Bonus merito: arrivano i decreti di assegnazione ma non si indicano le somme per i singoli docenti

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola,  1.9.2016

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– Arrivano i primi decreti di assegnazione del famigerato bonus merito per i docenti, e le somme sono mediamente di 24 mila ad Istituto Scolastico.

Il MIUR, come è noto, ha reso noto, in merito alla pubblicazione dei dati per i singoli docenti che “ è opportuno fare riferimento al D.Lgs. 33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 9712016 (in vigore dal 23 giugno 2016) all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che: ” Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”.

“Le pubbliche amministrazioni pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti “.

Inoltre. risulta quanto mai opportuno che il Dirigente scolastico comunichi le motivazioni delle sue scelte al Comitato di valutazione e a tutta la comunità professionale, in forma generale e non legate ai singoli docenti, proprio per una continua regolazione e qualificazione del processo.” Ciò perchè per la scuola manca una disciplina specifica.

Come ho già sottolineato in passato il bonus di cui ora si discute è una fattispecie autonoma ed indipendente rispetto al più articolato e complesso sistema della performance di cui al dlgs 150/2009, l’articolo 74 del citato DLSG 150 del 2009 afferma testualmente che “ con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’universita’ e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono determinati i limiti e le modalita’ di applicazione delle disposizioni dei Titoli II e III del presente decreto al personale docente della scuola” E l’articolo 17 rientra nel titolo III° .

Successivamente con DPCM del 26 gennaio 2011 ha trovato, teoricamente, applicazione la determinazione dei limiti e delle modalita’ applicative delle disposizioni del Titolo II e III del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale docente della scuola e delle istituzioni di alta formazione artistica e musicale nonche’ ai tecnologi e ai ricercatori degli enti di ricerca. Il Titolo 1 articolo 3 comma 2. ribadisce che è vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi di incentivi e premi collegati alla performance in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009, secondo le modalita’ di applicazione del presente decreto.

Ma all’interno del citato Decreto si afferma anche che andrà definito con apposito provvedimento il Sistema di misurazione e valutazione della performance di cui all’art. 7 del decreto legislativo n. 150 del 2009 con il quale verranno individuati le fasi, i tempi, le modalita’, i soggetti e le responsabilita’ del processo di misurazione e valutazione della performance, nonche’ le modalita’ di monitoraggio e verifica dell’andamento della performance.

Dunque, ciò altro non conferma, a parer mio, che la performance ed i sistemi di premialità di cui al DLGS 150/2009 e quanto ora normato dall’articolo 11 del Testo Unico Scuola, come modificato dalla Legge 107 del 2015, sono due fattispecie diverse, distinte ed autonome con la conseguenza che anche i vincoli del divieto di distribuzione in maniera indifferenziata dei “premi” potrebbero non trovare applicazione nel nuovo comitato di valutazione di cui alla Legge 107 del 2015. Ed a maggior ragione sussistono dubbi che possa essere lo spazio del sito internet Amministrazione trasparente, sezione performance, sottosezione, premi, quello reputato come idoneo ad accogliere la pubblicazione dei dati di cui ora si commenta. I riferimenti normativi sono i commi da 126 a 130 dell’art.1 della legge 13 luglio 2015, n. 107; la nota prot. 8546 del 9 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha disposto l’assegnazione della risorsa x finalizzata complessiva di Euro per la valorizzazione del personale docente di ruolo per l ‘ a.s. 2015/2016; la nota prot.8658 del 13 giugno 2016 con la quale la Direzione Generale del MIUR-Dipartimento per la programmazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali – ha precisato che la risorsa assegnata è da intendersi lordo stato.

Ma, visionando i primi decreti di assegnazione, cosa emerge? Che si riporta l’enenco complessivo dei docenti benficiari, in media sono una quindicina per scuola, la somma complessiva destinata per tale scopo, in media di 24 mila euro lordi, ma non la somma specifica che verrà assegnata a ciascun docente, ed il tutto spesso accompagnato da una nota con la quale si precisa che la somma x verrà comunicata direttamente al diretto interessato.

Se è questa la via che si vuole perseguire sussistono dubbi sulla legittimità di tale operazione, poiché non basta pubblicare i dati aggregati, ma è necessario conoscere i nominativi con la specifica somma assegnata. Probabilmente sarà il garante della Privacy a pronunciarsi non appena interpellato, su tale questione, cosa che certamente accadrà.

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Bonus merito: arrivano i decreti di assegnazione ma non si indicano le somme per i singoli docenti ultima modifica: 2016-09-01T05:32:55+02:00 da
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