Docenti di sostegno soprannumerari

Orizzonte Scuola, 26.1.2018

– Come funziona la graduatoria, come si individuano, fare domanda di mobilità.

In tutte le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, in caso di contrazione nell’organico dell’autonomia, si creano esuberi e i docenti che si trovano in coda nella graduatoria interna di istituto, per lo specifico posto di insegnamento o per la specifica classe di concorso di titolarità, vengono dichiarati soprannumerari.

Anche gli insegnanti di sostegno risultano, quindi, inseriti nella graduatoria interna della scuola di titolarità o di incarico triennale, graduatoria specifica per questa tipologia di posto.

GRADUATORIA INTERNA DI ISTITUTO

Per ogni autonomia scolastica l’individuazione dei docenti soprannumerari, relativamente ai posti di insegnamento sul sostegno, costituiti nella scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria I grado, viene effettuata distintamente nelle graduatorie interne di istituto predisposte per ciascuna delle seguenti tipologie:

A) minorati della vista (CH)

B) minorati dell’udito (DH)

C) minorati psicofisici (EH)

Il docente individuato come soprannumerario nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di specializzazione per altra tipologia per la quale nell’ambito della stessa scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d’ufficio al trasferimento su tale posto.

Nella scuola secondaria II grado, in seguito all’abolizione della aree disciplinari(scientifica- AD01, umanistica -AD02, tecnica professionale artistica -AD03 e psicomotoria -AD04) e alla loro unificazione, stabilita nell’art. 15 comma 3 bis della L. 128 /2013, anche le graduatorie interne di istituto dei docenti di sostegno titolari o con incarico triennale nella scuola, sono unificate. Tutti i docenti vengono, quindi, inseriti in un’unica graduatoria a prescindere dalla precedente area di appartenenza e il docente viene dichiarato soprannumerario in base al punteggio e alla posizione occupata in tale graduatoria.

L’individuazione dei soprannumerari avviene, in ogni caso, secondo le modalità e i criteri fissati nel CCNI sulla mobilità.

DOMANDA MOBILITÀ PERDENTI POSTO

L’insegnante individuato come perdente posto sulla base della graduatoria formulata dal Dirigente scolastico, potrà partecipare alla mobilità presentando domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti dalla normativa, entro 5 giorni dalla data di comunicazione dell’accertata soprannumerarietà.

Il docenti di sostegno perdenti posto dovranno indicare nel modulo di domanda se si trovano o meno nel quinquennio di permanenza e dovranno riportare i titoli di specializzazione posseduti.

La domanda potrà essere volontaria o condizionata.

DOMANDA CONDIZIONATA

Con la domanda condizionata il docente dichiara di voler partecipare al movimento solo a condizione che permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo e chiede, pertanto, che la sua domanda di trasferimento venga annullata nel caso in cui, in fase di mobilità, si dovesse liberare una cattedra, sulla quale sarebbe riassorbito in automatico nella scuola di titolarità o di incarico triennale, senza alcuna modifica nella sua titolarità.

Per i docenti della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della secondaria I grado che presentano domanda condizionata, qualora nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa o di altra tipologia di sostegno richiesta sul modulo domanda, nella scuola di titolarità dell’interessato, non si tiene conto della sua domanda di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola

I docenti trasferiti con domanda condizionata, da posto comune a sostegno, non sono soggetti al vincolo quinquennale di permanenza sul sostegno in quanto soprannumerari da posto comune, in sintonia con quanto stabilisce l’art.23 comma 7 del CCNI. Questi docenti, infatti, conservano titolo alle precedenze previste nell’art.13 punti II) e V) del CCNI

DOMANDA VOLONTARIA

Con la domanda volontaria il docente dichiara di voler comunque partecipare al movimento anche se, in fase di mobilità, dovesse liberarsi una cattedra nella scuola di titolarità o di incarico triennale dove è stato dichiarato soprannumerario.

TRASFERIMENTO D’UFFICIO

Il docente soprannumerario che, presentando domanda di trasferimento condizionata o volontaria, non potrà essere soddisfatto per nessuna delle preferenze espresse, sarà trasferito d’ufficio secondo le modalità stabilite nel CCNI per ogni ordine e grado di istruzione

Scuola dell’infanzia e primaria

I docenti titolari di posto di sostegno e dichiarati soprannumerari nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, che non possono essere soddisfatti per nessuna delle preferenze espresse nella domanda di trasferimento, anche se condizionata, vengono trasferiti d’ufficio, da parte dell’ufficio territorialmente competente, in una delle scuole comprese nell’ambito di titolarità, dopo l’effettuazione dei trasferimenti a domanda nella provincia.

Come chiarisce la nota1) dell’art.20 comma 13 del CCNI sulla mobilità, l’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

Il trasferimento d’ufficio viene disposto inizialmente considerando la medesima o diversa tipologia di posto di sostegno per la quale l’interessato possegga il relativo titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali tipologie, considerando i posti di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Ove ciò non sia possibile, il docente, è trasferito d’ufficio in uno dei posti o delle scuole disponibili sempre sulla base della citata tabella di viciniorietà di ciascun ambito territoriale della provincia, prima considerando il posto di sostegno per il quale sia in possesso del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, considerando il posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il relativo titolo.

Nei casi in cui non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri sopra indicati, nell’ambito dell’intera provincia, l’ufficio territorialmente competente assegna i docenti definitivamente o provvisoriamente su ambito a seconda che abbiano o meno concluso il quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune (con il punteggio spettante per il posto comune).

Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella sede di titolarità (art. 13 punti II e V) esclusivamente per la stessa tipologia di posto di cui era titolare.

Come chiarisce l’art.20 comma 15, l’eventuale assegnazione di carattere provvisorio, effettuata su posto comune, è limitata al solo anno scolastico di assegnazione ed è utile ai fini del compimento del quinquennio Nel corso dei trasferimenti per l’anno scolastico successivo, l’insegnante sarà considerato perdente posto nell’ambito corrispondente della scuola di precedente titolarità per il tipo di posto di cui era titolare.

Quanto previsto si attua qualora durante il movimento non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini della loro assegnazione considerando posti della stessa tipologia di titolarità o di altra tipologia per la quale abbiano titolo ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.

Nel caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale nell’ambito del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà, esclusivamente qualora permanga l’assenza di disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato nell’intero ambito provinciale.

Scuola secondaria

Nella scuola secondaria I e II grado il trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole dell’ambito di titolarità e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale ambito, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.

Come chiarisce la nota 1) dell’art.22 comma 11 del CCNI sulla mobilità l’assegnazione della scuola di titolarità a seguito del trasferimento d’ufficio ottenuto nell’ambito di titolarità o in un ambito viciniore della provincia, avviene secondo l’ordine di prossimità delle scuole sede di organico all’interno dell’ambito a partire dalla prima scuola riportata nell’elenco delle scuole dell’ambito.

Come chiarisce l’art.22 comma 12, se dopo l’effettuazione dei trasferimenti sussistono ancora posizioni di esubero, l’ufficio territoriale competente procederà al trasferimento d’ufficio nell’ambito territoriale che comprende la scuola di precedente titolarità.

In ciascuna delle fasi predette, nella secondaria I grado, il trasferimento è disposto nelle tre tipologie per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di specializzazione, secondo il seguente ordine:

1- sostegno per minorati psicofisici (EH)

2- sostegno per minorati dell’udito (DH)

3- sostegno per minorati della vista (CH)

Per i docenti della scuola secondaria II grado, come conseguenza dell’unificazione delle aree disciplinari sul sostegno, anche le operazioni relative alla procedura di mobilità a domanda o d’ufficio, vengono effettuate tenendo conto dell’unificazione delle aree. Tale disposizione risulta chiaramente valida sia per la mobilità territoriale (trasferimento provinciale e interprovinciale) che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo).

GRADUATORIA PER LA MOBILITÀ D’UFFICIO

I docenti da trasferire d’ufficio che si trovano in concorrenza rispetto alle sedi loro assegnabili, come chiarisce l’art.20 comma 2 del CCNI, sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno, valutato in base alla tabella allegata al contratto sulla mobilità. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.

CRITERI INDIVIDUAZIONE SOPRANNUMERARI

Riteniamo utile chiarire che ai fini dell’individuazione del docente soprannumerario nell’organico dell’autonomia determinato dall’Ufficio Scolastico Provinciale per l’anno scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, per gli insegnanti di sostegno valgono le stesse regole sottolineate nel CCNI, nell’art.19 comma 7 valido per la scuola dell’infanzia e primaria e nell’art.21 comma 11 valido per la scuola secondaria I e II grado, come di seguito riportato.

Nel caso di concorrenza tra più insegnanti, gli insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del trasferimento d’ufficio, nel seguente ordine:

1- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a domanda volontaria o per conferimento di incarico triennale ;

2- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte dell’organico dell’autonomia o delle singole sedi di organico dei centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per l’istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata, ancorché soddisfatti in una delle preferenze espresse.

Come chiarisce la nota 2), il personale docente trasferito a domanda condizionata che rientra nell’ottennio nella scuola di precedente titolarità, è da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si considera invece come trasferito a domanda volontaria il personale docente perdente posto che, nel corso dell’ottennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.

Negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché l’organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all’organico e, quindi, alla graduatoria interna dei corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi diurni, ovvero all’organico e, quindi, alla graduatoria interna dei corso serali se la situazione di soprannumerarietà si è verificata nei corsi serali.

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Docenti di sostegno soprannumerari ultima modifica: 2018-01-28T22:15:48+01:00 da
Gilda Venezia

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