DdL, niente assunzione per chi è già di ruolo come docente

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Alessandro Giuliani,  La Tecnica della scuola  Domenica, 28 Giugno 2015.  

Lo prevede il disegno di legge di riforma approvato al Senato: sono fuori gioco dal piano di immissioni in ruolo tutti i docenti “a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato”. Niente da fare anche per chi non riesce a sciogliere la riserva entra il 30 giugno. L’incompatibilità non riguarda chi è invece già assunto come Ata, ministeriale e insegnante nelle scuole paritarie o parificate.

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Continua il nostro approfondimento sul disegno di legge “La Buona Scuola”, approvato dall’Aula del Senato e dalla prossima settimana di nuovo a Montecitorio, dove stavolta dovrebbe arrivare l’ok finale. Tra i punti sinora meno dibattuti, c’è il comma 103: quello dedicato all’esclusione dal capitolo di oltre 100mila assunzioni del “personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato”. Si tratta di un’eventualità non molto frequente, perché il personale già di ruolo è stato da tempo escluso dalle GaE.

Tuttavia potrebbero esservi dei casi in cui il docente poteva aspirare alla chiamata in ruolo. Come quella dei pluri-vincitori o idonei all’ultimo concorso a cattedra (bandito con decreto direttoriale del Miur n. 82 del 24 settembre 2012, citato nello stesso disegno di legge (comma 95, lettera a). Questi docenti potrebbero avere accettato l’immissione in ruolo nel grado di istruzione o nella classe di concorso meno gradita. E ora avrebbero ambito a passare in quella a loro più congeniale o comoda. Invece, sempre il comma 103 del ddl, spiega che l’esclusione si applica “indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto”.

E lo stesso destino è rivolto a coloro che possono aver vinto il ‘concorsone’, ma nel frattempo sono entrati in ruolo, l’anno scorso, tramite le GaE. Come a quelli che non hanno sciolto la riserva per il conseguimento dell’abilitazione all’insegnamento e di conseguenza per collocazione nelle GaE: hanno solo poche ore di tempo per ritrovarsi in graduatoria a pieno titolo. “Sono altresì esclusi – spiega ancora il comma 103 – i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro il 30 giugno 2015, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente”.

Possono invece accettare l’assunzione coloro che sono già assunti con un altro incarico nella scuola, quindi tutti quanti fanno parte del personale Ata e attendono, anche da diversi anni, l’assunzione come prof. Disco verde anche per chi ha già in tasca un contratto da dipendente dello Stato. E pure gli insegnanti di ruolo in una scuola paritaria o parificata. L’incompatibilità riguarda, infatti, solo coloro che già sono docenti di ruolo nelle scuole statali.

DdL, niente assunzione per chi è già di ruolo come docente ultima modifica: 2015-06-28T18:15:28+02:00 da
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