Concorso scuola docenti: anche per A23 (L2 agli stranieri) è necessaria l’abilitazione. Il TAR ha deciso

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di Lalla, Orizzonte Scuola, 4.5.2016

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Ne dà notizia l’ispettore Bruschi. Si tratta in questo caso di un giudizio di merito sula richiesta di alcuni candidati alla classe A23 provvisti di titolo di accesso ma sprovvisti di abilitazione.

Il TAR ha asserito la legittimità dell’esclusione di aspiranti non abilitati, in quanto nello specifico “la partecipazione al concorso, per la classe di nuova istituzione A23, alla luce del dettato normativo contenuto nel d.p.r. n. 19/2016, è stata comunque consentita a candidati laureati e in possesso di abilitazione all’insegnamento in differenti classi di concorso, sulla base della tabella A di corrispondenza allegata al predetto regolamento”, e dunque è “del tutto irrilevante la mancata possibilità, per il ricorrente, di conseguire l’abilitazione “specifica” per la classe di concorso A023”.

Altrettanto netta e più ampia era la motivazione – scrive Bruschi – con la quale era stata respinta dal TAR la richiesta “cautelare” poi ribaltata, senza entrare nel merito, dal Consiglio di Stato: non sussiste il cosiddetto fumus boni iuris, in quanto il regime transitorio di cui al DM 460/1998 non è invocabile; il requisito dell’abilitazione, fissato dalla norma, è stato correttamente interpretato ed applicato dall’amministrazione MIUR «alla luce del chiaro tenore letterale e della stessa ratio ispiratrice della riforma da ultimo introdotta con la l. n. 107/2015»;

neppure è da ravvisarsi «alcun profilo di illegittimità costituzionale delle su citate norme legislative, rilevante nel presente giudizio», in considerazione del fatto che «la professione di insegnante rientra tra le cd. professioni regolamentate di cui all’art. 3, comma 1, lett. a), della direttiva 2005/36/CE» e dunque non può considerarsi come titolo valido di accesso il requisito dei 36 mesi di servizio;

«già l’art. 402 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297, aveva stabilito che l’abilitazione all’insegnamento rappresentasse il titolo di accesso per il concorso a cattedre d’insegnamento nelle scuole di ogni ordine e grado» e la disciplina transitoria è stata correttamente applicata.

Per inciso, appaiono alla sezione «destituite di fondamento le censure mosse all’art. 4 del bando, quanto alle modalità di presentazione in via esclusivamente telematica delle domande di partecipazione».

Si confermava, sia pure solo motivando la mancata concessione della cautelare, che il requisito di abilitazione previsto appare, in linea generale, assolutamente conforme al quadro giuridico italiano (l’art. 51 della Costituzione fissa il rango legislativo della disposizione, la disposizione c’è); conforme alle direttive europee (l’insegnamento è una «professione regolamentata» e la regolamentazione spetta allo Stato che bandisce).

Quanto alla giurisprudenza, le procedure di abilitazione sono state correttamente svolte e garantite, senza, per di più, una interruzione tale da precludere l’accesso agli aspiranti, facendo venir meno le censure espresse dal Consiglio di Stato in occasione del concorso 2012. E infatti, nella sentenza 4855/2016, il TAR specifica che “il ricorrente non ha rappresentato alcun plausibile ed oggettivo impedimento al mancato conseguimento dell’abilitazione, quale necessario requisito di partecipazione al concorso di cui in causa”.

Dunque il TAR ha respinto il ricorso perchè il ricorrente non ha saputo motivare un oggettivo impedimento al mancato conseguimento dell’abilitazione.

Ricordiamo – e lo fa anche il dott. Bruschi – che proprio il plausibile ed oggettivo impedimento al mancato conseguimento dell’abilitazione è alla radice dell’ammissione con riserva di due aspiranti insegnanti tecnico pratici: Il TAR, nel ribadire la legittimità della richiesta del titolo di abilitazione, considera “tuttavia, che per gli insegnanti tecnico pratici in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore:
– non risultano essere stati mai attivati percorsi formativi volti a conseguire, in via ordinaria, il titolo abilitativo richiesto;
– esclusi dalla partecipazione ai T.F.A. istituiti con d.m. n. 249/2010, è stato loro, da ultimo, unicamente consentito, ove in possesso dell’ulteriore requisito della maturazione di almeno tre anni di servizio (a decorrere dall’anno scolastico 1999/2000 fino all’anno scolastico 2011/2012), di partecipare alla procedura speciale di abilitazione (cd. PAS), di cui alla norma transitoria dell’art. 15, comma 1ter, d.m. n. 249/2010, introdotta dal d.m. n. 81 del 2013”. Dunque, i “ricorrenti, in possesso del solo titolo di diploma di scuola secondaria superiore, non rivestivano la qualità di soggetti destinatari dei cd. PAS, in quanto al momento dell’attivazione della procedura speciale di abilitazione non avevano ancora mai prestato servizio in qualità di docenti”, erano “oggettivamente impossibilitati a partecipare alle procedure abilitative speciali sinora bandite, con le disposizioni normative che, all’opposto, non appaiono aver mai istituito procedure abilitative ordinarie per tale categoria di insegnanti (cfr. art. 402, d. lgs. n. 297/1994, art. 10, d.m. n. 249/2010 e art. 3, comma 2, d.p.r. n. 19/2016)”.

In sostanza, posta la legittimità del titolo di abilitazione quale titolo unico per la partecipazione alle procedure concorsuali, è la possibilità “in concreto” di conseguirlo ad essere dirimente.

Ovviamente – conclude Bruschi – in attesa dei pronunciamenti sui laureati ante 2001/2002, che chiama in causa un altro principio, quello del legittimo affidamento.

Concorso scuola docenti: anche per A23 (L2 agli stranieri) è necessaria l’abilitazione. Il TAR ha deciso ultima modifica: 2016-05-04T16:42:01+02:00 da
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