Bonus merito ai docenti: farsi valutare dagli studenti è sbagliato. Vediamo perché

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  8.6.2016

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– Personalmente ho sempre manifestato contrarietà nei confronti del sistema di valutazione come sussistente nella scuola nei confronti dei nostri studenti.

Voto e giudizio possono essere superflui, perché quello che conta è che lo studente riesca a conseguire quella capacità critica, di giudizio, di comprensione, di conoscenza, minima e basilare richiesta per essere il cittadino consapevole del domani che si appresta a vivere una volta uscito dal lungo ciclo scolastico.

Voto e giudizio hanno fomentato divisioni, competizioni, sotto lo spettro della falsa meritocrazia. Ma aver abituato per anni ed anni generazioni al sistema di voto e giudizio ha comportato che quanto ora si prospetta a divenire realtà nella scuola sia percepito come un qualcosa di assolutamente ordinario e normale.

Mi sono stati segnalati diversi casi di criteri di valutazione, di cui al noto comitato di valutazione della Legge 107 del 2015, che prevedono, sempre su base volontaria, la possibilità di essere direttamente valutati dalla propria classe ed il punteggio che si può acquisire, guarda caso,è il più alto e sarà il più rilevante nella definizione della classifica finale dei meritevoli.

La professione docente, che è una professione intellettuale, non è valutabile. Perché valutare la professione docente significa restringere e condizionare e dunque limitare in modo rilevante la libertà d’insegnamento. Esistono già gli strumenti idonei per venire a conoscenza se un docente è o non è idoneo a svolgere la detta professione, non è certamente necessaria la valutazione del proprio studente.

Ed allora a cosa serve questa?  A creare un forte vincolo di dipendenza dall’utenza, a conferire un potere improprio al proprio studente. Quella dell’insegnante non è una professione di risultato. Non ha l’obbligo di far conseguire il risultato al proprio studente ma è tenuto, invece, ad usare, ai sensi dell’art. 1176 c.c., la diligenza che la natura dell’attività esercitata richiede, senza garantire, appunto, il risultato cui mira il cliente ergo studente Il mancato raggiungimento del risultato è del tutto irrilevante nelle obbligazioni di mezzi”, ma, come ha riconosciuto la dottrina “ può assumere grande rilievo sotto l’aspetto della prova della diligenza osservata dal debitore nell’esecuzione della prestazione: può, in particolare, essere assunta quale circostanza che fa presumere, fino a prova contraria (art. 2727) la negligente esecuzione della prestazione dovuta e, quindi, l’inadempimento” La giurisprudenza di merito ha affermato che Le obbligazioni dei professionisti intellettuali sono obbligazioni di mezzi e non di risultato in quanto il professionista che assume l’incarico si impegna a prestare la propria opera per il raggiungimento del risultato desiderato, ma non a conseguirlo.

Ne discende che l’inadempimento del professionista non può desumersi dal mancato raggiungimento del risultato utile cui aspiri il cliente, dovendo valutarsi alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell’attività professionale ed in particolare del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione il parametro della diligenza professionale, di cui all’art. 1176, comma 2° c.c..

E la Sentenza della Cassazione a Sezioni Unite 9346/2002 ha ricordato in uno dei suoi passaggi che “ Quanto al precettore dipendente dall’istituto scolastico, osta alla configurabilità di una responsabilità extracontrattuale il rilievo che tra precettore ed allievo si instaura pur sempre, per contratto sociale, un rapporto giuridico, nell’ambito del quale il precettore assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e di vigilanza, onde evitare che l’allievo si procuri da solo un danno alla persona.

” Accettare la valutazione da parte del proprio studente, accettare la valutazione della propria attività d’insegnamento da parte dell’utenza significa facilitare la trasformazione della professione docente da obbligazione di mezzi a quella di risultato e ciò un giorno rischierà di minare seriamente non solo il conseguimento di un misero bonus ma la propria posizione lavorativa?

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