Concorso scuola docenti 2016, Bruschi: accessi senza abilitazione, TFA II ciclo ripara da contenziosi. Dubbi su divieto docenti di ruolo

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di Eleonora Fortunato, Orizzonte Scuola,  11.1.2016 

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– Rischio di commissari non all’altezza, divieto di partecipazione ai docenti già in ruolo e pericolo di vincitori senza cattedre e cattedre senza vincitori.

Sebbene alcune aporie siano state risolte dalla Legge 107 (partecipazione ai soli abilitati, ambiti territoriali, punteggio maggiorato per abilitazioni selettive), anche il nuovo concorso rischia di partire con qualche ipoteca. Ne abbiamo parlato con Max Bruschi, Ispettore del Miur.

Dottor Bruschi, prove in primavera e in cattedra dal 1° settembre 2016, non le sembrano previsioni un po’ troppo ottimistiche se pensiamo che i bandi non sono ancora usciti, come anche la riforma delle classi di concorso?
“Ho fiducia che tutta la macchina sia pronta. Ovviamente, manca uno degli atti presupposti, ovvero le classi di concorso, su cui si attende l’approvazione del Consiglio dei Ministri. In casi estremi, eventualmente si può sostenere giuridicamente che sia sufficiente un decreto, come previsto dall’articolo 405 del Testo Unico”.

Quali sono, a suo avviso, i punti potenzialmente critici di questa operazione?
“Il punto più critico è costituito dalla previsione di “graduatorie di vincitori”. Il rischio è che se il Testo Unico (articolo 400, comma 15) sarà mantenuto nella sua formulazione attuale, avremo cattedre senza vincitori e vincitori senza cattedra. A meno di non sterilizzare, su quei posti, tutte le operazioni di mobilità. Cosa che non mi sembra possibile, e che anzi è in contraddizione con la “mobilità straordinaria” prevista per il prossimo anno. Perché non lasciare il vincolo di durata triennale e togliere il “tetto” alle graduatorie subito, anziché essere costretti a mettere una pezza in futuro? Che il tetto sia un principio valido nelle altre amministrazioni non dimostra che sia applicabile alla scuola, anzi: i posti nella PA sono su concorsi nazionali (o rigorosamente locali: che so, per Comune o Regione) e su funzioni indistinte, non su procedure nazionali, bandite regionalmente e per posti differenziati.
Un secondo aspetto problematico è costituito dalle commissioni. Vanno garantite commissioni all’altezza, e ciò può essere ottenuto solo con compensi congrui ovvero con un distacco, magari anche solo parziale, dei commissari, o con altre forme di incentivazione che possano attrarre chi ha le caratteristiche previste, senza il ricorso massiccio (peraltro, legittimo) a commissari con requisiti inferiori.
Una terza questione riguarda il fatto che il bando non potrà assolutamente distinguere tra posti comuni e posti di potenziamento. La norma prevede esclusivamente “organico dell’autonomia”. Ma su questo aspetto sono fiduciosissimo.
Un quarto aspetto, ma è una perplessità mia, riguarda l’impedire la partecipazione ai docenti già di ruolo, con la conseguenza di limitare la possibilità di passaggi di cattedra e di ruolo ai soli criteri contrattuali e non al merito. La disposizione, presente nel bando Profumo, è stata recentemente censurata dalla giustizia amministrativa, e non poteva essere altrimenti. Di fronte a una norma di legge, il cammino della tutela in sede giurisdizionale è più impervio e dagli esiti non scontati. Ma al di là di questo, mi chiedo se sia giusto. A meno di non dare maggiore libertà alle istituzioni scolastiche sfruttando le possibilità di “chiamata” dagli ambiti territoriali, cosa che al momento è preclusa”.

Chi concorrerà saprà fin dall’inizio la provincia o la regione di destinazione in caso di superamento del concorso o potrà essere spedito anche lontano dal luogo di residenza?
“Le norme non sono cambiate. La graduatoria di merito rimane regionale. Le due innovazioni introdotte dalla 107/2015 (articolo 1, commi 66 e 68) riguardano la trasformazione dei “ruoli” da provinciali a regionali a decorrere dal prossimo anno e la costituzione degli ambiti territoriali. Il meccanismo, visti i commi 79 e 80 della legge 107/2015, dovrebbe prevedere la scelta, da parte del docente collocato in GM, dell’ambito, la successiva prima fase di incontro tra domanda e offerta, la fase finale di convocazione da parte degli AT provinciali per la scelta delle sedi residuali da parte dei docenti che non hanno trovato “collocazione”.

Quale sorte toccherebbe ai vincitori che, per un motivo o per un altro, eventualmente rifiutassero l’incarico?
“La disciplina non è cambiata. Il rifiuto dell’incarico, ai sensi del 436 comma 2 del Testo Unico, comporta la decadenza dalla nomina e dalla graduatoria relativa. Non è cambiata neppure la disciplina relativa ai vari “differimenti” delle prese di servizio. Tutto, insomma, si dovrebbe svolgere secondo le procedure consuete”.

E’ tecnicamente corretto dire che si entrerà a tempo indeterminato nella scuola? Ci saranno tutele in meno rispetto ai precedenti concorsi?
“Assolutamente sì: si entrerà nella scuola a tempo indeterminato. Immagino la domanda si riferisca all’applicabilità del “contratto a tutele crescenti”, disciplinato dal dlgs 4 marzo 2015, n. 23, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione 24157 del 2015, che riguarda, in senso stretto, l’applicazione della “Legge Fornero” anche alla PA. Però, inviterei a leggere il decreto legislativo, perché spesso è citato a sproposito e lo stesso “nomen iuris” di “contratto a tutele crescenti” è semplificato al punto da stravolgerne i reali contenuti, che riguardano, di fatto, la disciplina del reintegro ovvero indennizzo nei casi di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo. Fermo restando che si attendono i provvedimenti preannunciati dal Governo intesi a far luce in maniera inequivocabile sull’ambito di applicabilità del Jobs Act, resta che, per quanto riguarda i docenti, dopo il periodo di formazione e di prova il docente è confermato in ruolo, punto e basta”.

Potranno partecipare alle prove e concorrere per i posti a bando i soli abilitati, come mai restano, invece, esclusi i laureati ante 2002 ammessi al concorso di Profumo?
“La “deroga” al principio dell’abilitazione ha una storia complessa… se vogliamo, esempio di una certa propensione alla deroga che costella il diritto scolastico. Ora, il Testo Unico scuola, all’articolo 402, comma 1, prevedeva un termine preciso di passaggio dal vecchio sistema dei concorsi abilitanti al nuovo, scolpito dalla legge 341/1990 istitutiva delle SSIS e di SFP. L’accesso ai concorsi col solo titolo di laurea, di diploma (per gli ITP) e di diploma magistrale sarebbe stato consentito solo sino all’anno finale del primo ciclo dei nuovi percorsi di abilitazione. Dunque, sino al settembre 2001 per la SSIS e al settembre 2003 per SFP. La disposizione non si limitava alla “sostituzione” del diploma magistrale, ma ne “cancellava” di fatto il valore di abilitazione per tutto il personale non di ruolo. Il che, forse, era eccessivo, soprattutto rispetto al profilo, costituzionalmente garantito, del legittimo affidamento. Su delega del Parlamento, nell’imminenza dell’istituzione delle SSIS e di SFP, si intervenne una prima volta, modificando l’articolo 3, comma 8 della 341/1990 e confermando il valore di abilitazione del diploma magistrale (e fu il DM 10 marzo 1997) ai fini della partecipazione ai concorsi; una seconda volta, rimodificando il predetto comma attraverso la Legge 315/1998 e lasciando al Ministero carta bianca per quanto riguardava la scuola secondaria: la scelta, sancita dal famoso DM 460/1998 (citato, ma spesso non letto), fu di garantire il valore di titolo di partecipazione alle lauree, ai diplomi ISEF e di conservatorio di coloro i quali fossero iscritti ai percorsi all’atto di emanazione del DM, e di garantirlo in misura indefinita nel tempo. Per superare la disposizione, occorreva un atto legislativo. Che oggi c’è: articolo 1, comma 110 della Legge 107/2015. Netto e preciso. Ai concorsi possono accedere solo i candidati in possesso di abilitazione (compresi, a scanso di equivoci lo ribadisco, i diplomati magistrali) o di specializzazione sul sostegno. E’ innegabile che giuridicamente si sarebbe potuto valutare l’opportunità di prevedere una deroga, esclusivamente per il prossimo concorso, ai “laureati e diplomati d’annata”, in modo da dar loro il tempo di conseguire il titolo oggi richiesto. L’aver bandito il II ciclo TFA garantisce l’impermeabilità al contenzioso per la prossima procedura concorsuale, se non altro per i laureati “non d’annata”. Il sistema, peraltro, funziona se, in attesa dell’eventuale riforma, in ossequio alla normativa vigente, si continui a bandire ulteriori percorsi ordinamentali di abilitazione. Altrimenti, sarà inevitabile l’insorgere di un nuovo contenzioso, anche perché l’articolo 1 comma 107 della Legge chiude a nuovi accessi le graduatorie di III fascia. In assenza di procedure di abilitazione ordinamentali, le norme sarebbero oggetto di un impietoso vaglio da parte della magistratura amministrativa. Alla politica, due questioni restano da sciogliere: la partecipazione o meno, col titolo di studio, degli ITP, che non hanno mai avuto percorsi ordinamentali di abilitazione (anche se la norma, nella sua redazione finale, prevedendo come unica eccezione il personale educativo, li esclude), e di almeno una classe di concorso che non ha abilitati, ma ha, come titolo di accesso, un percorso del tutto analogo ai bienni accademici di II livello abilitanti per le discipline musicali, ovvero “tecniche della danza”. Basta, tra l’altro, leggerne il decreto istitutivo (DM 93/2004) per comprendere come il valore di abilitazione non fosse stato disposto solo in quanto non era ancora prevista la classe di concorso”.

Ci sarà un maggiore punteggio per chi ha ottenuto l’abilitazione tramite prova selettiva?
“Anche in questo caso, inequivocabilmente sì, attraverso l’applicazione ineludibile della norma: nello specifico, l’articolo 1, comma 114 lettera a) della 107/2015. Aggiungo che, in realtà, il riconoscimento di un particolare punteggio alle abilitazioni “selettive” era comunque già riconosciuto dalle leggi, e le varie tabelle punti non hanno fatto altro che prenderne atto”.

Il servizio continuativo di 180 giorni dovrà essere stato prestato nell’ordine di scuola e nella classe di concorso per cui si concorre?
“L’articolo 1, comma 114, lettera b) della 107/2015 si limita a statuire la valutazione del “servizio prestato a tempo determinato, per un periodo continuativo non inferiore a centottanta giorni, nelle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado”. Rientra nella discrezionalità del Ministro la norma di dettaglio. In questo caso, preso atto della volontà del Parlamento di riconoscere il servizio nelle procedure concorsuali ordinarie, si confrontano due posizioni culturali diverse. La prima, tradizionale, sostiene il valore “assoluto” dell’insegnamento, a prescindere dalla specificità. La seconda, ritiene fondamentale l’esperienza specifica. Non so cosa uscirà dal confronto in sede politica. In sede tecnica, tutte e due le soluzioni, se ben motivate, sono congrue”.

Si vocifera dell’assenza della prova preselettiva anche per la scuola primaria. Si tratta di voci fondate? Lei che cosa ne pensa?
“Anche in questo caso, spetta alla politica decidere. La norma generale, contenuta nel dPR 487/1994 (articolo 1, comma 2), si limita a prevedere la “possibilità” di prove di preselezione, qualora la numerosità dei candidati sia giudicata tale da intaccare i principi di efficienza, efficacia ed economicità della procedura”.

Il nuovo concorso riguarderà anche la scuola dell’infanzia, ma perché bandire un nuovo concorso senza avere prima assegnato i posti a tutti i vincitori della precedente selezione bandita nel 2012?
“Il “bando Profumo” conteneva disposizioni in distonia con il quadro normativo. Questa è una. Non esistevano “vincitori”, per il Testo Unico. Esisteva, prima delle ultime modifiche introdotte dalla 107/2015, una graduatoria di merito di durata almeno triennale dalla quale attingere la metà dei posti autorizzati per le assunzioni. E ciò per il semplice motivo che, ogni anno, le operazioni di “mobilità” cambiano non il numero complessivo dei posti, ma la loro distribuzione geografica e la loro “qualità” (posti/specifiche classi di concorso/sostegno/posto comune). Sottolineo che anche nel bando 1999 i provveditorati erano chiamati a pubblicare il numero complessivo di posti che si presumeva si rendessero disponibili per le assunzioni. L’unica situazione che, giuridicamente, va tassativamente garantita è la decorrenza triennale delle graduatorie che, alle immissioni 16/17, entreranno nel terzo anno di validità. Operazione abbastanza semplice, peraltro. Sul resto, e sullo specifico dell’infanzia, c’è una valutazione di tipo diverso, più politica. La scuola dell’infanzia è stata esclusa dal Parlamento dal potenziamento, in attesa del progetto “0-6”, per il quale saranno necessarie ingenti risorse da investire, prima ancora che in docenti, in edilizia e servizi annessi (pensiamo alle mense). Esiste il legittimo diritto di chi si è abilitato dopo il 2012 (o di chi è stato respinto al concorso) di avere a disposizione una tornata concorsuale nell’anno “giusto”: e cioè quest’anno. Pena, un deferimento alla Commissione Europea, vista la chiusura del canale “graduatorie per titoli”. Aggiungo un dettaglio fondamentale. Il legislatore ha di fatto previsto che le GM 2012 per infanzia (salvo Lazio e Sicilia, che hanno ancora una tornata di immissioni a disposizione) potrebbero essere considerate già decadute, in virtù della “novella” del Testo Unico che prevede la durata triennale delle GM, “a prescindere” dall’approvazione di nuove graduatorie di merito”.

Il numero di 63.712 posti a bando fa riferimento ad un triennio (2016-18) sull’attuale disponibilità. Tuttavia in futuro potrebbero esserci tagli alla spesa pubblica dettati da esigenze di risparmio e i posti messi a bando potrebbero, quindi, non trovare riscontro nella realtà, innescando il meccanismo degli idonei che ha caratterizzato il concorso 2012. Qual è il suo commento a riguardo?
“La normativa scolastica non prevedeva e non prevede“idonei”. Prevede soggetti inseriti in una graduatoria di merito. Il decreto di immissione in ruolo, relativo alle immissioni 2014/15, ha impedito lo scorrimento delle graduatorie 2012 per via amministrativa, il decreto del Ministro Giannini, conforme al Testo Unico, lo ha (secondo diritto) sbloccato. Quanto al resto, paventare tagli oggi non ha nessun fondamento. Le legge è chiarissima e prevede di coprire i posti vacanti e disponibili nell’organico dell’autonomia. Aggiungo che eventuali facoltà assunzionali inferiori a detti posti sarebbero comunitariamente illegittime. Perché questo è ciò che è stato condannato dalla sentenza Mascolo della Corte di giustizia europea, non i “trienni” a tempo determinato”.

Concorso scuola docenti 2016, Bruschi: accessi senza abilitazione, TFA II ciclo ripara da contenziosi. Dubbi su divieto docenti di ruolo ultima modifica: 2016-01-11T22:00:27+01:00 da
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