Concorso docenti 2018: Terremoto al Miur, incostituzionale esclusione docenti di ruolo

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di Clelia di Maio e Antonio Guerriero, Professionisti Scuola Network, 7.12.2017

– Possibilità per avvicinamento o passaggio senza mobilità.

Una sentenza della corte Costituzionale appena depositata sta creando scompiglio nei palazzi del Miur e riapre i giochi per i tantissimi docenti che sono rimasti fuori regione dopo la mobilità forzata seguita al piano di assunzioni della legge 107/2015.
Una sentenza emessa per l’esclusione dei docenti di ruolo dall’ultimo concorso del 2016 ma che avendo appurato l’incostituzionalità di tale scelta del Miur a questo punto avrà come conseguenza che dovrà essere consentita anche la partecipazione dei docenti di ruolo con abilitazione su altra classe di concorso alle prossime procedure di reclutamento riservato agli abilitati o ai docenti precari con tre anni di servizio.
Tali concorsi riservati infatti erano stati pensati come rivolti solo ai docenti abilitati senza incarico a tempo indeterminato, ossia agli abilitati TFA e PAS che non hanno vinto il concorso 2016 e ai docenti ancora in GAE (pochi per alcune discipline, grazie al piano straordinario di immissione in ruolo 2015) oppure ai docenti non abilitati precari ma che vantassero almeno tre anni di servizio.
Ora però la sentenza appena emessa consentirà la partecipazione a tali procedure anche ai docenti già di ruolo. Una opportunità che potrà quindi essere una possibilità in più per i docenti in possesso di abilitazione in altra classe di concorso, che non sono ancora riusciti a rientrare con la mobilità nella propria provincia di residenza, ma anche per chi aspetta il passaggio di ruolo o di cattedra, per il quale attualmente è riservata solo una quota del 10%.
Rovescio della medaglia di tale sentenza è che i tanti docenti precari abilitati o con 3 anni di servizio che attendono l’assunzione a tempo indeterminato, se la dovranno giocare con i colleghi di fatto già stabilizzati.

La sentenza n. 251/2017 emessa dalla Corte Costituzionale e di cui è stato relatore l’ex presidente del Consiglio Giuliano Amato, ha dichiarato illegittima la disposizione prevista dalla legge 107/2015 al comma 110 dell’art. 1, ripresa anche dal dlgs 59/2017, che  esclude dalla partecipazione ai concorsi pubblici per il reclutamento del personale docente gli insegnanti già assunti con contratto a tempo indeterminato nelle scuole statali.

E’ la stessa Consulta a far presente, in un comunicato, che la pronuncia necessariamente «è destinata ad applicarsi anche alle prossime procedure concorsuali di reclutamento dei docenti».
A partire dai primi due concorsi riservati previsti nei prossimi mesi per i precari di seconda fascia (docenti abilitati) e per quelli di terza fascia con almeno tre anni di servizio nelle scuole.
Quindi con la sentenza appena emessa, anche i docenti già di ruolo potranno partecipare ai concorsi riservati potendo utilizzare questa possibilità per passare su altra classe di concorso e soprattutto per riuscire ad ottenere un ruolo in altra regione in modo da ottenere finalmente un riavvicinamento ai propri affetti, operazione al momento davvero difficile visto gli esiti nefasti della mobilità su tante classi di concorso.
Ma a sperare di nuovo sono però anche i docenti di sostegno che grazie a questa possibilità potrebbero finalmente riavvicinarsi ai propri familiari partecipando ai concorsi riservati sulle classi di concorso comuni, lasciando in questo modo il posto di sostegno anche prima del termine del vincolo quinquennale.
Una occasione da non perdere, a questo punto, per i docenti di ruolo che potranno partecipare a questi concorsi riservati avendone i requisti di abilitazione o i tre anni di servizio o in caso contrario dovranno attendere che, sempre nel 2018, parta il nuovo sistema di selezione previsto dalla legge 107 che prevede prima il superamento di una prova concorsuale e successivamente tre anni di formazione iniziale e tirocinio fra università e scuole.

La sentenza della corte costituzionale ha messo in evidenza la discriminazione dei docenti di ruolo rispetto ai supplenti e ai docenti delle scuole private nell’avere le stesse possibilità di partecipare al concorso. Un aspetto già messo in luce da due distinte ordinanze del Tar e che i giudici costituzionali hanno ripreso specificando “Il diritto di partecipare al concorso pubblico – scrivono i giudici costituzionali – è condizionato alla circostanza, invero “eccentrica” rispetto all’obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità, che non vi sia un contratto a tempo indeterminato alle dipendenze della scuola statale. Di contro, un’analoga preclusione non è prevista per i docenti con contratto a tempo alle dipendenze di una scuola privata paritaria, né per i docenti immessi nei ruoli di altra amministrazione”.

Scrivono ancora i giudici della Consulta che l’esclusione dai concorsi dei docenti già in ruolo non è giustificabile neanche in relazione alla finalità di assorbire il precariato in quanto “risulta contraddetta proprio dall’inesistenza di un’analoga preclusione per i docenti a tempo indeterminato della scuola paritaria”,
Ma la sentenza appena emessa è una critica feroce alla Buona Scuola anche in riferimento al merito ed alla selezione dei docenti migliori visto che l’esclusione dei docenti di ruolo dai concorsi non darebbe alcun sostanziale vantaggio in termini di migliore allocazione delle risorse lavorative dato che “l’accesso ai concorsi dei docenti con contratto a tempo indeterminato darebbe luogo, nel caso di esito favorevole, all’assunzione degli stessi nella nuova posizione, con conseguente scopertura della posizione precedentemente ricoperta, che potrebbe, quindi, essere successivamente assegnata ad altri”.
Una sentenza che fa dunque a pezzi la legge 107 ed i successivi decreti che la richiamano per le procedure di reclutamento dei docenti visto che i giudici concludono che nel restringere irragionevolmente la platea dei partecipanti al pubblico concorso, la norma contenuta nella riforma Buona scuola viola diversi articoli della Costituzione asserendo che “Il merito costituisce il criterio ispiratore della disciplina del reclutamento del personale docente» e che l’esclusione dei docenti di ruolo “contraddice tale finalità, impedendo sia di realizzare la più ampia partecipazione possibile, sia di assicurare condizioni di effettiva parità nell’accesso”.

Dunque una sentenza che crea un terremoto nelle future procedure di reclutamento rimettendo, giustamente, in gioco i docenti di ruolo ma che getta nello sconforto i docenti precari che già pregustavano il ruolo e che avrà sicuramente ripercussioni anche sulla geografia dei posti che saranno disponibili successivamente anche per i concorsi ordinari visto che inevitabilemente cambierà la distribuzione dei posti vacanti che saranno lasciati liberi dai tantissimi docenti di ruolo che potrebbero ottenere passaggi di cattedra e/o di ruolo anche da una regione all’altra.

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