Attività funzionali 40+40: quante per chi insegna su spezzone, part time, ore aggiuntive, in più scuole

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di Paolo Pizzo  Orizzonte Scuola,  6.10.2015.  

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Le risposte di Paolo Pizzo su attività funzionali all’insegnamento per chi insegna su spezzone orario, o è in regime di part time, svolge servizio su più scuole, ha accettato ore aggiuntive. Premesso che non ci sono disposizioni normative specifiche, analizziamo come è possibile regolarsi.

D. Ho accettato uno spezzone orario e svolgo 9 ore settimanali, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale saranno proporzionali al servizio?
R. Da un punto di vista normativo non esistono al riguardo disposizioni specifiche. E tuttora questa questione rimane controversa e oggetto di diverse interpretazioni.
Ne consegue che l’eventuale proporzione delle ore per il docente che ha uno spezzone non è dovuta o effettuata in modo tacito e automatico da parte del dirigente. La prassi più diffusa vuole che i docenti con spezzone orario debbono garantire una presenza ai collegi, ai consigli di classe ecc. regolarmente programmati dal collegio dei docenti alla stessa stregua dei docenti in part time.
Il problema è che anche per i docenti in part time la questione è controversa, perché da un punto di vista strettamente normativo (art. 7/7 della O.M. 446/97) tale docente partecipa alle riunioni del collegio dei docenti fino a 40 ore annue (art. 29/3 lett. a), al pari quindi di chi svolge l’orario intero; mentre partecipa alle attività collegiali dei consigli di classe (art. 29/3 lett. b) in misura proporzionale alle ore di insegnamento.
Tale normativa è stata nel corso degli anni messa in discussione da diversi sindacati e dagli stessi dirigenti (scolastici e di USR), giungendo alla conclusione che per il docente in part time anche la quota di ore di cui all’art. 29/3 lett. a deve essere determinata in misura proporzionale all’orario di lezione.
La questione rimane di grande confusione, tanto che alcuni USR hanno dettato condizioni specifiche e comuni per tutte le scuole (vedi la nota USR Veneto  n. 16941 del 13.12.2010.  Docenti in part-time e attività funzionale ex art. 29 comma 3 lettere a) e b) CCNL 2006/09).
Altri dirigenti seguono invece alla lettera la normativa citata oppure rimandano alla contrattazione d’istituto la questione.
Per quanto riguarda però le attività collegiali dei consigli di classe di cui all’art. 29/3 lett. b) preme una precisazione, che è indipendente dal regime del part time o dallo spezzone orario: Per questo punto è specificato nel Contratto che “…nella predetta programmazione occorrerà tener conto degli oneri di servizio degli insegnanti con un numero di classi superiore a sei in modo da prevedere un impegno fino a 40 ore annue”.
Ciò vuol dire che le 40 ore dei consigli di classe non si riferiscono alle 18 ore settimanali del docente (o ad un eventuale spezzone orario) ma al numero delle classi dove egli svolge lezione.
Se quindi il docente ha “più di sei classi”, non dovrà superare le 40 ore annue.
In conclusione, possiamo dire che il caso di cui al quesito potrebbe spettare alla contrattazione d’istituto la quale oltre ad intervenire sulle condizioni e modalità della prestazione lavorativa del rapporto di lavoro part-time, ha la possibilità di prevedere dei criteri anche per il docente che ha lo spezzone orario. Avere come punto di riferimento il regime del part time è comunque già qualcosa.
Se si dovesse applicare la proporzione, nel caso in esame il numero massimo di ore per attività funzionali all’insegnamento si otterrà con: x : 40 = 9 :18. Bisognerà poi stabilire se la proporzione rileva per tutte le ore funzionali all’insegnamento o solo per quelle dei consigli di classe.

D. Svolgo servizio in più scuole, le attività funzionali all’insegnamento saranno proporzionali all’orario che ho in ciascuna scuola?
R. Anche per questo aspetto non esiste una disposizione specifica. È fuor di dubbio però che il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro. Secondo questo principio, legato anche al buon senso dell’Amministrazione scolastica, i docenti in servizio in più scuole devono garantire una presenza agli incontri collegiali programmati dal collegio dei docenti (40 +40 ore) proporzionale al loro orario in ciascuna scuola, altrimenti gli obblighi conseguenti verrebbero raddoppiati.
I dirigenti delle due (o più) scuole non possono infatti pretendere che il docente presti un numero di ore funzionali all’insegnamento di gran lunga maggiore rispetto a quello dei colleghi che hanno lo stesso monte ore ma in una sola sede. Se così fosse questa disparità sarebbe facilmente contestabile.
Da un punto di vista pratico i dirigenti scolastici delle diverse scuole devono concordare gli impegni del docente. Se ciò non dovesse avvenire si consiglia al docente di presentare lui stesso un piano degli impegni collegiali proporzionale alle ore che presta in ciascuna scuola (Esempio: presta 9 ore nella scuola A e 9 nove ore nella scuola B: avrà 20 ore di partecipazione nella prima scuola e 20 ore nella seconda).
Altrimenti una volta raggiunte le 40 ore non si è più tenuti a partecipare. (A meno che ovviamente il docente non decida di farlo volontariamente o non si assicuri che le ore eccedenti verranno retribuite).
In conclusione, per questo caso si può senza dubbio affermare che le ore di attività funzionali all’insegnamento devono essere ripartite proporzionalmente all’impegno orario del docente presso ciascuna sede in cui presta servizio.

D. Ho accettato uno spezzone orario interno e per tutto l’anno presto servizio per 24 ore settimanali al posto di 18, le 40+40 ore previste per le attività di carattere collegiale sono maggiorate in proporzione?
R. No. Dal momento che si tratta di attività d’insegnamento (in questo caso 24 ore anziché 18, ma potrebbero essere 21 ecc.) sono ovviamente maggiorati gli impegni “individuali” (preparazione delle lezioni e delle esercitazioni; correzione degli elaborati; rapporti individuali con le famiglie) e i tempi relativi allo “svolgimento degli scrutini ed esami, compresa la compilazione degli atti relativi alla valutazione”.
Non sono invece maggiorati gli impegni relativi alle attività funzionali all’insegnamento, perché il tetto massimo delle 40 ore cui all’art. 29 comma 3 lett a) vale anche per il docente che stipula un contratto per ore eccedenti della durata di tutto l’anno.
Ugualmente sotto il tetto delle 40 ore annue deve essere contenuta la partecipazione alle attività collegiali dei consigli di classe, di interclasse, di intersezione.
Le ore complessive da dedicare a dette attività di carattere collegiale sono dunque tassativamente 40+40, e quindi tale norma inserita nel CCNL non è estensibile qualora l’orario individuale di lezione superi le 18 ore.

Guida a: 40 + 40 ore per la partecipazione a collegi docenti, consigli di classe e scrutini

Attività funzionali 40+40: quante per chi insegna su spezzone, part time, ore aggiuntive, in più scuole ultima modifica: 2015-10-06T14:47:58+02:00 da
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