Corsi di aggiornamento, le spese di viaggio vanno rimborsate

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Carmine Nicoletti, La Tecnica della scuola 15.2.2016 

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– Mai come quest’anno scolastico si sta dimostrando particolare attenzione ed interesse per la formazione del personale.
Già ben disciplinata dal vigente CCNL, è stata ripresa e corroborata (almeno sulla carta) dalla legge 107/2015 anche con l’introduzione del tanto sbandierato “bonus docenti” da 500,00 €, peraltro già accreditato agli insegnanti di ruolo nel mese di ottobre 2015.
Ma il grosso problema di chi si vuole formare rimane la questione relativa alle “spese di viaggio” per raggiungere la sede di svolgimento del corso, quando la formazione avviene fuori sede. Infatti, nonostante sia scritto in modo chiaro preciso e conciso sul vigente CCNL Scuola al comma 3 dell’art. 64 in cui si legge testualmente: “Qualora i corsi si svolgano fuori sede, la partecipazione ad essi comporta il rimborso delle spese di viaggio”, sembrerebbe che nella quasi totalità dei casi dette spese rimangono a carico del personale scolastico e non dell’amministrazione così come dovrebbe essere e come prescrive la suddetta normativa contrattuale. Parrebbe che i dirigenti ed il personale operante negli uffici amministrativi ignori o probabilmente voglia ignorare questo importante diritto, neanche dovessero tirare fuori i denari dalle proprie tasche.
Anche dopo l’introduzione del “bonus docenti” questo grosso problema è rimasto irrisolto, infatti il Miur non ha annoverato tra le modalità di utilizzo del bonus, la rifusione ai corsisti delle spese di viaggio sostenute per raggiungere le sedi dei corsi, quasi sicuramente perché ha dato per scontato che tali spese vengano coperte dalle scuole di servizio dei corsisti, come del resto stabilisce la norma su indicata del CCNL Scuola. Cosa che invece puntualmente non avviene ormai da tempo immemore, anche, purtroppo, con l’accidiosa indifferenza (per usare un eufemismo) di chi sostiene ancora di voler difendere gli interessi dei lavoratori della scuola. Si pensi ad esempio ai corsi di sostegno per il personale docente in esubero, dove in ogni regione, la sede del corso può distare anche fino a 200 o 300 km dalla sede di servizio, con frequenza delle lezioni bi o tri settimanale.
Oppure ai corsi di formazione per la specializzazione nell’insegnamento della lingua inglese per i docenti di scuola primaria, anche loro costretti a spostamenti di 40 o 50 Km dalla propria sede di servizio per 2 o 3 giorni a settimana.
Pertanto, il personale impegnato in qualsivoglia attività di formazione prevista dal CCNL, scelta dal personale scolastico stesso oppure indicata dalla scuola di servizio; qualora questa si svolga fuori sede, deve richiedere per iscritto le spese sostenute, debitamente documentate, per raggiungere la sede ove si svolge la formazione.
Se alla richiesta scritta e protocollata dovesse seguire uno stato di rifiuto o inadempienza, bisogna purtroppo procedere con vertenza legale per violazione della norma contrattuale di cui sopra. Spetta al lavoratore stesso fruire dei “suoi”diritti, ed al contempo tutelarli e farli rispettare, altrimenti finiranno per essere eliminati del tutto.

Corsi di aggiornamento, le spese di viaggio vanno rimborsate ultima modifica: 2016-02-15T17:26:57+01:00 da
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