Danni causati da minori o soggetti affidati a cure altrui

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dalla Gilda degli insegnanti di Venezia, 9.10.2016

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– La legge prescrive al genitore di farsi carico dei danni causati dal figlio minore tranne nel caso in cui sia possibile dimostrare di non avere potuto impedire il fatto. Le stesse regole si applicano al tutore e all’insegnante per i danni causati nel tempo in cui il minore è sotto il loro affidamento. Qualora invece il minore affidato ad un insegnante causi dei danni a se stesso (quindi subisca un infortunio) i genitori (che agiscono in nome del minore) possono chiedere il risarcimento all’insegnante e al Ministero dell’Istruzione.

La responsabilità aggravata è regolata in primo luogo dall’art. 2048 c.c. e cioè da uno specifico quadro normativo di riferimento di natura sia legislativa (art. 2048 del Codice Civile relativo alla responsabilità dei precettori; art.61 della L. 11 luglio 1980 n. 312 concernente la disciplina della responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente ) e in secondo luogo da obblighi di tipo contrattuale (art. 29, 5° comma del CCNL del 27.11.2006)

Un riferimento alla vigilanza è presente anche nell’art.10 lettera a) del Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia di istruzione n. 297 /94 in cui si prevede che il Consiglio di circolo o di istituto delibera sull’adozione del regolamento interno che “deve stabilire le modalità …. per la vigilanza degli alunni durante l’ingresso e la permanenza nella scuola, nonché durante l’uscita dalla medesima “.

Le disposizioni previste dall’art.350 del Regio Decreto n.1297 del 1928 relativo a specifici doveri di sorveglianza in capo agli insegnanti elementari (2) e dall’art.39 del Regio Decreto n.965 del 1924 concernente i compiti di vigilanza negli istituti di istruzione media (3) non sono più applicabili sensi dell’art.82 del CCNL del 1995 in attuazione di quanto disposto dall’art.72 del D.Legs. n.29 /1993 .

In ogni caso la sussistenza della responsabilità civile dell’Amministrazione consegue ex art. 28 della Costituzione alla responsabilità civile dei propri dipendenti tenuti agli obblighi predetti, in relazione ai propri specifici doveri d’ufficio («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici»)

La norma

La legge prevede che il soggetto minoredi età non possa essere chiamato in prima persona a risarcire i danni che procura a terzi; perciò sono i genitori, padre e madre, che in primo luogo rispondono in solido dei danni causati dai minori: ciò significa che il danneggiato può richiedere indifferentemente il pagamento dell’intera somma all’uno piuttosto che all’altro.

La stessa regola si applica nei confronti del tutore rispetto ai danni causati dalle persone soggette alla tutela purché convivano con il tutore medesimo. Sono soggetti alla tutela i minori che restano privi di genitori o le persone che non sono in grado di badare a se stesse a causa di una infermità fisica o psichica.

Se però il minorenne (o comunque la persona soggetta alla tutela) viene affidata ad un insegnante quest’ultimo risponde dei danni causati dalla persona che ha in affidamento per tutto il tempo che questa sta presso di lui. Si pensi al caso in cui l’alunno di una scuola, recandosi in gita con la classe, procuri danni a terzi mentre è sotto la vigilanza del proprio professore. In questo caso la responsabilità per i danni ricadrà sulle spalle di quest’ultimo.

Quando vi è esonero da responsabilità

La regola esaminata al paragrafo precedente è particolarmente rigida e si regge sul principio per il quale i soggetti minorenni non hanno ancora raggiunto la maturità sufficiente per disciplinare autonomamente il proprio comportamento in modo responsabile e, pertanto, si impone ai genitori, al tutore o all’insegnante a cui sono affidati per ragioni di studio di vigilare affinché non causino danni a terzi.

In altre parole la legge stabilisce una sorta di presunzione di responsabilità a carico di questi soggetti per non avere esercitato correttamente il loro ruolo educativo.

Questa presunzione si fonda sull’attribuzione al genitore (e agli altri soggetti indicati dalla legge) di una responsabilità:

  • per non avere adeguatamente vigilato sul comportamento del minore: la culpa in vigilando;
  • per non avere svolto in modo adeguato i propri compiti educativi: la culpa in educando;

L’obbligo di vigilanza ha inizio con l’affidamento dello studente alla scuola e termina con la riconsegna alla famiglia o ad adulto responsabile (ad esempio nel caso di servizio di scuolabus). La responsabilità risulta tanto maggiore quanto minore è l’età dell’alunno.

La responsabilità per la cosiddetta culpa in vigilando deriva dalla presunzione che il danno sia l’effetto del comportamento omissivo del sorvegliante nei confronti delle persone a lui affidate. Il docente può liberarsi da tale responsabilità solo se:

  • risulta essere presente al momento dell’evento (è ovvio ma è opportuno comunque evidenziarlo);
  • dimostra di non avere potuto evitare il fatto poiché lo stesso si è manifestato in modo imprevedibile, repentino e improvviso.

Sull’insegnante grava pertanto una presunzione di responsabilità che può essere superata solo dimostrando di aver esercitato correttamente la funzione di sorveglianza sugli alunni.

Questa presunzione però può essere superata se si riesce a dimostrare di non avere potuto impedire il fatto. In altre parole, a questi fini si deve dimostrare che il danno si sarebbe verificato comunque anche nel caso in cui il genitore avesse tenuto la massima vigilanza sul minore.

Se tuttavia le modalità con le quali si è verificato il fatto mostrano che il minore non è stato correttamente educato, il genitore (così come il tutore o l’insegnante) possono comunque essere chiamati a rispondere dei danni.

L’obbligo di vigilanza si estende all’attività scolastica in genere (compresi l‘intervallo, le uscite didattiche, i viaggi di istruzione e ogni altra attività che si svolga nei locali scolastici o in quelli di pertinenza), quindi la responsabilità degli insegnanti non è limitata all’attività didattica in senso stretto, ma riguarda l’intero periodo in cui gli alunni si trovano sotto il loro controllo.

Il danno causato dal minore a se stesso

Le norme che sono state esaminate nei paragrafi precedenti si applicano nel caso in cui il minore procuri danni a terzi, come accade, ad esempio, quando l’alunno causa delle lesioni ad un compagno di scuola.

Altra questione si pone quando il minore, affidato alle cure degli insegnanti, procura un danno a se stesso.

Si pensi all’ipotesi classica dell’infortunio che il minore subisce all’interno della palestra della propria scuola durante l’ora di educazione fisica andando ad urtare degli attrezzi.

In questi casi si ritiene che dei danni subiti dal minore debbano rispondere l’insegnante in solido con il Ministero dell’Istruzione (MIUR) dal momento che si viene a realizzare una responsabilità (assimilabile a quella che deriva da un contratto) che discende dal fatto stesso dell’affidamento del minore all’Istituto scolastico a seguito dell’iscrizione. Si parla, in proposito, di responsabilità da contatto sociale.

Questa circostanza ha delle conseguenze rilevanti. In particolare il danneggiato (che vista la minore età dovrà comunque chiedere il risarcimento tramite il genitore o il tutore) potrà limitarsi ad affermare che l’insegnante non ha correttamente vigilato mentre sarà compito di quest’ultimo dimostrare di avere utilizzato la necessaria diligenza.

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Danni causati da minori o soggetti affidati a cure altrui ultima modifica: 2016-10-09T07:18:49+02:00 da
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