Cassazione: il docente resta nelle Gae anche se consegue dopo il Tfa

sole-scuola_logo14

Parziale apertura della Corte di Cassazione alla possibilità di reinserimento in graduatoria ad esaurimento di docenti depennati: con la sentenza numero 5285 depositata ieri, infatti, la Corte ha deciso per la prima volta una causa sulla questione, invertendo il trend negativo della maggioranza dei giudici di merito, restii a consentire il reinserimento a chi ha omesso anche per una sola volta di chiedere il mantenimento in Graduatoria.

Il caso
La vicenda è nota: il Miur sostiene che con la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento, se non si esprime ad ogni tornata di aggiornamento la volontà di restare inseriti in graduatoria, si viene esclusi definitivamente e non si potrà mai più chiedere il re-inserimento, perché la graduatoria ad esaurimento, per sua natura, non prevede nuovi inserimenti.
Nel ricorso, invece, la docente esclusa ha sostenuto che la sua non inclusione, causata dalla mancata presentazione di domanda di permanenza in graduatoria, sia illegittima e che si debba invece consentire il suo reinserimento in graduatoria, a domanda, in base al comma 1 bis dell’articolo 1 della legge 143/2004
Il comma in questione è stato applicato dall’amministrazione solo nella sua prima parte, ove si prevede che «la mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi», mentre non viene applicata la seconda parte, quella che prevede che «a domanda dell’interessato, da presentarsi entro il medesimo termine, è consentito il reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio maturato all’atto della cancellazione».
Nel caso descritto, la docente era già iscritta con riserva nelle graduatorie per il biennio 2007/2009, e dunque era ormai compresa nella graduatoria ad esaurimento e non aveva presentato domanda di reinserimento per il triennio 2011/2014, chiedendolo poi nel 2013, avendo conseguito l’abilitazione.

La Corte suprema
Secondo la Corte suprema, il comma 605 della legge 296 del 1996, dopo aver statuito che sono fatti salvi gli inserimenti da effettuare per il biennio 2007/2008 per gli abilitati e con riserva per quelli iscritti ai corsi, come la ricorrente, afferma che «la predetta riserva si intende sciolta con il conseguimento del titolo di abilitazione». Nella specie, quindi viene in rilievo proprio il suddetto comma 605, poiché la docente era inserita con riserva nella graduatoria ad esaurimento e la stessa poteva aggiornare il proprio profilo una volta conseguita l’abilitazione, al fine di ottenere lo scioglimento della riserva. Ne consegue che la docente che è stata iscritta con riserva nelle graduatorie ad esaurimento del Miur per le supplenze, ha diritto al reinserimento anche se per un triennio, essendo in attesa di completare il tirocinio formativo attivo non ha proposto la domanda di reinserimento.
La Cassazione fa inoltre propria in motivazione la posizione favorevole del giudice amministrativo, citando il Consiglio di Stato (3658 del 2014), secondo cui «il riferimento alla legge n. 296 del 2006, con la quale è stata disposta la riconfigurazione delle graduatorie provinciali da graduatorie permanenti (aperte) a graduatorie ad esaurimento (chiuse), risulta opportuno, in quanto è con tale provvedimento legislativo che si pone un termine ultimo (anno 2007) per l’ingresso nelle graduatorie, consentendo de futuro la possibilità di disporre gli accertamenti biennali, esulando dalla norma qualsiasi intento di prefigurare l’esclusione dalle medesime quale conseguenza dell’omissione della presentazione della domanda di aggiornamento o conferma del punteggio».
Tale principio fa dunque salve le posizioni di coloro che, dopo essere stati iscritti in graduatoria ad esaurimento (ma non a quelle permanenti) nel biennio 2007/2008, non hanno proposto domanda di conferma in una delle successive tre tornate, cioè nel 2009, nel 2011 o nel 2014.
Nella prossima tornata di aggiornamento, allo stato prevista per il 2018, dovrebbe pertanto essere consentito il reinserimento in Graduatoria ad esaurimento di chi, essendo già iscritto, ha omesso di presentare la domanda di aggiornamento o conferma del punteggio.

.

Cassazione: il docente resta nelle Gae anche se consegue dopo il Tfa ultima modifica: 2017-03-02T06:19:24+01:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl