Docente dimentica di registrare voto ad alunna, sanzionata dalla dirigente. Sarebbe bastato un semplice colloquio

Orizzonte_logo14

di Vittorio Lodolo D’Oria, Orizzonte Scuola,  19.5.2016

ds-squalo11

– Il rapporto dirigente-docenti, si sa, è spesso difficile e fonte di stress lavoro correlato. Talvolta capita di imbattersi in contenziosi che dovrebbero essere risolti dalle parti con un semplice colloquio e un pizzico di buona volontà.

Esaminiamo il caso di una docente che, nell’esercizio della professione, incappa in un errore (dalla stessa ammesso e pubblicamente riconosciuto) che induce la dirigente a muoverle una contestazione di addebito. Rivoltasi al sottoscritto, ho suggerito all’insegnante che l’esercizio del diritto di difesa, attraverso una risposta scritta ben congegnata, avrebbe potuto costituire un valido strumento per indurre la rigida e intransigente preside a recedere dalla sua azione disciplinare, soprassedendo così a una qualsivoglia sanzione.

I fatti

Alla fine del primo quadrimestre, una docente si dimentica di registrare il voto di un’alunna nella propria materia. La ragazza fa presente la svista all’insegnante che riconosce l’errore materiale ed esenta la studentessa dalla partecipazione al corso di recupero, poiché il voto non registrato le avrebbe consentito di raggiungere la sufficienza. Venuta a conoscenza della cosa per vie traverse (famiglia della giovane e colleghe), la dirigente ritiene grave la suddetta mancanza e decide di avviare una contestazione di addebito alla docente, calcando un po’ troppo la mano. Infatti, a fronte dell’errore materiale involontario di cui sopra, peraltro riconosciuto con rammarico e dispiacere, la dirigenza contesta per iscritto all’insegnante i seguenti punti:

  1. Aver determinato pregiudizio nel rapporto fiduciario tra scuola e famiglia
  2. Aver determinato pregiudizio nel rapporto fiduciario tra insegnante e dirigente scolastico
  3. Aver compromesso l’immagine e il prestigio della stessa istituzione scolastica
  4. Aver denotato scarso rispetto e noncuranza verso le aspettative degli studenti
  5. Aver denotato scarsa attenzione al momento della valutazione

La replica scritta (esercizio del diritto di difesa)

L’insegnante dapprima si difende ammettendo le proprie responsabilità, quindi evidenzia le incongruenze dei rilievi a lei mossi, poi passa al contrattacco diffidando la preside dall’operare un’azione vessatoria piuttosto che sanzionatoria, infine chiude con la richiesta di archiviazione della pratica.

Scrive la docente:

Appare invero evidente che ammettere un errore personale, in cui ciascuno di noi può incappare in un qualsiasi momento della propria vita professionale, costituisce semmai occasione privilegiata per rafforzare un rapporto fiduciario di una qualsivoglia relazione, proprio in virtù del riconoscimento dei propri limiti. Così è stato l’atteggiamento con la famiglia in causa attraverso la studentessa

I capi 1; 3; 4; 5; sono palesemente infondati perché, per loro evidente natura, non possono poggiare su un singolo episodio, come quello contestato nella fattispecie, ma richiedono una valutazione del lavoratore completa e circostanziata nel tempo. Non è infatti veritiero, né tantomeno legittimo, estrapolare una condotta professionale da un unico episodio selezionato e per giunta negativo.

Solamente qualora l’errore contestato da “sporadico” divenisse “abituale”, perché reiterato nel tempo, vi potrebbero essere gli estremi per muovere i suddetti capi d’imputazione.

Merita considerazione a parte il 2° capo d’imputazione (aver determinato pregiudizio tra presidenza e insegnante). Il richiamato pregiudizio potrebbe infatti aver indotto la presidenza a eccedere, enunciando anche gli altri quattro capi in virtù dell’unico episodio contestato finendo con lo scadere in un’azione vessatoria.

Le conclusioni

Nel rinnovare le mie scuse per l’errore materiale commesso e ammesso, ribadisco l’involontarietà dello stesso e garantisco una maggiore attenzione futura perché un simile episodio non si abbia più a ripetere. Rigetto altresì integralmente, e nel modo più assoluto, le imputazioni mosse a mio carico in quanto infondate e palesemente eccessive per le ragioni suesposte. Dichiaro fin d’ora che qualsiasi azione sanzionatoria dovesse essere adottata nei miei confronti, per i succitati addebiti, mi vedrà costretta a tutelarmi legalmente impugnando qualsiasi azione disciplinare perché indebita e vessatoria (mobbing).

Richiesta

Si richiede pertanto l’archiviazione delle contestazioni di addebito a carico della scrivente.

Conclusione

La contestazione di addebito è stata definitivamente archiviata. Ci piace pensare che la vicenda sia finita così poiché la preside ha consapevolmente riconosciuto di aver ecceduto nella propria azione. Tuttavia la risolutezza dell’insegnante nel far valere le proprie ragioni ha prodotto di sicuro i suoi effetti. Opportuno infine concludere rammentando che il buon rapporto tra dirigente e docenti resta inevitabilmente l’ingrediente indispensabile per il buon funzionamento di una qualsiasi scuola. Solo una buona intesa tra dirigente e docenti può oggi fare fronte a un’utenza pronta ad aggredire la scuola dalla quale tutti pretendono senza nulla offrire.

www.facebook.com/vittoriolodolo

Docente dimentica di registrare voto ad alunna, sanzionata dalla dirigente. Sarebbe bastato un semplice colloquio ultima modifica: 2016-05-19T09:21:24+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl