Docenti organico potenziato: quale orario di servizio?

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Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  29.11.2015.  

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Ma che orario di servizio settimanale spetta ai docenti in organico potenziato? Potranno questi docenti avere una giornata libera?

Domande che si stanno ponendo gli stessi docenti assunti in fase C, ma anche le stesse scuole che usufruiscono del potenziamento. Ogni scuola sta adottando regole e comportamenti diversi per quanto riguarda l’orario di servizio dei docenti dell’organico potenziato. Alcune scuole hanno deciso di  fare un orario di servizio settimanale fisso con tanto di giorno libero, come se questi docenti avessero le classi. Altre scuole invece hanno stabilito la presenza a scuola tutti i giorni con un impegno di 3 ore al giorno per le scuole secondarie e di 4 per le scuole primarie, senza la possibilità della giornata libera. Altre scuole ancora hanno adottato il metodo dell’orario variabile a secondo le esigenze della settimana, utilizzando i docenti per le supplenze o per i corsi di recupero o per i progetti del pof. Tuttavia ci sarebbero degli obblighi contrattuali da rispettare e che non autorizzerebbero ad un utilizzo indiscriminato dei docenti dell’organico potenziato. Infatti ad esempio il comma 4 dell’art.28 del CCNL scuola dispone che  gli “obblighi” di lavoro del personale docente sono articolati in attività di insegnamento ed in attività funzionali alla prestazione di insegnamento. Inoltre c’è l’obbligo del rispetto dell’orario settimanale di servizio, anche se in alcuni casi per un massimo di 4 ore questo può anche essere articolato in maniera flessibile e su base plurisettimanale.
Si ricorda che l’orario di servizio settimanale dei docenti è di 18 ore per le scuole secondarie e di 22 ore per quelle primarie con l’aggiunta di 2 ore per la programmazione. Poi c’è la legge 107/2015 che invece prevede che i posti dell’organico potenziato siano destinati alle finalità previste dal comma 7, cioè le attività progettuali per il raggiungimento  degli obiettivi formativi prioritari, ma c’è anche il comma 85 in cui viene precisato che il dirigente scolastico può effettuare le sostituzioni dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a dieci giorni con personale dell’organico dell’autonomia che, ove impiegato in gradi di istruzione inferiore, conserva il trattamento stipendiale del grado di istruzione di appartenenza.
In buona sostanza questi docenti entrati in ruolo con la fase C sono dei veri e propri jolly che dovrebbero essere pronti a fare attività progettuali interrompendole per fare supplenze fino a 10 giorni e riprendendole nuovamente.
Inutile dire che le attività progettuali per il contratto vigente sono compiti non obbligatori, e che il docente avrebbe come obbligo di servizio soltanto l’attività d’insegnamento e quella funzionale ad esso.
Con la legge 107/2015 anche questa parte contrattuale sembrerebbe essere stata superata. Intanto nelle scuole c’è confusione e disorientamento e pare che i dirigenti scolastici utilizzino alla bene meglio questi docenti.

Docenti organico potenziato: quale orario di servizio? ultima modifica: 2015-11-30T05:18:08+01:00 da
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