Categorie: InsegnantiSupplenti

Concorso docenti abilitati: Miur emette FAQ in contrasto con norme su validità anno di servizio

di Antonio Guerriero, Professionisti Scuola Network, 9.3.2018

– Versamento per ciascuna cdc o posto –

Il Miur a meno di due settimane dalla scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso riservato ai docenti abilitati, ha pubblicato sul sito dedicato al concorso numerose FAQ utili per i candidati. Dalle indicazioni dei sindacati è tuttavia già previsto un altro aggiornamento con ulteriori FAQ per dirimere questioni ancora non affrontate. Occorrerà quindi attendere ancora per avere ulteriori chiarimenti in vista della scadenza per il concorso docenti abilitati 2018 prevista entro le 23.59 del 22 marzo. Chiarimenti riguardanti ad esempio il pagamento distinto dei 5 euro di diritti di segreteria per chi dovrà partecipare per più classi di concorso, una precisazione che arriva in ritardo ed in contrasto con le indicazioni del precedente concorso del 2016 dove era possibile fare un unico versamento cumulativo risparmiando sulle commissioni. Non si chiarisce però come deve comportarsi chi ha già fatto unico versamentoprecedentemente alle FAQ emanate.
Con le FAQ emanate il Miur chiarisce anche che in caso di abilitazioni appartenenti ad ambiti verticali va richiesta la partecipazione per ciascuna classe di concorso cui si intenda partecipare.
Ma a lasciare sconcertati è la circostanza che le FAQ 15, 16, 17 e 18 emanate e che dovevano chiarire un errore commesso nella tabella di valutazione allegata al bando sono invece in netto contrasto con quanto previsto dalle norme sulla validità dell’anno di servizio per quanto riguarda il conteggio dei 180 giorni. Una errata indicazione che non può che mettere in discussione la validità delle graduatorie che saranno stilate ed aprire a sicuri contenziosi in caso di mancata valutazione del servizio se prestato per 180 giorni ma con contratti distinti e non continui.

Va infatti detto che nella tabella dei titoli e servizio allegata al bando al punto D1.1. e D1.2 è stato erroneamente scritto “È valutato come anno scolastico il servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, ai sensi dell’articolo 438, comma 1, del decreto legislativo 16 aprile 1994, 297 nonché dell’articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124“.
Dunque come precisato nella stessa tabella incriminata gli anni di servizio valutabili sono quelli indicati dall’articolo 438 del decreto legislativo 297/94 in applicazione dell’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99.
L’articolo 438 del DLgs 297/94 disciplina l’anno di prova e recita testualmente “La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato deve essere non inferiore a 180 giorni nell’anno scolastico.”
In merito va precisato che l’articolo 487 – comma 1 – così recita: “Ai fini del riconoscimento di cui ai precedenti articoli il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell’anno dall’ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione”.
L’articolo 11 – comma 14 – della legge n. 124/99 indica cosa si debba intendere con la previsione del summenzionato articolo 489: “Il comma 1 dell’articolo 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall’anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale.

Per anno scolastico intero (o anno di servizio), dunque, si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal 1° febbraio sino al termine delle operazioni di scrutinio. Queste sono le norme che regolano anche la validità dell’anno scolastico per i docenti che ad esempio vogliano valutare il servizio nella domanda di mobilità o per il superamento dell’anno di prova. Da nessuna parte è scritto che i 180 giorni debbano essere prestati “continuativamente” potendosi cumulare anche con periodi distinti. La locuzione “ininterrottamente” riguarda invece chi non raggiungendo i 180 giorni avesse comunque prestato servizio dal 1 febbraio fino agli scrutini senza alcuna interruzione.
Una previsione normativa che non è stata dunque seguita e che con le FAQ appena emanate si seguita a richiedere  erroneamente la continuità del servizio anche nel caso siano stati raggiunti i 180 giorni con contratti distinti e discontinui.
Ci auguriamo che il Miur ponga rimedio a questo evidente errore rispettando quanto previsto dal Testo Unico Dlgs 297/94 e dalla legge 124/99.
Di seguito riportiamo le tabelle delle FAQ emanate:

1 D: Il Bando prevede il pagamento di un diritto di segreteria di 5 euro. Io sono abilitato in più classi di concorso della scuola secondaria. Come devo effettuare il pagamento?

R: Il pagamento deve essere effettuato, distintamente per ogni procedura a cui si partecipa. Quindi, se si partecipa per più classi di concorso, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso/posto per cui si concorre. Anche per la partecipazione ad una classe di concorso ricompresa in un ambito disciplinare verticale, il pagamento deve essere effettuato per ciascuna classe di concorso ricompresa nell’ambito.

2 D: Ho conseguito l’abilitazione con una procedura che dà accesso ad un ambito disciplinare verticale. Ho verificato che l’istanza consente di comunicare la richiesta di partecipazione solo per le singole classi facenti parte dell’ambito. Posso dichiarare due volte la stessa abilitazione?

R: Sì, la stessa abilitazione può essere spesa sia per la classe di concorso di scuola secondaria di primo grado che per quella del secondo grado. Le due classi possono essere richieste entrambe. Non è possibile chiedere l’ambito, ma le singole classi di concorso facenti parte dell’ambito.

3 D: Nel Menù Procedura di conseguimento dell’abilitazione che differenza c’è tra TFA D.M. 249/2010 art. 3 comma 3 e TFA D.M. 249/2010 art.15 comma 1 e 17?

R: L’art. 3, com.3 del D.M. 249/2010 fa riferimento esclusivamente ai corsi di abilitazione nelle discipline artistiche, musicali e coreutiche. Indicare l’ art. 15 comma 1 e 17 del D.M. 249/2010 per tutte le altre abilitazioni conseguite con corsi TFA ordinari

4 D: Quali sono i titoli di abilitazione che danno diritto al bonus di 19 punti previsto in Tabella? (Punti A.1.2. – A.2.2 e A.3.2.)

R: Sono quelli riportati al punto A.4 della tabella di valutazione di titoli di II fascia delle graduatorie di Istituto del personale docente ed educativo, allegata quale Tabella A al D.M. 1 giugno 2017 n. 374.

5 D: Per le abilitazioni che necessitano di titoli congiunti (A023, A053, A055, A063, A064), il riferimento al 31 maggio 2017 è relativo al solo titolo di specializzazione o si estende anche ai titoli congiunti?

R: Anche i titoli congiunti devono essere posseduti alla data del 31 maggio 2017.

6 D: Per il titolo di specializzazione in Italiano L2, richiesto per l’accesso alla classe di concorso A023, il D.M. 92/2016 fa riferimento ai soli titoli conseguiti entro l’anno accademico 2015/16. I titoli conseguiti successivamente non sarebbero quindi validi?

R: Il riferimento all’a. s. 2015/2016 era relativo al concorso per titoli ed esami del 2016. Ai fini della presente procedura sono validi anche i titoli acquisiti successivamente, purché entro il 31 maggio 2017.

7 D: Al punto B.5.1. della Tabella è prevista l’attribuzione di 5 punti per il superamento di tutte le prove di precedenti concorsi pubblici…. “per altra classe di concorso o tipologia di posto”. Vale anche per i Concorsi per la scuola primaria, per la scuola dell’infanzia, per il personale educativo e per i posti di sostegno?

R: Si.

8 D: E’ valutabile il titolo di specializzazione sul sostegno da acquisire con il III ciclo di TFA (punto B.5.7.)?

R: No, in quanto sono valutabili soltanto i titoli posseduti alla data di scadenza della domanda. Il titolo di specializzazione non ancora conseguito ma da conseguirsi entro il 30 giugno 2018 vale solo come requisito di accesso con riserva.

9 D: Ho letto che la certificazione C1 in lingua straniera vale 6 punti; avendo due certificazioni C1, sono solo 6 punti o si sommano e ne sono 12? Posso inserirle entrambe (punto B.5.10)?

R: La funzione POLIS permette l’inserimento di più di una certificazione linguistica purché, se di pari livello, relative a lingue diverse.

10 D: Il punto B.5.10 della tabella fa riferimento in modo generico alle “Certificazioni linguistiche di livello almeno C1 in lingua straniera”. Pertanto sono valutabili tutte le certificazioni linguistiche oppure soltanto quelle relative alle lingue Inglese, Francese, Spagnolo e Tedesco?

R: Sono valutabili tutte le lingue straniere. Infatti il D.M. 7 marzo 2012, prot. 3889, sulle certificazioni non fa distinzioni tra lingue comunitarie e non.

11 D: Al punto D.1.2. della Tabella è prevista la valutazione del servizio di insegnamento prestato “su altra classe di concorso o tipologia di posto..”. Quindi è valutabile anche il servizio prestato sulla scuola primaria, sulla scuola dell’infanzia e come personale educativo?

R: Si.

12 D: Posso inserire un servizio non specifico o scegliere su quale classe di concorso caricare il punteggio dei miei servizi?

R: Nella dichiarazione dei titoli di servizio non si deve indicare se si tratti di servizio specifico o non specifico. Tutti i servizi dichiarati sono valutati in base a ciascuna classe di concorso per cui si partecipa.

13 D: è possibile inserire per ogni anno scolastico il servizio prestato contemporaneamente in più classi di concorso per le quali si concorre? Oppure per ogni anno si è obbligati a scegliere una sola classe di concorso?

R: Per ogni anno scolastico è possibile inserire il servizio prestato su più classi di concorso /tipologia posto.

14 D: Chi raggiunge i 180 giorni di servizio negli ultimi giorni prima della scadenza può comunque dichiararli pur presentando la domanda prima della maturazione dell’effettivo servizio o deve attendere di averli raggiunti?

R: Ai fini del raggiungimento dei 180 giorni è consentito dichiarare il servizio sino al 22 marzo 2018 anche se la domanda di partecipazione al presente concorso viene inoltrata in data anteriore. Purché il sevizio venga effettivamente svolto e sia coperto da contratto. Si ricorda, altresì, che il servizio prestato non è un requisito di accesso al concorso ma titolo valutabile.

15 D: Cosa si intende per 180 giorni continuativi? Quali contratti sono valutabili?

R: È necessario un unico contratto o proroga del medesimo contratto ,che comprenda un periodo di servizio continuativo non inferiore a 180 giorni per ciascun anno scolastico, oppure che il servizio sia stato prestato con contratto sino all’avente diritto e trasformato in altro contratto fino al raggiungimento dei 180 gg, oppure che il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1°febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio.

16 D: Per servizio continuativo si intende anche il servizio prestato senza interruzione ma con contratti diversi anche su scuole diverse?

R. No, fatto salvo quanto specificato nella faq precedente.

17 D: E’ valido il servizio prestato con un contratto sino all’avente diritto trasformato in altro contratto fino al raggiungimento di 180 giorni?

R: Sì a condizione che il servizio sia continuativo e non vi sia stata interruzione tra i contratti.

18 D: Eventuali assenze interrompono il conteggio dei 180 giorni continuativi, o fa fede la durata del contratto?

R: Si considera valido il servizio giuridico in costanza di contratto. Tra le tipologie più frequenti sono ricomprese ad esempio l’assenza per malattia, congedo per maternità o parentale.

19 D: Non sono certo che un titolo in mio possesso sia tra quelli richiesti dalla Tabella dei titoli, chi può darmi conferma? Quale punteggio avrò ?

R: Il Candidato può dichiarare tutti i titoli in suo possesso, è esclusiva competenza delle Commissioni di Concorso valutare i titoli in base alla tabella punteggi allegata al DM 995/2017. Non rappresenta falsa dichiarazione dichiarare titoli effettivamente posseduti che si rivelino a giudizio delle Commissioni non valutabili. Per qualsiasi precisazione o dichiarazione titoli che non possa essere indicata nei campi previsti del modello di domanda, si invita a utilizzare la sezione NOTE.

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Concorso docenti abilitati: Miur emette FAQ in contrasto con norme su validità anno di servizio ultima modifica: 2018-03-10T05:56:57+01:00 da
Gilda Venezia

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