di Lucio Ficara, La Tecnica della scuola, 11.2.2018
– Alcuni docenti che sono andati in pensione, a partire dall’1 settembre 2016 o dall’1 settembre 2017, ci chiedono se avranno diritto all’adeguamento stipendiale previsto dall’ipotesi di contratto collettivo nazionale della scuola 2016/2018.
EFFETTI RETROATTIVI PER CHI E’ ANDATO IN PENSIONE NEL 2016 e 2017
Il comma 2 dell’art.36 del nuovo contratto scuola 2016/2018 specifica che i benefici economici risultanti dalla applicazione dell’art. 35 (Incrementi degli stipendi tabellari) sono computati ai fini previdenziali, secondo gli ordinamenti vigenti, alle scadenze e negli importi previsti dalla tabella A1, nei confronti del personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente contratto. Agli effetti dell’indennità di buonuscita o altri analoghi trattamenti, nonché del trattamento di fine rapporto, dell’indennità sostitutiva del preavviso e dell’indennità in caso di decesso di cui all’art. 2122 C.C., si considerano solo gli aumenti maturati alla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Quindi chi è andato in pensione nell’anno 2016 o nell’anno 2017 avrà fatto il ricalcolo dell’assegno di pensione, godrà degli arretrati, e dovrà avere ricalcolata anche la buonuscita.
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