DDL riforma scuola. Comitato valutazione, funzionamento e criteri. Quale ruolo nell’anno di formazione: aprirà porta a licenziamento? Arriva il membro esterno

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Avv. Marco Barone,  Orizzonte Scuola  26.6.2015.  

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Il Comitato di valutazione, quale ruolo nell’anno di prova, da chi è composto, quali sono i criteri di valutazione. Tra le modifiche anche l’inserimento di un membro esterno.

Il comma 125 del ddl scuola, come approvato al Senato della Repubblica, nella nota data del 25 giugno 2015 afferma testualmente che : “Per la valorizzazione del merito del personale docente è istituito presso il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca un apposito fondo, con lo stanziamento di euro 200 milioni annui a decorrere dall’anno 2016, ripartito a livello territoriale e tra le istituzioni scolastiche in proporzione alla dotazione organica dei docenti, considerando altresì, i fattori di complessità delle istituzioni scolastiche e delle aree soggette a maggiore rischio educativo, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca. Il dirigente scolastico, sulla base dei criteri individuati dal comitato per la valutazione dei docenti, istituito ai sensi dell’articolo 11 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dal presente articolo, assegna annualmente al personale docente una somma del fondo di cui al comma 125 sulla base di motivata valutazione ”.
Il Comitato di Valutazione che verrà istituito presso ogni istituzione scolastica ed educativa, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dunque si opererà a titolo di “volontariato”, ha durata di tre anni scolastici, è presieduto dal dirigente scolastico ed è costituito dai seguenti componenti: a) tre docenti dell’istituzione scolastica, di cui due scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto; b) due rappresentanti dei genitori, per la scuola dell’infanzia e per il primo ciclo di istruzione; un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, per il secondo ciclo di istruzione, scelti dal consiglio di istituto; c) un componente esterno individuato dall’Ufficio scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici.
Il comitato individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base: a) della qualità dell’insegnamento e del contributo al miglioramento dell’istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti; b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell’innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche; c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.
Il comitato esprimerà il proprio parere sul superamento del periodo di formazione e di prova per il personale docente ed educativo. A tal fine il Comitato è composto dal dirigente scolastico, che lo presiede, dai docenti di cui sopra ed è integrato dal docente a cui sono date le funzioni di tutor. Questo Comitato valuterà anche il servizio di cui all’articolo 448 del TU della scuola su richiesta dell’interessato, previa relazione del dirigente scolastico; ed eserciterà altresì le competenze per la riabilitazione del personale docente, di cui all’articolo 501 TU Scuola. Ovvero, trascorsi due anni dalla data dell’atto con cui fu inflitta la sanzione disciplinare, il dipendente che, a giudizio del comitato per la valutazione del servizio, abbia mantenuto condotta meritevole, puo’ chiedere che siano resi nulli gli effetti della sanzione, esclusa ogni efficacia retroattiva.
Dunque il Comitato di Valutazione avrà sicuramente un ruolo determinate per il superamento del periodo di prova e formazione per il personale docente ed educativo, che, come da ddl approvato il 25 giugno, in caso di valutazione negativa del periodo di formazione e di prova, verrà sottoposto ad un secondo periodo di formazione e prova, non rinnovabile, ergo fine rapporto di lavoro. Però, al termine del triennio 2016-2018, gli Uffici scolastici regionali inviano al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca una relazione sui criteri adottati dalle istituzioni scolastiche per il riconoscimento del merito dei docenti di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Sulla base delle relazioni ricevute, un apposito Comitato tecnico scientifico nominato dal Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, previo confronto con le parti sociali e le rappresentanze professionali, predispone le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. E qui sorgono dei dubbi. Non è che per caso questo Comitato della Valutazione, visto quanto ora riportato, aprirà la via all’articolo 55 quater del TU Pubblico Impiego lì ove si afferma che “ il licenziamento in sede disciplinare e’ disposto, altresi’, nel caso di prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l’amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo e’ dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell’amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento ”.?
Certo, è vero che ad oggi, la norma citata, ai sensi dell’articolo 74 del dlgs 150 del 2009 pare essere esclusa nel settore scolastico, però questo articolo si riferisce agli organismi indipendenti di valutazione correlati alla performance. Ora, il Comitato di Valutazione è stato realizzato, ed alla fine del triennio del 2018 si costituirà il Comitato tecnico scientifico nominato dal MIUR che avrà come scopo quello di predisporre le linee guida per la valutazione del merito dei docenti a livello nazionale. Viste le deleghe in bianco che il Governo si è deliberatamente assunto, che relegheranno alla contrattazione collettiva un ruolo marginale se non irrilevante, delle perplessità in tal senso esistono. Insomma per farla breve non vorrei che alla carota di un bonus irrisorio che all’interno della scuola classificherà i docenti in bravi e cattivi, meritevoli e non, visto il quadro normativo come sussistente, seguisse il bastone del licenziamento…
DDL riforma scuola. Comitato valutazione, funzionamento e criteri. Quale ruolo nell’anno di formazione: aprirà porta a licenziamento? Arriva il membro esterno ultima modifica: 2015-06-27T05:50:21+02:00 da
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