Docenti di ruolo, come acquisire altra abilitazione

Orizzonte_logo14

Orizzonte Scuola, 17.8.2017

– Il DM n. 59/2017, attuativo della legge n. 107/2015, prevede delle novità non solo per gli aspiranti docenti della scuola secondaria di I e II grado ma anche per i docenti già di ruolo.

La predetta novità è dettata dall’articolo 4/3 del decreto e riguarda la possibilità, per i succitati docenti di ruolo, di integrare la loro preparazione per poter insegnare in classi disciplinari affini o modificare la classe di concorso di titolarità o la tipologia di posto, incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa.

Questo quanto prevede il decreto:

3. Nell’ambito della collaborazione di cui all’articolo 2, comma 3, e in coordinamento con il Piano nazionale di formazione di cui al comma 5 del medesimo articolo, sono organizzate specifiche attivita’ formative riservate a docenti di ruolo in servizio che consentano di integrare la loro preparazione al fine di poter svolgere insegnamenti anche in classi disciplinari affini o di modificare la propria classe disciplinare di titolarita’ o la tipologia di posto incluso il passaggio da posto comune a posto di sostegno e viceversa, sulla base delle norme e nei limiti previsti per la mobilita’ professionale dal relativo contratto collettivo nazionale integrativo. 

In pratica è prevista la possibilità per i docenti di ruolo di conseguire quella che una volta si chiamava abilitazione, per poi poter chiedere la mobilità professionale.

Sulla vicenda è intervenuto, con un post su FB, l’ispettore del Miur Max Bruschi, il quale ha precisato, sulla base della normativa vigente, come poter chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo.

L’ispettore ha, inoltre, evidenziato che i docenti di ruolo possono partecipare al “nuovo” concorso e poi seguire il percorso FIT.

Ecco il post:

“Viste le molte domande, provo a descrivere la situazione così come si presenta. Per i passaggi di cattedra, la norma prevede dei percorsi in grado di ampliare la specializzazione/abilitazione posseduta, provo a descrivere la situazione così come si presenta. Per i passaggi di cattedra, la norma prevede dei percorsi in grado di ampliare la specializzazione/abilitazione posseduta, disciplinati da uno specifico decreto. Nulla vieta peraltro che si consegua l’abilitazione in maniera “libera”, come espressamente previsto, pagando il corso. Ovviamente, ciò rende possibile la mobilità. Non la “mobilità per merito” data dal concorso: fermo restando che il concorso FIT (correttamente) è aperto a tutti, a prescindere dall’essere in possesso di ruolo o meno. Per i passaggi di ruolo, non essendo previsto nulla di particolare e specifico, occorre rifarsi alla normativa generale. Dunque, per fare un esempio, un abilitato in SFP, in possesso di una LM o DA che dà titolo alla partecipazione, partecipa al concorso ordinario e segue tutta la trafila ivi prevista. Deve abbandonare il ruolo durante il percorso? a mio avviso NO. Questo è l’oggi.
Quanto al domani, ritengo che tutta la questione andrebbe regolamentata (dando un’oliata al 59/2017). Sto studiando alcune proposte normative specifiche, basate su tre principi: 1. la compatibilità dei percorsi di specializzazione con l’attività lavorativa scolastica svolta; 2. Concorso come tutti gli altri; 3. l’abbreviazione dei percorsi (in sostanza, per chi è privo di abilitazione specifica il primo anno di specializzaziane/abilitazione e il terzo anno; per chi ha l’abilitazione, il solo terzo anno, sostanzialmente corrispondente all’anno di prova attuale).

.

Docenti di ruolo, come acquisire altra abilitazione ultima modifica: 2017-08-17T08:22:12+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl