Costituzione.

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inviata da Piero Morpurgo, 17.9.2016

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– Una riforma ingannevole e contraddittoria: perché votare NO.

Questa modifica alla Costituzione è pericolosa perché ingannevole, contraddittoria e crea disequilibri tra i rappresentanti dell’Italia. Per comprendere i rischi di questa impostazione è necessaria una lettura degli Atti dell’Assemblea Costituente e può essere utile il mio quadro sinottico interattivo.

Una Costituzione molte volte innovata

I dati e gli atti sono chiari: innanzitutto non è vero che la Costituzione è vecchia di 70 anni e che è ora di rinnovarla perché non è mai stata adeguata al cambiamento dei tempi.

La Costituzione della Repubblica Italiana invero è stata modificata moltissime volte negli anni: 1948, 1961, 1963, 1967, 1989, 1991, 1992, 1993, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2007, 2012. Ecco smascherato l’inganno! La Costituzione del 1946 è già stata mutata in 15 casi. E sono state modifiche importanti: sul genocidio, sul numero di deputati e senatori, sull’abolizione della pena di morte anche in caso di guerra, sul diritto di voto dei cittadini italiani all’estero, sulla parità dei sessi nelle amministrazioni, sulle elezioni di Camera e Senato, sull’immunità parlamentare, sullo scioglimento delle Camere, sul processo penale, sulle città metropolitane, sul rapporto tra Stato e Regioni, sulla Corte Costituzionale, sul pareggio di bilancio.

Un risparmio di 500 milioni? Falso! Lo dice la Ragioneria Generale dello Stato

Dicono che si ridurranno i costi della politica e lo dicono sapendo di mentire perché la Ragioneria Generale dello Stato ha già informato la ministra Boschi che così non è.

Al massimo si risparmiano 60 milioni:

40 milioni circa dalla soppressione della diaria per i Senatori (ma qualcuno li dovrò poi rimborsare dei viaggi e dei soggiorni); 9 milioni circa dalla riduzione del numero dei Senatori; 8,7 milioni dalla soppressione del CNEL.

Per tutto il resto la Ragioneria Generale sostiene che “i risparmi non sono quantificabili”.

Un itinerario tortuoso e cavilloso

Nel leggere i lavori parlamentari ci si accorge che la discussione è avvenuta in modo burocratico senza alcuno spessore culturale. Ben diversi furono i lavori della Costituente del 1946 quando i riferimenti alla cultura dell’Italia furono costanti e questi si intrecciarono con l’analisi delle istituzioni europee ed internazionali.

Questa riforma, (consultabile agevolmente)  proposta dal governo e votata a colpi di fiducia da un Parlamento eletto con una legge incostituzionale, incrina la ‘rigidità’ della Carta prevista dai Costituenti che si soffermarono a lungo sul problema: in particolare alle pp. 135-137 della seconda sottocommissione del 15 gennaio 1947 era stato considerato anche l’obbligo di scioglimento delle Camere che avessero proposto modifiche alla Carta.

I Costituenti intendevano mettere in guardia da scelte affrettate e di corto respiro. Oggi avviene il contrario e i sostenitori del SI hanno 500.000 euro di finanziamento pubblico per sostenere le loro ragioni! Nulla spetta ai sostenitori del NO. Eppure il referendum non aveva bisogno di una raccolta firme perché era stato già richiesto dai parlamentari. Soldi buttati.

Il suffragio diretto è, di fatto, abolito

La “riforma” inizia dall’art. 55 che distingue le nuove funzioni di Camera e Senato; tuttavia non viene toccato l’art. 56 che fissa un principio che è salvaguardia della democrazia parlamentare per cui si afferma “la Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto” e che è ben enunciato all’art. 1.

Questo principio del suffragio diretto per cui l’elettore sceglie direttamente il suo rappresentante è ampiamente disatteso sia nella “nuova” Costituzione sia nella legge elettorale: deputati capilista bloccati, senatori nominati, squilibrio tra numero dei deputati e dei senatori, possibilità di candidature multiple in più circoscrizioni.

Un pasticcio dietro l’altro…

Ingannevoli e poco trasparenti sono sia il nuovo art. 57 sia l’art. 63; nel primo caso i senatori nominati dalle Regioni decadono quando i relativi consigli regionali si sciolgono sicché avremo un Senato in continua metamorfosi, visto che è impossibile che tutte le regioni eleggano i loro rappresentanti nello stesso momento; nel secondo caso l’art. 63 rinvia a un successivo regolamento i limiti per diventare senatori: sembrerebbe ad esempio che i sindaci di grandi città non possano accedere al Senato con inevitabile conflitto costituzionale (perché il sindaco di Viterbo si e quello di Roma no?). Un pasticcio dietro l’altro. La semplificazione, tanto declamata, non c’è.

La maggioranza detta le regole all’opposizione

Ancor più ingannevole e contraddittoria è una Camera dei Deputati, eletta con premi di maggioranza con conseguenti disequilibri di rappresentatività, che regola le proprie attività come stabilito dal nuovo art. 64 in cui si legge: “I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni”; si noti la violenza per cui una maggioranza detta le regole a un’opposizione. Questo principio non si ritrova nell’attuale regolamento della Camera, varato nel 1971 e più volte modificato, dove tutti i deputati sono considerati a un livello paritario e talora le opposizioni hanno una considerazione privilegiata come quando si scrive, all’art. 24 che: “la Conferenza dei presidenti di Gruppo riserva ai Gruppi appartenenti alle opposizioni una quota del tempo disponibile più ampia di quella attribuita ai Gruppi della maggioranza”.

E ancor più preoccupante e illusorio è il “dovere” dei deputati di partecipare ai lavori parlamentari giacché, visto che non si prevede sanzione alcuna, è un vero e proprio miraggio.

Le stranezze dello stato di guerra

Della riduzione dei poteri del Senato si è fatto gran vanto salvo poi scoprire che l’art. 70 e gli altri articoli ad esso collegati creano un intrico di procedure legislative in cui Senato e Camera hanno diritto a vicenda di intervenire sui lavori legislativi dell’altra camera. Questo è noto. Meno conosciuto è il nuovo art. 78 che assegna alla sola camera bassa la delibera dello “stato di guerra”, decisione che verrebbe presa a maggioranza assoluta; il che significa che -vista la legge elettorale- solo una parte prenderebbe una decisione così grave. Eppure sarebbe bastato scrive: a maggioranza di 2/3. Stride ancor di più il nuovo art. 60 che prevede solo per la Camera dei deputati la proroga in caso di guerra. Un altro pasticcio istituzionale: in caso di conflitto bellico l’Italia potrebbe dover rinnovare il Senato! Senato che non può esser sciolto dal Presidente della Repubblica che il solo potere di sciogliere la Camera (nuovo art. 88). Altra stranezza istituzionale.

La non abolizione delle Province

Del tutto illusoria è l’abolizione delle Province, che dovrebbe rappresentare uno dei tanti elementi del “risparmio sui costi della politica”, effettuata all’art. 114; questo perché a partire dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 e dalla legge di stabilità 2015 non è stato risolto l’intrico normativo risultante da tale abolizione (si veda qui: http://www.leggioggi.it/2015/01/12/riordino-delle-province-schizofrenia-normativa/ con l’intervento  di Valerio Onida).

Il problema era ben noto all’Assemblea Costituente che il 29 luglio 1946 prefigurava, con Paolo Rossi, amplissime autonomie e flessibilità di bilancio. Il disastro annunciato, e in corso, è stato più volte sottolineato da Achille Variati (del PD), presidente dell’Unione Province Italiane. I cosiddetti risparmi dei costi della politica non ci saranno; invece si moltiplicheranno i tagli ai servizi che dovrebbero garantire i diritti sanciti dalla prima parte della Costituzione.

Il mito delle città metropolitane: un’altra elezione indiretta

La questione si trascina dal 1990 e ha visto un intervento nel 2013 di censura della Corte Costituzionale. Le nuove istituzioni dovrebbero sostituire le Province e, in teoria, il nuovo consiglio metropolitano viene eletto a suffragio ristretto dai sindaci e dai consiglieri comunali dei comuni della città metropolitana. Una soluzione pasticciata che, invece di incorporare i Comuni che ormai fanno parte del capoluogo in una sola grande istituzione, crea una struttura amministrativa ingovernabile, basti pensare che la città metropolitana di Torino ha 316 comuni e quella di Roma 121, ambedue corrispondono al territorio provinciale.

Non c’è alcun risparmio, c’è un’elezione indiretta nociva per la democrazia. Le Province vengono sostituite dalle città metropolitane e il taglio di 350 milioni di euro non ci sarà. Non c’è alcuna semplificazione e meglio sarebbe stato che le grandi città che ormai inglobano i paesi confinanti costituissero un unico consiglio comunale per l’amministrazione di un territorio che ha gli stessi problemi.

Ieri i Padri Costituenti: eleggere 300 deputati invece di 630!

Il messaggio lasciato dall’Assemblea Costituente era, ed è, ben diverso. All’esame dello stato delle autonomie locali furono dedicate 34 sedute e, forse, la più interessante è quella del 29 luglio. Allora Giovanni Conti (PRI) annotava che una volta assegnati poteri e autonomie a comuni e regioni sarebbe bastata una Camera di soli 300 Deputati (p. 27) il tutto accompagnato dalla denuncia di voler abolire l’Italia dominata dalle burocrazie! Si noti che tra il 1948 e il 1963 il numero era mobile, mentre era fisso il rapporto con la popolazione: un deputato ogni 80.000 abitanti e un senatore ogni 200.000; poi la legge costituzionale n. 2 del 1963 ha fissato il numero di parlamentari: 630.

Dal suo canto Giovanni Uberti (DC) si schierava contro il centralismo dello Stato e analizzava il funzionamento dell’Austria che, con una popolazione assai esigua, ha province e distretti chiosando “la burocrazia centrale è allarmata e armata contro le autonomie locali” (p. 25). I lavori erano stati introdotti da Finocchiaro Aprile (Movimento Indipendentista Siciliano) che ricordava le diverse tradizioni del Risorgimento da quella unitaria a quella federalista di Cattaneo. Per Egidio Tosato (DC) le province andavano mantenute, ma dovevano essere abolite le prefetture e Aldo Bozzi (PLI) condividendo la necessità delle autonomie locali avvertiva di non creare nelle Regioni un’altra forma di centralismo burocratico. Ruggero Grieco (PCI) condividendo gli altri interventi aggiunge che un errore della costruzione risorgimentale dello Stato unitario fu l’aver seguito esigenze economiche trascurando i problemi sociali un secolo “di successi, ed anche di sventure e di disastri” e che “il divenire dell’umanità non sarà nel ripiegamento delle Nazioni in sé stesse, ma nel loro aggruppamento” (p. 35). Umberto Terracini (PCI) concluse la giornata ipotizzando di affidare a Luigi Einaudi (Unione Democratica Nazionale) uno studio su pregi e difetti degli stati centralizzati e decentralizzati.

La riunione era stata introdotta il 27 luglio da una relazione di Gaspare Ambrosini (DC) ove si sottolineava come le autonomie locali dovessero lasciare libere le Camere di lavorare per lo Stato. Sul tema era intervenuto Luigi Einaudi rammentando: come lo Stato dovesse garantire ai comuni più poveri finanziamenti per garantire i diversi ordini di istruzione (oggi non accade) e come, su proposta di Olivetti, i comuni potessero raggrupparsi in “comunità” più ampie e di come fosse imprescindibile -sulla base dell’esperienza inglese ed elvetica- sottoporre a ispezioni esterne le realtà autonome.

Oggi

Le linee dei problemi e le loro soluzioni c’erano, e ci sono, nelle parole dei Costituenti. Oggi questa riforma: non abolisce il Senato, non abolisce le Province, non semplifica, non fa risparmiare. Si tratta di un testo scritto da una parte che scommette di vincere e si tratta di un testo che crea squilibri tra il governo che con il nuovo art. 117 inficia gran parte dei poteri delle autonomie regionali e locali, si tratta di un testo che prefigura una riduzione dei poteri delle opposizioni e quindi un’attività di governo pericolosamente autoritaria.

www.pieromorpurgo.com

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Costituzione. ultima modifica: 2016-09-17T15:43:16+02:00 da
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