Bonus merito, i criteri di assegnazione devono essere pubblici

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 7.2.2018 

– Anche a distanza di mesi dall’assegnazione del bonus merito, proseguono le polemiche in merito ai criteri stabiliti per destinare le somme ai docenti “meritevoli”. In particolare alcuni insegnanti riferiscono di non conoscere i criteri che hanno portato all’individuazione dei vincitori. Questo, se fosse vero, sarebbe molto grave, dato che i criteri di assegnazione devono essere pubblici.

Ricordiamo che il bonus merito dovrebbe entrare nella contrattazione collettiva nazionale che i sindacati stanno portando avanti con l’Aran

I criteri devono essere pubblici!

A tal proposito, il Miur in una FAQ  dal titolo “Come dare trasparenza alle scelte e come pubblicare i dati sull’assegnazione del bonus?”, spiega: “Per dare evidenza alle scelte e per promuovere un processo di condivisione risulta determinante, innanzi tutto, pubblicare i criteri stabiliti dal Comitato. Mentre in merito alla pubblicazione dei premi per i singoli docenti, mancando un’indicazione di riferimento specifica per la scuola, è opportuno fare riferimento al D.Lgs.33/2013 come aggiornato da D.Lgs. 971/2016, in vigore dal 23 giugno 2016, all’art. 20, comma 1 e comma 2, in cui si evidenzia che ‘le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi all’ammontare complessivo dei premi collegati alla performance stanziati e l’ammontare dei premi effettivamente distribuiti”.

Nessun obbligo a pubblicare i nomi dei vincitori

Tuttavia, è bene ricordare, che i dirigenti scolastici non sono tenuti a pubblicare i nomi degli assegnatari ma solo i dati in forma aggregata: “Le pubbliche amministrazioni, prosegue la FAQ, pubblicano i criteri definiti nei sistemi di misurazione e valutazione della performance per l’assegnazione del trattamento accessorio e i dati relativi alla sua distribuzione, in forma aggregata, al fine di dare conto del livello di selettività utilizzato nella distribuzione dei premi e degli incentivi, nonché i dati relativi al grado di differenziazione nell’utilizzo della premialità sia per i dirigenti sia per i dipendenti”.

Ad ogni modo, sono moltissimi i casi in cui le scuole decidono di pubblicare nomi e cognomi dei docenti beneficiari del bonus merito, spinti da un eccesso di trasparenza probabilmente.

Ricordiamo infine che i criteri di assegnazione vengono individuati dal dirigente scolastico che deve attenersi però ai criteri individuati da un comitato di valutazione composto da 3 insegnanti, 2 genitori e da un componente esterno selezionato dall’USR. 

Chi è stato escluso dal bonus merito deve poter accedere agli atti

Un altro punto su cui vale la pena soffermarsi è quello relativo agli esclusi dal bonus: infatti è bene sottolineare che chiunque  sia stato escluso dall’attribuzione ha il diritto di vedersi accolta la richiesta di accessi agli atti ai sensi della Legge 241/1990.

Lo riporta un recente parere della Commissione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, evidenziando nel provvedimento che la mancata erogazione del bonus alla ricorrente, conferisce a quest’ultima, una posizione di interesse qualificato all’ostensione dei documenti relativi a quanti (i docenti a tempo indeterminato) siano stati destinatari del bonus.

Pertanto, negare l’accesso agli atti, dove sono presenti non l’interpretazione del Ds, bensì i criteri oggettivi di assegnazione, è decisamente illegittimo.

A sostegno di ciò c’è anche una sentenza interessante dal Tar Lazio che conferma quanto appena dettoSecondo il giudice amministrativo, “l’istanza proposta dal ricorrente ha nella sostanza ad oggetto la documentazione relativa al procedimento di concessione del bonus, che costituisce documentazione ostensibile a chi vi abbia interesse ai sensi degli artt. 22 e seguenti della l. 241/1990[..]

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