Docenti assunti con contratto triennale su ambito, cosa accade se sono sovrannumerari e come verrà rinnovato il loro incarico

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Orizzonte Scuola, 19.3.2018

– I primi docenti ad essere assunti a tempo indeterminato con titolarità su ambito territoriale sono stati i precari che hanno aderito al piano straordinario di immissioni in ruolo disciplinato dalla legge 107/2015, la cosiddetta Buona Scuola.

Si tratta di docenti assunti a tempo indeterminato ma con contratto triennale. E dunque, trascorsi gli anni scolastici 2016/17, 2017/18, 2018/19, il 2019/20 sarà l’anno del rinnovo del contratto con il Dirigente Scolastico.

Poiché numerosi sono i quesiti su questo argomento, approfondiamo la normativa.

LA NORMATIVA

L’incarico triennale, come chiarisce il comma 80 della Legge 107, può essere rinnovato automaticamente in presenza di disponibilità nell’organico dell’autonomia e in sintonia con quanto previsto nel Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF).

La Legge 107 stabilisce, infatti, quanto segue:

Il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed e’ rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa [….]”

In presenza di disponibilità, quindi, il docente avrà il rinnovo dell’incarico triennale nella scuola, per il quale nessun docente potrà essere concorrente, a prescindere dal suo punteggio.

Non vi sono limiti al numero di volte per cui sarà possibile rinnovare l’incarico triennale allo stesso docente poiché questo dipenderà esclusivamente dalla disponibilità di posti nell’organico, considerando sia l’organico di diritto che l’organico di potenziamento che insieme costituiscono l’organico dell’autonomia dell’istituzione scolastica.

Quindi, una volta determinato l’organico per l’a.s. 2018/19 e guardando al PTOF, i contratti potranno essere rinnovati (le modalità dovranno essere comunicate dal Ministero).

INDIVIDUAZIONE DOCENTE SOVRANNUMERARIO

Il passo successivo, in caso di contrazione di posto, sarà quello di individuare l’eventuale docente sovrannumerario. Va infatti sfatata la condizione che a perdere il posto sia il docente con il contratto triennale “in scadenza”. Non funziona così. Il rinnovo infatti è automatico se la classe di concorso è coerente con il piano dell’offerta formativa.

Per l’individuazione del docente sovrannumerario va utilizzata sempre e soltanto la graduatoria interna di istituto (Graduatoria interna di istituto è “unica” per i docenti con titolarità su scuola che di ambito. Pubblicate entro l’11 maggio)

Ricordiamo che la graduatoria interna di istituto è unica, comprende cioè sia i docenti titolari su scuola che i docenti titolari su ambito territoriale. E, a tal fine, non vi è neanche differenza tra chi è impegnato in orario curricolare e chi invece è stato assegnato sulle ore di potenziamento.

Pertanto in tale fase la titolarità su ambito territoriale è una condizione neutra, che non ha più alcun valore rispetto all’operazione di individuazione del sovrannumerario. Il docente titolare di ambito, per l’a.s. 2018/19, partecipa al pari del docente titolare su scuola, esattamente come negli anni precedenti.

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