, della legge n.107/2015, si trovi a svolgere, in detta o diversa provincia, una supplenza annuale o sino al termine delle attività didattiche su medesimo posto o classe di concorso affine (intendendo per classi affini quelle compre negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 354/1998 ove il servizio sia effettuato nello stesso grado di istruzione della classe di concorso di immissione in ruolo), qualora chieda di svolgere il periodo di prova è autorizzato allo svolgimento dello stesso purché la supplenza svolti e l’immissione in ruolo accettata ricadano nelle seguenti ipotesi:

  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola dell’infanzia o primaria;
  • la supplenza su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado è valida indifferentemente ai fini dello svolgimento del periodo di prova su posto di sostegno per la scuola secondaria di primo e di secondo grado;
  • per le classi di concorso, la supplenza è valida sullo specifico grado di istruzione e in considerazione della corrispondenza degli insegnamenti impartiti con gli insegnamenti relativi alla classe di concorso di immissione in ruolo;
  • la supplenza su posto di sostegno è valida ai fini dello svolgimento del periodo di prova anche su posto comune e viceversa, nel medesimo ordine e grado di scuola.

L’USR Toscana risponde così

7. La nomina in fase C può essere su ordini e gradi diversi da quelli relativi alla mia classe di concorso? L’impianto della Legge 107/2015 (c.d. Buona Scuola) mira ad un utilizzo delle professionalità dei docenti anche al di fuori dei tradizionali vincoli di ordine e grado; ad esempio l’art. 1 comma 20 prevede che “per l’insegnamento della lingua inglese, della musica e dell’educazione motoria nella scuola primaria sono utilizzati, nell’ambito delle risorse di organico disponibile, docenti abilitati all’insegnamento per la scuola primaria in possesso di conoscenze certificate, nonché docenti abilitati all’insegnamento anche per altri gradi d’istruzione in qualità di specialisti” oppure l’art. 1 comma 85 prevede l’uso come supplenti anche in gradi di istruzione inferiore al proprio. Per queste ragioni, nel caso di necessità didattiche emerse anche dalle preferenze di potenziamento espresse dalle scuole, potrà verificarsi l’utilizzazione di un docente su ordine o grado inferiore a quello della propria classe di concorso.

8. In quest’ultimo caso e più in generale nel caso di presa di servizio differita con supplenza annuale quest’anno su classe di concorso diversa da quella di nomina, potrò svolgere l’anno di prova?
L’attuale regolamento sull’anno di prova e formazione, D.M. 850/2015, prevede già alcune delle casistiche che potrebbero emergere (supplenza su sostegno e nomina su posto comune o viceversa; supplenza su classe di concorso affine a quello di nomina; etc.). Bisogna comunque evidenziare come questo decreto non sia rivolto alle specificità di questa fase assunzionale, per cui è ragionevole attendersi un ulteriore decreto che garantisca a tutti i nominati in fase C, nelle loro varie situazioni, di poter svolgere l’anno di prova.

Il Miur, però, nella riunione del 18 novembre, in cui ha incontrato anche i Dirigenti USR e poi i sindacati, ha espresso tale intendimento

Anno di prova possibile per docenti fase C utilizzati su altro grado. L’eccezione alla regola che dovrà essere oggetto di uno specifico provvedimento ministeriale.

Presa di servizio differita al 1° settembre 2016, quindi niente anno di anno di prova: si potrà comunque partecipare alla mobilità 2016/17.

La domanda di mobilità, che è obbligatoria a meno che non si dia carta bianca all’Ufficio Scolastico di cercare la sede più adatta, è indipendente dal superamento dell’anno di prova.

Rinviare l’anno di prova non ha conseguenze sulla presentazione della domanda di mobilità. D’altronde, per le casistiche individuate dal Ministero nella circolare 850/2015 ci sono docenti che dovranno rinviare l’anno di prova pur svolgendo la supplenza, pertanto si tratta di due argomenti separati, che non hanno conseguenze uno sull’altro.

Scrive d’altronde l’USR Marche “Sarà specifica cura di ogni Ufficio scolastico territoriale inserire a sistema i nominativi degli immessi in ruolo, censendoli come titolari su sede provvisoria sulla provincia, allo scopo di consentire loro di essere trattati in occasione delle operazioni di mobilità per l’anno 2016/2017.”

Le FAQ dell’USR Toscana sulla fase C delle assunzioni

Assunzioni in fase C. Presa di servizio differita: anno di prova e mobilità. Faq USR Toscana ultima modifica: 2015-11-20T21:28:28+01:00 da
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