Dimissioni dal servizio, necessario il preavviso per evitare sanzioni. Le modifiche alla norma

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di Anselmo PennaOrizzonte Scuola,  31.10.2015.  

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A dare il proprio parere la Nota prot. n. 15099 del 26 ottobre 2015 l’Ufficio scolastico dell’umbria che ha espresso un parere sulle dimissioni di un docente in corso d’anno.

Nella nota si afferma che la regola generale vuole che il personale della scuola può presentare le dimissioni anche in corso d’anno, ma con decorrenza dal 1 di settembre dell’anno successivo. La norma citata è il DPR 28/4/1998, n.3511, articolo 1. In attesa dell’inizio della decorrenza delle dimissioni, il dipendente dovrà prestare regolare servizio.

Tuttavia, afferma la nota dell’USR, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 29 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, che ha “privatizzato” il rapporto di pubblico impiego, quest’ultimo è regolato dalle norme del codice civile e dalle leggi civile sul lavoro, nonché dalle norme del pubblico impiego solo in quanto non esprssamente abrogate e non incompatibili.

Le dimissioni, pertanto, leggiamo nella nota dell’USR Umbria, “costituiscono un negozio unilaterale e recettizio, idoneo a determinare la risoluzione del rapporto di lavoro dal momento in cui vengano a conoscenza del datore di lavoro e dipendente dalla volontà di quest’ultimo di accettarle, sicché non necessitano più, per divenire efficaci, di un provvedimento di accettazione da parte della pubblica amministrazione”.

In tal senso, però, afferma l’USR, “nel caso del licenziamento, anche nel caso in cui l’interruzione del rapporto di alvoro derivi dalla volontà del dipendente, è necessario prevedere un termine di preavviso”.

In caso di mancato preavviso, il dipendente andrà, infatti, incontro a connesse conseguenze economiche, ed in particolare l’indennità di mancato preavviso con applicazione dell’articolo 23 del CCNL 2006/2009.

Dimissioni dal servizio, necessario il preavviso per evitare sanzioni. Le modifiche alla norma ultima modifica: 2015-10-31T08:10:27+01:00 da
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