Concorso scuola docenti, esiste: perché chi ha 36 mesi servizio deve partecipare? Sentenza Corte Costituzionale si è persa per strada

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Avv. Marco Barone, Orizzonte Scuola, 7.3.2016

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–  Sono nati diversi gruppi in rete, con migliaia di adesioni, ognuno ha una sua piattaforma, ma quasi tutti coincidono nella manifestazione di contrarietà al concorso scuola del 2016.

Un concorso importante per i numeri 63.712, di cui 6.101 per i sostegno, 17.299 per la scuola primaria e 6933 della scuola dell’infanzia e la gran parte collocati al Nord. Numeri che in ogni caso non sono in grado di soddisfare il reale fabbisogno di personale stabile nella scuola. Comunque il concorso esiste, a breve avrà luogo. Vi sono tante ingiustizie manifeste, una di quelle più eclatanti, dal punto di vista sostanziale, è il perché colui o colei che ha più di 36 mesi di precariato continuativo nella scuola , ed abilitato/a, debba partecipare al concorso, alle stesse condizioni degli altri concorrenti per aspirare ad un posto a tempo indeterminato. Vi sono casi di personale con anzianità ultra decennale che dovranno partecipare al concorso. Riprendere in mano i libri, sottoporsi a tutta questa trafila, dallo stress elevatissimo. Oramai è noto che nella scuola il rapporto di lavoro è contrattualizzato, anche se fermo al 2009 l’ultimo CCNL .

Certo, da diversi anni si è verificata una vera inversione di tendenza. Una forma di accentramento della materia da parte dello Stato derogando al Contratto o sancendo l’incompatibilità delle norme contrattuali con quelle contrastanti con i vari provvedimenti normativi che si sono affermati nel tempo. Un mix tra pubblico e privato.

Eppure, per accedere a scuola è ancora necessario ricorrere al concorso pubblico. Da un lato di principio ciò è condivisibile, perché nel pubblico si deve accedere tramite concorso, ma la scuola di oggi, che ha perso il suo connotato di essere esclusivamente “pubblico”, è ancora necessario il concorso? Basta vedere la questione del precariato, l’introduzione della scellerata chiamata diretta, per capire come sia cambiato l’effettivo reclutamento nella scuola. Quella del concorso è una parvenza che vorrebbe far mantenere il carattere “pubblico” della scuola, ma non è più così e non lo è certamente da quando il rapporto di lavoro è contrattualizzato rientrante nelle dinamiche tipiche di una gestione privatistica.

Ma della gestione privatistica si è preso solo ciò che faceva comodo al sistema, poteri manageriali, ad esempio, ma non i diritti per i lavoratori, come la conversione del contratto a tempo indeterminato in caso di abuso. Come è noto per accedere alla professione di insegnante si deve avere una laurea , salvo alcune tipologie di insegnamento come insegna in un certo senso la vicenda dei diplomati magistrale.

Le assunzioni a tempo indeterminato avvengono per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento riservate a personale abilitato, ed ora chiuse a nuovi inserimenti e per il restante 50% attraverso la via dei concorsi ordinari. Con la Legge 107 del 2015 si è definito che possono accedere alla scuola primaria dell’infanzia coloro che sono laureati in Scienze della Formazione Primaria del relativo indirizzo, i diplomati degli Istituti Magistrali e Scuole Magistrali entro il 2001/02, in quanto dichiarati abilitati con il DPR 25 marzo 2014. Per il personale educativo i laureati in Scienze della formazione primaria, nell’indirizzo scuola primaria od anche chi ha il diploma di Istituto Magistrale conseguito entro il 2001/02 .Per la scuola secondaria possono partecipare ai concorsi coloro che siano in possesso dell’abilitazione/idoneità.

Ed il concorso del 2016 è aperto solo a chi è abilitato. Ora, come ha ricordato la nota sentenza della Corte di Giustizia Europea del 2014 la clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell’allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nei procedimenti principali, che autorizzi, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale di ruolo delle scuole statali, il rinnovo di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico e ausiliario, senza indicare tempi certi per l’espletamento di dette procedure concorsuali ed escludendo qualsiasi possibilità, per tali docenti e detto personale, di ottenere il risarcimento del danno eventualmente subito a causa di un siffatto rinnovo. Risulta, infatti, che tale normativa, fatte salve le necessarie verifiche da parte dei giudici del rinvio, da un lato, non consente di definire criteri obiettivi e trasparenti al fine di verificare se il rinnovo di tali contratti risponda effettivamente ad un’esigenza reale, sia idoneo a conseguire l’obiettivo perseguito e sia necessario a tal fine, e, dall’altro, non prevede nessun’altra misura diretta a prevenire e a sanzionare il ricorso abusivo ad una successione di contratti di lavoro a tempo determinato.  

Nel mentre di tutto ciò la Corte Costituzionale, che doveva pronunciarsi sul punto, latita. Sono mesi che se ne attende il pronunciamento. Che fine ha fatto? E sorgono sospetti che vi sia stata qualche ingerenza politica, o forma di pressione, affinché questo pronunciamento non arrivasse prima del citato concorso 2016. Ora, pare evidente che si realizza una profonda forma di ingiustizia sostanziale manifesta nei confronti soprattutto dei precari storici che continueranno a costare allo Stato meno di €. 21.000,00 l’anno.

Mentre il costo della stabilizzazione di un docente precario che lavora con supplenze annuali sarebbe di poco superiore, con tutti i benefici che ne deriverebbero per il sistema della scuola. E soprattutto si tratterebbe di una stabilizzazione in linea con i pronunciamento della Giustizia Comunitaria, che in Italia sono stati raggirati con il fantomatico piano assunzioni della Legge 107 del 2015.

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