Concorso docenti 2018 abilitati, formazione della commissione di valutazione

di Fabrizio De Angelis, La Tecnica della scuola, 1.3.2018

– Si sono aperti il 20 febbraio i termini per inoltrare su Istanze Online le domande di partecipazione per il concorso docenti abilitati 2018. C’è tempo fino alle 23.59 del 22 marzo.
Proseguiamo l’analisi del bando, parlando delle commissioni di valutazione, spiegando la formazione della commissione di valutazione.

Formazione delle commissioni

Gli aspiranti presidenti e componenti delle commissioni di valutazione presentano istanza per l’inserimento nei rispettivi elenchi al Dirigente preposto all’USR, secondo le modalità e i termini di cui al presente articolo.

Nella domanda gli aspiranti dovranno indicare le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi, presentando, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza. L’istanza è presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, in quella di residenza.

L’istanza deve essere presentata esclusivamente in modalità on line, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, a pena di esclusione. A tal punto, è bene ricordare che:

a) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei dirigenti scolastici e tecnici, dei docenti Afam nonché dei docenti del comparto scuola, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzeranno la procedura informatica Polis presente nel sistema informativo del Ministero;
b) gli aspiranti appartenenti ai ruoli dei professori universitari, nonché i soggetti in quiescenza che vi appartenevano, utilizzano la procedura informatica del Consorzio interuniversitario Cineca, che provvede a trasmettere le domande acquisite all’USR competente.

Nell’istanza, nella quale deve essere chiaramente indicato l’USR responsabile della nomina delle commissioni alle quali si intende partecipare, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilità e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei requisiti e l’insussistenza delle condizioni personali ostative all’incarico di presidente e componente delle Commissioni di cui all’art. 13.
Nello specifico, gli aspiranti devono dichiarare:
a) per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all’art. 11;
b) per gli aspiranti commissari, il possesso dei requisiti e l’eventuale possesso delle condizioni di preferenza di cui all’art. 12;
c) il possesso di ciascuno dei requisiti e l’insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all’art.  13. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall’art. 13, comma 2, lettera b) è resa dall’aspirante all’atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga;
d) nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni;
e) l’università e il settore scientifico-disciplinare o accademico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari e per i docenti delle istituzioni Afam); l’istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la tipologia di posto e la classe di concorso di insegnamento (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le stesse informazioni in relazione all’ultimo incarico ricoperto;
f) il curriculum vitae;
g) il consenso al trattamento dei dati personali e alla pubblicazione del nominativo e del curriculum vitae nel sito internet del Ministero (www.miur.gov.it), ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni.

Gli aspiranti docenti alla nomina di componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e di una delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, partecipano per tutte le procedure concorsuali indette nella medesima regione che richiedono l’integrazione della commissione. I medesimi aspiranti devono inoltre dichiarare il possesso dei requisiti di cui all’art. 12.

I Dirigenti preposti agli USR predispongono gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonché a seconda che si tratti di personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sul sito internet del Ministero (www.miur.gov.it) e sui siti degli USR.

Gli elenchi nominativi degli aspiranti presidenti saranno trasmessi, per la prescritta validazione:

a) al Cun, relativamente ai professori universitari;
b) alla competente Direzione generale, relativamente ai docenti delle istituzioni Afam.

Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dai Dirigenti preposti agli USR. I decreti individuano anche i presidenti e i componenti supplenti. Nella composizione delle commissioni si tiene inoltre conto:

a) per i docenti componenti aggregati di cui al comma 7 di quanto previsto dall’art. 12 comma 4;
b) prioritariamente, della vicinanza della sede di servizio dell’aspirante o, in caso di quiescenza, della residenza alle sedi di espletamento delle prove orali.

Nel momento della nomina, l’USR competente accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti delle commissioni. I decreti con i quali sono costituite le commissioni sono pubblicati sul sito internet del Ministero www.miur.gov.it e sui siti degli USR competenti.
I componenti aggregati per l’accertamento delle conoscenze informatiche e delle lingue straniere previste dal decreto di indizione del concorso, sono nominati dal Dirigente preposto all’USR.

In caso di cessazione a qualunque titolo dall’incarico di presidente o di commissario, il dirigente preposto all’USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, secondo le modalità di cui al presente articolo.

I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attività delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.

Così si svolgeranno le prove

La prova orale, non selettiva, si svolgerà a partire dal mese di aprile. Le graduatorie regionali di merito dovrebbero essere approvate entro il 31 agosto 2018.

Prova orale non selettiva

I candidati saranno avvertiti, almeno 20 giorni prima della data prevista, attraverso l’indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda. I calendari saranno anche pubblicati sui siti degli uffici scolastici regionali

Le tracce da estrarre sono predisposte dalla commissione in numero pari a tre volte quello dei candidati previsti.

Ciascun candidato estrae la traccia su cui svolgere la prova 24 ore prima dell’orario programmato. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.

La prova orale avrà una durata non superiore a 45 minuti

La prova orale consiste in una lezione simulata e nell’esplicitazione delle scelte didattiche e metodologiche in relazione ai contenuti disciplinari e al contesto scolastico indicati dalla commissione.

Per le classi di concorso incluse negli ambiti disciplinari verticali definiti con il DM 93/16 (AD01: A001, A017 – AD02: A048, A049 – AD03: A029, A030 – AD04: A012, A022 – AD05 [per ogni lingua]: A024, A025), la prova è unica per entrambe le classi di concorso, anche se le graduatorie saranno distinte per ogni classe di concorso. Pertanto la traccia potrebbe riferirsi ai contenuti di entrambe le classi di concorso incluse nell’ambito.

Il Ministero dell’Istruzione ha lanciato il sito dedicato con tutte le info utili, un valido supporto per tutti gli aspiranti.

Il concorso, ribadiamo, è la prima delle tre selezioni che il Ministero sta avviando in base a quanto previsto dal Decreto Legislativo 13 aprile 2017 n. 59 che introduce un nuovo modello di reclutamento per la scuola secondaria.

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Concorso docenti 2018 abilitati, formazione della commissione di valutazione ultima modifica: 2018-03-02T04:15:42+01:00 da
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