Docenti soprannumerari e organico fatto, nessuna modifica nella titolarità: come possono essere utilizzati?

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di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola,  1.7.2016

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– Nelle diverse istituzioni scolastiche, un’eventuale riduzione nel numero di classi successivamente alla pubblicazione dell’organico di diritto, determina una contrazione in organico, con conseguente riduzione nel numero di cattedre che può interessare e coinvolgere diverse discipline.

L’adeguamento dell’organico di diritto alla situazione di fatto, in questo caso, determina un esubero nell’organico di fatto con conseguente soprannumerarietà dei docenti titolari nella scuola che risultano direttamente interessati alla contrazione oraria per la classe di concorso di titolarità e, quindi, per le specifiche cattedre.

La contrazione in organico di fatto non determina modifiche nella titolarità dei docenti che risulteranno in esubero e che dovranno essere, comunque, utilizzati nella maniera ottimale come stabilisce l’art.5 comma 8 dell’ipotesi di CCNI.

La possibile utilizzazione dei docenti in esubero nell’organico di fatto dovrà seguire, in base alla normativa citata, un preciso ordine:

  1. I docenti di tutti i gradi di istruzione che a seguito della riduzione del numero delle classi in organico di fatto, vengono a trovarsi in situazioni di soprannumero totale o parziale, ivi compresi i docenti di sostegno con riferimento alla riduzione del numero degli alunni con disabilità, rispetto alla nuova dotazione della scuola, sono utilizzati nell’ambito della scuola di titolarità prioritariamente su posto o frazione di posto eventualmente disponibile per la stessa classe di concorso o posto di insegnamento e, subordinatamente, su posto o frazione di posto relativo ad altro insegnamento o di sostegno per il quale siano in possesso di abilitazione o titolo di studio coerente.
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  2. In mancanza delle disponibilità sopra riportate, il predetto personale è utilizzato nella scuola sul potenziamento dell’offerta formativa.

Risultano importanti i chiarimenti forniti in merito ai docenti che potrebbero essere utilizzati in questo modo che non necessariamente devono essere coloro che risultano in esubero nell’organico di fatto. Il comma succitato, infatti, esplicita chiaramente che nell’ambito dell’autonomia organizzativa della scuola e al fine di realizzare l’impiego ottimale delle risorse, con il consenso degli interessati e nei limiti del riassorbimento del soprannumero, il dirigente scolastico può disporre l’utilizzazione, su classe di concorso affine o su posto di sostegno, anche di docente diverso da quello individuato come soprannumerario. L’impiego su posti di sostegno è subordinato alla mancanza di docenti specializzati, o che abbiano partecipato all’ apposito corso di formazione, sia con contratto a tempo indeterminato sia aspiranti a supplenze.

Analogamente l’impiego su classi di concorso affine di docente non abilitato è subordinato al completo utilizzo dei docenti in esubero in ambito provinciale per la classe di concorso richiesta.

Il docente risultante in esubero nell’organico di fatto della scuola di titolarità, quindi, deve essere prioritariamente utilizzato in tale scuola, anche mediante provvedimento di messa a disposizione, in mancanza di cattedre, posti o spezzoni disponibili sia per la classe di concorso di titolarità che per altre classi di concorso per le quali il docente è in possesso del titolo di studio valido per l’insegnamento, anche se privo della specifica abilitazione.

Resta ferma in ogni caso la possibilità per il docente in soprannumero nell’organico di fatto di chiedere di partecipare alla fase delle utilizzazioni presentando la relativa istanza entro cinque giorni dall’individuazione della sua posizione di soprannumerarietà.

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Docenti soprannumerari e organico fatto, nessuna modifica nella titolarità: come possono essere utilizzati? ultima modifica: 2016-07-01T10:00:31+02:00 da
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