Docenti di ruolo e Utilizzazione: come valutare punteggio di continuità

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di Giovanna Onnis,  Orizzonte Scuola  13.7.2015. 

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Come disciplinato nella Tabella di valutazione dei titoli e dei servizi ai fini delle utilizzazioni del personale docente ed educativo allegata al CCNI sulle utilizzazioni e AP 2015/16, nella parte I lettera C) è prevista la valutazione del punteggio per la continuità di servizio nella scuola di titolarità e per la stessa classe di concorso o tipologia di posto (comune o sostegno).

Nella tabella viene precisato quanto segue:

C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis).

Per ogni ulteriore anno di servizio:

entro il quinquennio ………………………………………………….. punti 2

oltre il quinquennio …………………………………………………. punti 3

per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si raddoppia

Un utile chiarimento per i docenti che chiedono utilizzazione è che il punteggio di continuità è calcolato in base alla tabella di valutazione titoli allegata al C.C.N.I. ,con le stesse modalità impiegate per il calcolo del punteggio nella graduatoria d’istituto predisposta per l’individuazione dei docenti soprannumerari ,facendo  riferimento, quindi, alle parti relative ai trasferimenti d’ufficio, come esplicitato nella nota 5bis:

(5 bis) Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale titolarità viene così valutata:

C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3)

– entro il quinquennio………………………………………………………..……………

– oltre il quinquennio ……………………………………………………….

Punti 2

Punti 3

Quindi ai fini dell’utilizzazione il punteggio di continuità si valuta fin dal primo anno.

Un docente titolare nella scuola dal corrente anno scolastico 2014/15, in considerazione del fatto che si valuta l’anno in corso, avrà diritto, quindi, a 2 punti per la continuità didattica.

Per chiarire le diverse situazioni in cui i docenti si possono trovare e che potrebbero determinare confusione nella valutazione del punteggio di continuità può essere utile prendere in esame i seguenti quesiti:

NEL CALCOLO DEL PUNTEGGIO VIENE VALUTATO L’ANNO SCOLASTICO IN CORSO?

Si, per le domande di utilizzazione si valuta anche l’anno in corso, cosa che non è possibile nella domanda di trasferimento

IL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’ VIENE MATURATO ANCHE DAI DOCENTI TITOLARI DOS?

Si, il punteggio di continuità per il servizio prestato nella scuola in cui è utilizzato il personale titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II grado deve essere attestata dall’interessato con apposita dichiarazione personale conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale (Allegato F). Il primo anno per l’attribuzione del punteggio per la continuità al personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004.

IL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’ VIENE VALUTATO ANCHE AGLI INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA?

Si, tenendo conto che il primo anno per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010.

UN DOCENTE CHE OTTIENE PASSAGGIO DI CATTEDRA O TRASFERIMENTO DA POSTO COMUNE A SOSTEGNO, MANTENENDO LA TITOLARITA’ NELLA STESSA SCUOLA, CONSERVA IL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’ MATURATO?

No, per l’attribuzione del punteggio di continuità devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto (comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di disabilità) o, per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica, nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o plesso di titolarità.

Quindi il passaggio di cattedra o il trasferimento posto comune-sostegno e viceversa interrompe la continuità il cui punteggio verrà azzerato e il conteggio riprenderà dall’anno in cui si ottiene passaggio su altra classe di concorso o trasferimento su altra tipologia di posto pur mantenendo la titolarità nella stessa scuola.

UN DOCENTE TITOLARE NEL CORSO SERALE PUO’ FAR VALERE IL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’ MATURATO ANCHE PER IL CORSO DIURNO DELLO STESSO ISTITUTO E VICEVERSA?

No, per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità didattica è riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo di organico di titolarità (o diurno o serale).

LA MANCATA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO NELLA SCUOLA DI TITOLARITA’ DETERMINA SEMPRE L’INTERRUZIONE DELLA CONTINUITA’ CON CONSEGUENTE PERDITA DEL PUNTEGGIO?

No, ci sono condizioni, disciplinate dalla normativa vigente che consentono di continuare a maturare il punteggio di continuità anche se non si presta servizio nella scuola di titolarità.

Il punteggio di continuità va attribuito, infatti, anche in tutti i casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente prestato nella medesima scuola.

I casi previsti sono i seguenti:

1 – assenze per motivi di salute, per gravidanza e puerperio

2 – congedi di cui al D.L.vo n. 151/01

3 – servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile

4 – mandato politico ed amministrativo

5 – utilizzazione (a domanda o d’ufficio) anche in altra classe di concorso o in altro grado di istruzione

6 – esoneri dal servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della P.I.

7 – esoneri sindacali e/o aspettative sindacali

8 – incarico della presidenza di scuole secondarie

9 – esonero dall’insegnamento dei collaboratori dei dirigenti scolastici

10 – esoneri per la partecipazione a commissioni di concorso

11 – collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni nella legge 27/10/2000, n. 306

12 – servizio prestato nelle scuole militari

13 – utilizzazione in altri compiti per inidoneità temporanea

14 – fruizione del congedo biennale per l’assistenza a familiari con grave disabilità di cui all’art. 5 del D.L.vo n. 151/01

IL TRASFERIMENTO DEL DOCENTE IN UN’ALTRA SCUOLA DETERMINA SEMPRE LA PERDITA DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA?

E’ utile distinguere due casi riguardanti il trasferimento a domanda e il trasferimento d’ufficio o con domanda condizionata.

Il trasferimento a domanda, risultato di una richiesta di mobilità volontaria da parte del docente, fa sempre perdere il punteggio di continuità maturato nella precedente scuola di titolarità

Il trasferimento d’ufficio del docente soprannumerario, senza sede o DOP oppure il trasferimento con domanda condizionata del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo richieda in ciascun anno dell’ottennio successivo anche il trasferimento nell’istituto di precedente titolarità ovvero nel comune, non interrompe il punteggio di continuità.

La continuità di servizio maturata nella scuola o nell’istituto di precedente titolarità viene valutata anche al personale docente beneficiario dell’art. 7, punto II) del CCNI sulle utilizzazioni e AP 2015/16 – alle condizioni ivi previste – che, a seguito del trasferimento d’ufficio, sia attualmente titolare su dotazione provinciale.

E’ utile precisare che nei riguardi del personale docente soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell’ottennio il rientro nella scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso dell’ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio.

Qualora, scaduto l’ottennio, il docente non abbia ottenuto il rientro nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità didattica nell’ottennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove è stato trasferito in quanto soprannumerario e sarà questo punteggio ad essere considerato per la richiesta di utilizzazione

L’UTILIZZAZIONE DETERMINA LA PERDITA DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’?

No, l’utilizzazione a domanda o d’ufficio del docente avente i requisiti per chiederla in base all’art.2 comma 1 del CCNI , non determina l’interruzione e la perdita del punteggio di continuità.

Il punteggio di continuità spetta , quindi, ai docenti utilizzati a domanda o d’ufficio, sulla classe di concorso di titolarità o su altre classi di concorso, sui posti di sostegno anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all’art. 5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988, n. 426.

Il punteggio in questione spetta anche ai docenti appartenenti a posto o classe di concorso in esubero utilizzati a domanda o d’ufficio in ruolo o classe di concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico.

QUALE MOBILITA’ DETERMINA, QUINDI, L’INTERRUZIONE DELLA CONTINUITA’ E CONSEGUENTE PERDITA DEL PUNTEGGIO MATURATO?

Il punteggio di continuità si perde in seguito a mobilità professionale (passaggio di cattedra e passaggio di ruolo), trasferimento volontario e l’Assegnazione Provvisoria come mobilità annuale.

In relazione all’Assegnazione Provvisoria è utile specificare che il punteggio di continuità non si perde nel caso di docente trasferito nell’ottennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun anno dell’ottennio medesimo, il rientro nell’istituto di precedente titolarità.

QUALI CONSEGUENZE COMPORTA, PER LA VALUTAZIONE DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’, IL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA CHE COINVOLGE LA SCUOLA DI TITOLARITA’?

Nel caso di dimensionamento della rete scolastica (sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata, aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio di continuità

LA RICHIESTA DI TRASFERIMENTO, PASSAGGIO DI CATTEDRA, PASSAGGIO DI RUOLO O ASSEGNAZIONE PROVVISORIA DETERMINA LA PERDITA DEL PUNTEGGIO DI CONTINUITA’?

No, il solo fatto di aver inoltrato richiesta di mobilità territoriale, mobilità professionale o mobilità annuale (AP) non determina la perdita del punteggio di continuità.

Il punteggio si perde solo se si ottiene il movimento richiesto.

Docenti di ruolo e Utilizzazione: come valutare punteggio di continuità ultima modifica: 2015-07-13T21:52:48+02:00 da
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