Docenti in gita? No, siam più sicuri a casa! Dati choc ma hanno ragione? Ecco cosa affermano giudici e Miur

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dallo Studio Rando Gurrieri, 5.3.2017

– Il personale della Scuola, i docenti in modo particolare, non intendono più accompagnare i propri alunni nelle gite scolastiche, e questa decisione ha ormai determinato una sensibile riduzione dei viaggi di istruzione, come sono chiamate, in burocratese, le gite.

L´inchiesta di Skuola.net, secondo cui quasi 2 studenti su 5 non partiranno per la tanto amata vacanza (e tra questi il 58% rimarrà a casa, mentre il 20% andrà in gita con gli amici e il 22% con i genitori) ha portato alla ribalta un dato sconcertante: se in Italia quasi 1 studente su 2 non potrà partecipare alla classica gita scolastica non è tanto a causa della crisi, e del ridursi delle possibilità di spesa, ma a causa del rifiuto da parte dei docenti di accompagnare i ragazzi. La ragione? Troppe responsabilità in sede civile e penale.

Responsabilità considerate inaccettabili, tanto più che, per i docenti accompagnatori, il Miur non stabilisce alcun compenso, considerandolo evidentemente un atto dovuto.

Ma hanno ragione i docenti in questa loro preoccupazione?
Cerchiamo di capire le conclusioni cui è pervenuta, in questa materia, la giurisprudenza più recente.

Il caso Deganutti
“I professori che accompagnano gli studenti devono controllare la sicurezza delle stanze. Sono tenuti a un «obbligo di diligenza preventivo» che impone loro di reperire strutture alberghiere il più possibile sicure. Non solo, sono tenuti anche a effettuare «controlli preventivi» delle stanze dove alloggiano i ragazzi”.

Lo ha stabilito, nel caso citato dal periodico scolastico, chiamato comunemente “caso Deganutti”, la suprema corte di Cassazione nell´accogliere il ricorso di S.Q., di San Leonardo, ex studentessa dell´istituto tecnico commerciale “Deganutti”, che nel marzo 1998 si era seriamente ferita nell´albergo di Firenze scelto dalla scuola, scivolando da una terrazza dell´hotel.
La ragazza, secondo quanto ricostruito dalla sentenza 1769 dell´8 febbraio 2012, salita su un parapetto del balcone della stanza, aveva guadagnato la terrazza insieme a un compagno e, scivolando, era precipitata nel vuoto per circa 12 metri, riportando gravissime lesioni e rimanendo completamente invalida.
Da qui la richiesta di risarcimento danni, sia nei confronti del ministero della Pubblica istruzione, della scuola, dell´albergo e dei genitori del compagno di scuola – che poco prima dell´incidente aveva offerto uno spinello alla giovane -, lamentando «mancanza di controllo e di sorveglianza degli alunni da parte del professore in gita con la classe e mancanza di sicurezza dell´albergo».
Sia il Tribunale (marzo 2005) che la Corte d´Appello di Trieste (ottobre 2009) avevano respinto la richiesta risarcitoria della giovane, rilevando, tra l´altro che gli studenti erano prossimi alla maggiore età per cui tutti erano «presumibilmente dotati di un senso del pericolo». I verdetti sono stati ribaltati dalla Cassazione che ha accolto la tesi difensiva della ex studentessa rimasta invalida.
Nel dettaglio, i giudici della Suprema corte chiamano in causa la scuola e ricordato che «proprio perché il rischio che, lasciati in balia di se stessi, i minori possano compiere atti incontrollati e potenzialmente autolesivi, all´istituzione è imposto un obbligo di diligenza per così dire preventivo, consistente, quanto alla gita scolastica, nella scelta di vettori e di strutture alberghiere che non possano, al momento della loro scelta, nè al momento della fruizione, presentare rischi o pericoli per l´incolumità degli alunni».
La Cassazione, in quella occasione, ha spiegato ancora che «incombe all´istituzione scolastica la dimostrazione di avere compiuto controlli preventivi e di avere impartito le conseguenti istruzioni agli allievi affidati alla sua cura e alla sua vigilanza». Nel caso in questione, dunque, il personale accompagnatore, ha spiegato la Suprema Corte, “avrebbe dovuto rilevare, con un accesso alle camere stesse, il rischio della facile accessibilità al solaio di copertura per adottare poi misure idonee alle circostanze», quali anche «il rifiuto di alloggiare» in una stanza tanto insicura”.
Anche il Miur ci ha messo del suo
Un orientamento, dunque, rigorista, che si è complicato con la nota Miur del febbraio 2016 (da noi commentata) con cui ai docenti accompagnatori, già gravati delle s
responsabilità e da una grande fatica neppure economicamente riconosciuta da quando sono state abolite le cosiddette trasferte, si attribuivano – tramite un vademecum redatto dalla Polizia di Stato – oneri impropri di controllo: sulla condotta del conducente (velocità di strada, uso del cellulare o assunzioni di bevande o di stupefacenti durante la guida), sullo stato dei mezzi (gomme lisce, efficienza del mezzo) e su altro ancora.
Una nota che aveva determinato una ribellione corale, parzialmente conclusasi con la circolare del 12 aprile 2016.
La nota, precisato che il Vademecum “va inteso come un documento orientativo” che “non riveste carattere prescrittivo”, sottolinea che esso “non attribuisce in alcun modo ai docenti o ai dirigenti scolastici nuovi compiti e conseguenti responsabilità oltre quelle contemplate dal codice civile o dal CCNL” e che “non è compito quindi del personale docente o del dirigente scolastico l´accertamento” dell´idoneità alla guida del conducente.
La stessa nota poi, qualifica come “invito” agli insegnanti la segnalazione alla polizia, in una dimensione di collaborazione (e non di obbligo), eventuali comportamenti che possano essere considerati a rischio da parte del conducente (parlare al cellulare, ascoltare musica con auricolari, bere alcolici o mangiare alla guida). Ma, a scanso di equivoci si aggiunge: “E ciò tuttavia esclude qualsivoglia obbligo di sorveglianza della condotta del conducente e connesse responsabilità da parte del docente accompagnatore”
Allo stesso modo l´accertamento dello stato dei mezzi di trasporto “non può in alcun modo essere affidato ai docenti accompagnatori” rimanendo negli obblighi già previsti della scuola di acquisire le attestazioni e certificazioni dell´idoneità del mezzo.
Infine, si rimette alla libera determinazione delle scuole la scelta di preavvisare, prima della partenza, la Polizia al fine di far controllare la validità dei mezzi di trasporto e della regolarità delle certificazioni, e si sottolinea, opportunamente, che, qualora si decida di preavvisare la Polizia, è ben farlo per tempo in modo tale che l´intervento della stessa sia agevolato nella programmazione degli eventuali controlli prima e durante l´itinerario.
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Docenti in gita? No, siam più sicuri a casa! Dati choc ma hanno ragione? Ecco cosa affermano giudici e Miur ultima modifica: 2017-03-05T11:42:33+01:00 da
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