“Culpa in vigilando”, il punto di riferimento è la sentenza

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dal blog del maestro Scialpi, 26.10.2017

– Il punto di riferimento è la sentenza. Sempre, anche quando riguarda la “Culpa in vigilando”. In queste ultime settimane, la responsabilità civile e penale dei docenti nei confronti dei minori affidati,  ha occupato le pagine dei siti e dei blog professionali. L’evento scatenante è stato il decesso di un alunno lasciato solo, mentre attendeva fuori dalla scuola il pullman.
Da qui la decisione di alcuni Dirigenti Scolastici di chiedere ai genitori la presa in consegna dei propri figli, annullando liberatorie o altre modalità indirette. La situazione sicuramente è stata prodotta da alcuni contributi ” a caldo” che hanno dimenticato di citare il Regolamento D’Istituto

Decisioni condizionate e dettate anche  dal carattere “caldo” di alcuni articoli
Il punto di riferimento è la sentenza. Sempre.
E’ ormai passato un mese da quando è stata resa nota la  sentenza della Cassazione 21593/2017 che ha condannato in modo definitivo il Dirigente Scolastico,  la docente e l’autista del pullman. Il fatto ha avuto delle conseguenze drammatiche per lo studente coinvolto: il suo decesso!
L’evento ha immediatamente provocato una serie di commenti. Molti sono stati dettati dalla percezione della distanza tra la sentenza e il quotidiano. Altri hanno favorito una   “corsa ai ripari” da parte di molti Dirigenti che hanno imposto ai genitori la ripresa diretta dei propri figli.
I provvedimenti adottati, a mio parere, risentono molto della mancata lettura della sentenza o dall’autorevolezza  attribuita  ad articoli pubblicati a “caldo”, che dimenticavano di citare il Regolamento d’Istituto.

Il punto di riferimento è la sentenza
Ogni sentenza è storia a sé, anche se esistono delle costanti, (nel nostro caso l’art. 2043, 2047 e 2048 del Codice di procedura civile e i prounciamenti pregressi). La specificità risiede nella presenza o meno di elementi o condizioni  che determinano l’assoluzione o la condanna. Ogni pronunciamento, infatti, li cita e li antepone  alla decisione. Nel nostro caso l’elemento determinante è il Regolamento d’istituto.
Si legge infatti nella sentenza ”Come rilevato dal primo giudice e implicitamente condiviso dalla Corte fiorentina sussiste un obbligo di vigilanza in capo all’Amministrazione scolastica con conseguente responsabilità ministeriale sulla base di quanto  disposto all’art. 3 lettere d) ed f) del regolamento d’Istituto.
Le norme ora richiamate, infatti, rispettivamente pongono a carico del personale scoalstico l’obbligo di far salire e scendere dai mezzi di trasporto davanti al portone della scuola gli alunni, compresi quelli delle scuole medie, e demandando al personale medesimo la vigilanza nel caso in cui i mezzi di trasporto ritardino”

Il Regolamento fa la differenza
Quindi la specificità di questo caso che lo rende al momento unico e non riconducibile ad altre sentenze è la presenza di un protocollo di consegna e affidamento del minore contenuto nel Regolamento d’Istituto.
Mi trovo d’accordo con quanto scrive F. De Angelis.  ”La Corte di Cassazione ha giudicato legittima la decisione dei giudici d’appello di Firenze perché la scuola ha emanato un regolamento di istituto in cui è chiaramente espresso che il personale ha degli obblighi di vigilanza ad hoc, ovvero non riconducibili direttamente al contratto.

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“Culpa in vigilando”, il punto di riferimento è la sentenza ultima modifica: 2017-10-26T21:10:44+02:00 da
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