Bisognerà deliberare due POF? Uno per il 2015 e uno per il triennio? E il Piano nazionale digitale?

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di Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  31.7.2015

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Il POF triennale dovrà essere predisposto entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente al triennio di riferimento (prima attuazione 2016-2019). Come già ricordato più volte, detto piano ha valore triennale, anche se potrà essere rivisto annualmente, sempre entro il mese di ottobre. Dunque verrà realizzato a partire da questo ottobre 2015, ma avrà efficacia a partire dal 2016.

Per l’anno scolastico 2015 le scuole, invece, pare di capire che dovranno realizzare il classico POF annuale, dunque gli organi collegiali saranno chiamati a determinare due POF? Uno per il 2015 ed uno per il triennio? A quanto pare. Il POF triennale, tra le varie cose che dovrà recepire, vi sarà anche il Piano nazionale digitale. Ora, questo Piano, così come tante altre disposizioni contenute all’interno della Legge sulla scuola, non ha una data certa, un termine né ordinatorio né perentorio. Il MIUR dovrà “ al fine di sviluppare e di migliorare le competenze digitali degli studenti e di rendere la tecnologia digitale uno strumento didattico di costruzione delle competenze in generale, adottare il Piano nazionale per la scuola digitale, in sinergia con la programmazione europea e regionale e con il Progetto strategico nazionale per la banda ultralarga”.

Si scrive, solo genericamente che “ A decorrere dall’anno scolastico successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, le istituzioni scolastiche promuovono, all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa e in collaborazione con il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, azioni coerenti con le finalità, i princìpi e gli strumenti previsti nel Piano nazionale per la scuola digitale”. Dunque non si conferisce una scadenza certa al MIUR per la predisposizione di questo Piano, che in Italia ad oggi è stato applicato in modo assolutamente eterogeneo ed in via di prima applicazione sperimentale, mentre si obbligano le scuole ad adottare entro questo ottobre i principi di detto Piano.

Come potranno le scuole adottare tale Piano se il MIUR di concerto con le realtà citate non si esprime in tempo? Non potranno, anche se dovranno. Certo, vi è sempre la possibilità di rivedere detto piano entro il mese di ottobre successivo. E probabilmente sarà così. Il detto Piano nazionale per la scuola digitale persegue diversi obiettivi ed anche delicati che richiederanno necessariamente un parere preventivo da parte del Garante per la protezione dei dati personali. Infatti, per far comprendere la delicatezza della questione, il Garante, nel recente passato è intervenuto su una scuola superiore di secondo grado che ha diffuso sul proprio sito internet istituzionale gli elenchi degli alunni, distinti per classe, per supposte finalità di trasparenza (art. 19, comma 3, del Codice).  A seguito della richiesta di chiarimenti avanzata dall’Ufficio, l’istituto scolastico ha provveduto all’immediata cancellazione dei predetti elenchi. Al riguardo, è stato, infatti evidenziato che tali dati non rientrano tra quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria per finalità di trasparenza, ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, ed è stato ribadito che la diffusione di dati personali da parte di soggetti pubblici è ammessa unicamente quando è prevista da una norma di legge o di regolamento, nel rispetto del principio di pertinenza e non eccedenza (art. 19, comma 3, e art. 11, comma 1, lett. d), del Codice) e che, quindi, le amministrazioni, prima di diffondere sui propri siti istituzionali atti e documenti contenenti dati personali, devono verificare che esista una norma di legge o di regolamento che ne preveda l’obbligo di pubblicazione (punto 2, provv. 15 maggio 2014, n. 243, doc. web n. 3134436; nota 8 gennaio 2015).

Detto piano, prevede, ad esempio la definizione delle finalità e delle modalità di gestione dell’identità e del profilo digitale di dirigenti scolastici, docenti, personale tecnico e amministrativo e studenti;una vera schedatura insomma, la definizione dei criteri per la tutela della riservatezza dei dati personali degli studenti, con particolare riguardo agli studenti minori di età, in relazione al trattamento dei dati raccolti nell’ambito delle attività didattiche, con particolare riferimento alla navigazione di piattaforme digitali dedicate all’apprendimento, alla fruizione o alla produzione di contenuti didattici digitali; la realizzazione di attività volte allo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, anche attraverso la collaborazione con università, associazioni, organismi del terzo settore e imprese; il potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; l’ adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza e la
condivisione di dati, nonché lo scambio di informazioni tra dirigenti, docenti e studenti e tra istituzioni scolastiche ed educative e articolazioni amministrative del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca; la formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale per l’insegnamento, l’apprendimento e la formazione delle competenze lavorative, cognitive e sociali degli studenti; la formazione dei direttori dei servizi generali e amministrativi, degli assistenti amministrativi e degli assistenti tecnici per l’innovazione digitale nell’amministrazione.

Ma anche la definizione dei criteri e delle finalità per l’adozione di testi didattici in formato digitale e per la produzione e la diffusione di opere e materiali per la didattica, anche prodotti autonomamente dagli istituti scolastici, norma che certamente non farà piacere soprattutto alle piccole librerie ed indipendenti che devono la loro sopravvivenza soprattutto alla vendita dei testi scolastici.

Bisognerà deliberare due POF? Uno per il 2015 e uno per il triennio? E il Piano nazionale digitale? ultima modifica: 2015-08-01T04:19:32+02:00 da
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