Cattedre che completano in altre scuole (COE): i criteri per essere riassorbiti nella scuola di titolarità, casi tutela 104. Le FaQ

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Orizzonte Scuola, 4.10.2017

– La disponibilità oraria per le diverse classi di concorso determina e condiziona la costituzione delle cattedre nell’organico delle diverse istituzioni scolastiche.

Le cattedre presenti , a seconda della loro composizione, possono essere di due tipologie: Cattedre Orario Interne (COI) e Cattedre Orario Esterne (COE).

La composizione delle COE, la loro trasformazione nel corso degli anni scolastici, i criteri per la loro attribuzione, sono oggetto di interrogativi da parte dei docenti che evidenziano la loro necessità di chiarimenti mediante numerosi quesiti sull’argomento che arrivano alla nostra redazione.

Quali sono le differenze tra una COI e una COE?

Le COI sono cattedre costituite all’interno di uno stesso istituto scolastico.

Dal corrente anno scolastico, con l’unificazione dell’organico negli Istituti Comprensivi (IC) e negli Istituti di Istruzione Superiore (IIS), sono considerate cattedre interne anche quelle costituite con il contributo orario di plessi ubicati in comuni diversi, ma appartenenti allo stesso istituto.

Le COE sono cattedre caratterizzate da un completamento esterno. Si tratta, quindi, di cattedre con una sede principale (quella di titolarità o di incarico triennale) e una o al massimo due sedi di completamento in altra istituzione scolastica.

Quali sono i criteri per la costituzione di una COE?

La COE viene costituita in seguito a contrazione nell’organico di una scuola, che determina la scomparsa di una COI e la presenza di uno spezzone orario residuo che l’Ufficio Scolastico competente “combina” con altro spezzone orario disponibile in un’altra scuola, al fine di costituire una cattedra completa di 18 ore.

I criteri che devono essere utilizzati per l’accorpamento degli spezzoni utili per costituire la cattedra, sono indicati nell’OM n. 191/97, che regola la costituzione delle cattedre orario esterne nella secondaria di I grado, e nell’OM n. 332/96, che regola la costituzione delle cattedre orario nelle scuole secondarie di II grado. Nelle ordinanze citate si stabilisce quanto segue:

  • non è consentita la costituzione di nuove cattedre orario mediante l’abbinamento di tre scuole, qualora dette scuole abbiano sede in tre distinti Comuni
  • la cattedra orario esterna deve essere istituita rispettando il criterio della facile raggiungibilità e deve essere assicurata al docente la possibilità di adempiere a tutti gli obblighi di servizio
  • in presenza delle relative disponibilità, la cattedra orario esterna costituita nell’anno precedente non può essere modificata nell’anno successivo se rimangono invariate le necessarie condizioni e se non è possibile variarle migliorando la raggiungibilità tra le scuole interessate

La normativa, quindi, mette in primo piano il criterio della vicinanza e della facile raggiungibilità, criteri che devono, quindi, essere presi in considerazione nella costituzione delle COE. L’accorpamento degli spezzoni orario che contribuiscono alla formazione della cattedra, deve avvenire, quindi, in base alla viciniorità tra le due o tre sedi. Questo perché deve essere garantita al docente la possibilità di spostarsi nella stessa giornata da una sede di servizio ad un’altra. La condizione della facile raggiungibilità si può ritenere soddisfatta se fra i due Comuni vi sia un collegamento rapido ed agevole secondo la viabilità ordinaria e tale da non ostacolare l’esercizio dell’attività didattica.

Arrivano, però, alla nostra redazione numerose segnalazioni di come non sempre gli Uffici Scolastici, nella fase di elaborazione degli organici, rispettino tali criteri.

La composizione di una COE può cambiare nei successivi anni scolastici?

La risposta è affermativa. Come specificato nell’art.1 comma 5 del CCNI  sulla mobilità 2017/18, le cattedre costituite su più scuole possono essere modificate negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti o assegnati su tali cattedre sono tenuti a completare l’orario d’obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo organico prevede il completamento d’orario. Tutto ciò non determinerà, comunque, modifiche nella titolarità del docente.

In quale scuola risulta titolare il docente trasferito su una COE?

Il docente dovrà intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l’interessato sarà automaticamente assorbito in tale scuola, come chiarisce l’art.11 comma 2 del  CCNI sulla mobilità 2017/18

In base alle disposizioni indicate nelle succitate ordinanze ministeriali, la sede principale della COE deve essere ubicata nella scuola dove c’è lo spezzone con più ore e, in caso di parità di ore (9+9) la titolarità deve essere assegnata alla sede che risulta fornire una maggiore affidabilità di permanenza.

Anche in questo caso non sempre tale disposizione viene rispettata, come dimostrano le cattedre costituite anche su tre comuni con sede principale nella scuola con spezzone orario inferiore, anche se ciò ha avuto come principale finalità quella di salvaguardare la titolarità di un docente che, in caso contrario, sarebbe risultato soprannumerario.

Quando è possibile l’assorbimento automatico nella scuola di titolarità?

L’assorbimento automatico nella scuola di titolarità può avvenire a condizione che la cattedra prevista nell’organico sia priva di titolare.

Riteniamo necessario distinguere, per un maggiore chiarimento, due casi legati a due diverse situazioni temporali.

Nell’anno scolastico in cui si è avuto il trasferimento sulla COE, il docente potrà essere assorbito automaticamente nella scuola di titolarità se dovessero crearsi in Organico di fatto nuove ore per la sua classe di concorso che consentirebbero di raggiungere le 18 ore di cattedra all’interno della scuola. In questo caso il docente non presterà servizio nella scuola di completamento e lavorerà  in una COI e per questo non sono necessari ulteriori provvedimenti da parte dell’ufficio territorialmente competente.

Negli anni scolastici successivi al trasferimento volontario sulla COE, il docente potrà lavorare nella scuola di titolarità in una COI, se questa cattedra, prevista nell’organico, risulterà priva di titolare. Se invece non si costituirà una cattedra interna, il docente,rimarrà sulla COE, anche se nella graduatoria interna per l’individuazione dei docenti soprannumerari occuperà una tra le prime posizioni.

Il dicente titolare su una COE, nel caso di contrazione in organico, può essere assorbito automaticamente nella scuola di completamento modificando la sua titolarità?

La risposta è negativa.

Come stabilisce l’art.11 comma 4 del CCNI sulla mobilità 2017/18, i docenti titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno fare apposita domanda.

Il docente trasferito su una COE con movimento volontario deve avere come sede di completamento istituzioni scolastiche inserite nelle preferenze?

La risposta è negativa.

Il docente, nella mobilità volontaria, deve essere soddisfatto per la sede principale della COE, ma la sede di completamento può essere anche una scuola non richiesta in quanto la costituzione con relativa composizione delle cattedre orario esterne è competenza esclusiva degli Uffici Scolatici Provinciali.

Si può costituire una COE con sede principale nel corso diurno e completamento nel corso serale?

La risposta è affermativa.

Nel caso di trasferimento il docente che ha richiesto anche COE escludendo i corsi serali, potrà, comunque, essere trasferito su una cattedra costituita con ore del diurno (sede principale richiesta nella domanda) e completamento al serale.

Il riferimento normativo è l’art.12 comma 4 del CCNI sulla mobilità 2017/18:

La cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corso serali

Con quali criteri deve essere assegnata una COE al docente titolare nella scuola?

I criteri sono diversi a seconda che si tratti o meno di una COE ex-novo.

La COE ex-novo è una cattedra orario esterna , non presente nell’organico dell’anno precedente e che si forma in seguito ad una contrazione di ore nell’organico della scuola, con conseguente trasformazione di una COI in COE.

Per l’assegnazione di tale cattedra risulta determinante la posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna di istituto.

Questa cattedra, quindi, dovrà essere assegnata ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel precedente  anno scolastico. L’ assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna di istituto. Tale COE sarà, quindi, attribuita al docente che nella graduatoria interna di istituto si trova in ultima posizione, fatta eccezione per il caso in cui un altro docente con maggior punteggio ne faccia esplicita richiesta.

Il riferimento normativo è l’art.11 comma 7 del CCNI sulla mobilità 2017/18:

Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto aggiornata con i titoli posseduti al successivo 31 agosto tenendo conto delle successive disposizioni riferite ai titolari trasferiti dal successivo 1° settembre e con la precisazione di cui all’art. 13, comma 3, lett. c del presente contratto. In presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei criteri di applicazione delle precedenze art. 13 c. 1 del presente contratto o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto”

Se la COE, invece, non risulta ex-novo, ma era presente anche nel precedente organico, il docente arrivato nella scuola per trasferimento volontario su questa COE, rimarrà su tale cattedra a prescindere dalla posizione occupata nella graduatoria interna di istituto, anche se la cattedra ha modificato la sede di completamento, senza che ciò abbia determinato modifiche nella titolarità del docente.

La COE può essere attribuita anche a docente con 104?

Il docente beneficiario della legge 104/92 ha diritto, in base all’art.13 comma 2 del CCNI 2017/18, ad essere escluso dalla graduatoria interna di istituto per non rischiare di essere dichiarato soprannumerario.

Chiaramente il diritto a non essere dichiarato perdente posto può essere garantito solo se la contrazione in organico nella scuola di titolarità non determini il coinvolgimento obbligatorio del docente.

Per i docenti beneficiari della precedenza indicata nel punto IV) dell’art.13 (Assistenza al coniuge ed al figlio con disabilità; assistenza da parte del figlio referente unico al genitore con disabilità; assistenza da parte di chi esercita la tutela legale) questo diritto viene garantito, però, in presenza di specifiche condizioni:

1 – la scuola di titolarità deve essere ubicata nel comune di residenza del familiare disabile con art.3 comma 3 della legge 104/92

oppure

2 – il docente titolare in altro comune, ha presentato domanda di trasferimento per scuole ubicate nel comune di residenza del familiare disabile, oppure ha espresso preferenza per l’ambito nel quale è ubicato tale comune

L’esclusione dalla graduatoria interna di istituto per non essere dichiarato soprannumerario, però, non vuol dire che in presenza di una cattedra orario interna (COI) e di una cattedra orario esterna ex-novo (COE ex-novo) per la classe di concorso del docente, questo debba avere il diritto all’assegnazione della COI in presenza di due docenti titolari nella stessa classe di concorso. La COE ex-novo, infatti, potrà essere attribuita anche al docente beneficiario della legge 104/92, in presenza di specifico requisito della cattedra orario esterna.

L’attribuzione della COE ex- novo , quindi, sarà determinata dalla posizione occupata dai docenti nella graduatoria interna e verrà assegnata al docente con punteggio inferiore. Potrà concorrere all’assegnazione di questa cattedra, se collocato in ultima posizione nella graduatoria interna, anche il docente beneficiario della legge 104/92 se la cattedra orario esterna è costituita tra scuole dello stesso comune. Il diritto all’esclusione per l’attribuzione della COE ex-novo, si applica, infatti, come esplicitato nell’art.13 comma 3 lettera c), soltanto se si tratta di cattedra orario esterna costituita tra scuole ubicate in diversi comuni:

In riferimento a quanto previsto al precedente art. 11 comma 7, il diritto all’esclusione dei beneficiari delle precedenze di cui al comma 2 dalla graduatoria per l’attribuzione della cattedra orario esterna costituitasi ex novo, si applica esclusivamente per le cattedre orario esterne costituite tra scuole di comuni diversi”

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Cattedre che completano in altre scuole (COE): i criteri per essere riassorbiti nella scuola di titolarità, casi tutela 104. Le FaQ ultima modifica: 2017-10-05T05:17:15+02:00 da
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