Bocciatura illegittima se la scuola non informa il padre separato

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 – Il Tar annulla la bocciatura di un alunno di seconda media perché il padre non era stato informato dalla scuola dell’andamento scolastico negativo del figlio. E non aveva quindi potuto adottare rimedi per aiutare il ragazzo ad affrontare le difficoltà nello studio. Succede in Friuli Venezia Giulia, dove il tribunale ha accolto il ricorso presentato dall’uomo e ha annullato la bocciatura del figlio decisa lo scorso 13 giugno dall’Istituto Comprensivo di Gorizia 1. Ora il ragazzo può ottenere l’iscrizione alla terza media.

L’avvocato: nuovo ricorso se scuola non esegue sentenza
La decisione dei giudici amministrativi è stata già notificata alla scuola dal legale dell’uomo, l’avv. Alessandro Tudor. «A questo punto – ha spiegato l’avvocato – se la scuola non dovesse eseguire la sentenza del Tar, presenterei un altro ricorso per la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione della sentenza e l’iscrizione del ragazzo alla terza media». Dopo la bocciatura, il ragazzo è stato iscritto e frequenta la seconda media in una scuola diversa.

L’ufficio scolastico Friuli: sentenze si applicano
«Le sentenze non si commentano, si applicano» ha assicurato la titolare dell’Ufficio scolastico del Friuli Venezia Giulia, Alida Misso, spiegando che «stiamo valutando in queste ore come procedere e quindi capiremo anche con l’Avvocatura dello Stato se resistere in ulteriori gradi di giudizio». «Effettivamente – ha aggiunto – esiste una precisa disposizione che tutela la bigenitorialità e che riguarda specificatamente i genitori separati che, secondo i giudici, non sarebbe stata applicata correttamente».

La sentenza
Secondo la sentenza del Tar, pubblicata lo scorso 12 ottobre, l’Istituto Gorizia 1 ha «violato le precise indicazioni contenute nella circolare ministeriale prot. n. 5336/2015, volta tutelare la bigenitorialità in ambito scolastico». Del negativo andamento scolastico del ragazzo, infatti, la scuola aveva «relazionato esclusivamente alla madre»,«ben sapendo – rilevano i giudici amministrativi – che era stato disposto l’affidamento congiunto a entrambi i genitori del figlio». La scuola, inoltre – scrivono i giudici – era «ben consapevole delle difficoltà» che il ragazzo «incontrava in dipendenza dalla difficile separazione dei genitori, sfociata in una situazione fortemente conflittuale tra i coniugi».

La scuola: bocciato per «scarso impegno e interesse»
I giudici ricordano che il ragazzo è stato bocciato con una motivazione secondo la quale la sua situazione «è peggiorata nel corso dell’anno poiché – scrive la scuola – ha manifestato poco impegno, scarso interesse e atteggiamenti poco collaborativi. Nonostante gli interventi degli insegnanti mirati a recuperare la delicata situazione dello studente – conclude la scuola – egli non si è dimostrato disponibile a concretizzare positivamente con risultati adeguati, aggravando la sua posizione con reiterate assenze».

Il Tar: comportamento «omissivo» della scuola ha impedito recupero
Secondo il Tar, «il comportamento omissivo della scuola ha impedito al padre dello studente, ove tempestivamente informato della situazione scolastica del figlio, di adottare una serie di rimedi», come era successo in un precedente anno scolastico, concluso con «esito più che positivo» in una scuola di Trieste, quando il ragazzo è stato seguito dal padre e ha evidenziato capacità di recupero.

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Bocciatura illegittima se la scuola non informa il padre separato ultima modifica: 2017-10-19T07:07:28+02:00 da
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