Dottorato di ricerca, congedo straordinario

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Orizzonte Scuola,  23.12.2015.  

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di Nino Sabella e Paolo Pizzo – L’aspettativa (congedo straordinario) per svolgere il dottorato di ricerca, prevista dall’articolo 18 comma 2 del vigente CCNL Scuola, ha trovato nel tempo una sua specifica regolamentazione.

Ecco i riferimenti normativi:

  • legge n. 476/1984, modificata dalla legge488/2001;
  • circolare MIUR n. 120 del 4 novembre 2002;
  • legge n. 240/2010;
  • circolare del MIUR n. 15 del 22 febbraio 2011.

La legge n. 476/1984 “Norma in materia di borse di studio e dottorato di ricerca nelle Università.”, così come modificata dalla legge n. 488/2001, prevede (articolo 2):

Il pubblico dipendente ammesso ai corsi di dottorato di ricerca è collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l’interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell’amministrazione pubblica presso la quale è instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l’amministrazione pubblica cessi per volontà del dipendente nei due anni successivi, è dovuta la ripetizione degli importi corrisposti ai sensi del secondo periodo.

Il concedo straorinario per motivi di studio, quale appunto il dottorato di ricerca, stando al suddetto dettato normativonon è concesso ma attribuito, come si evince chiaramente dall’espressione “collocato a domanda”.

Il congedo è attribuito a domanda dal dirigente scolastico.

L’ammissione ai corsi di dottorato ricerca con borsa di studio sospende il trattamento economico percepito in qualità di personale della scuola; viceversa l’ammissione ai corsi senza borsa di studio permette la conservazione del detto trattamento economico.

Se il dipendente, nei due anni seguenti il conseguimento del dottorato di ricerca, decide volontariamente di risolvere il rapporto di lavoro con l’Amministrazione, dovrà restituire le somme percepite durante gli anni di corso.

L’art. 19 comma 3 della legge n. 240/2010 modifica le suddette disposizioni:

All’articolo 2, primo comma, della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: 
   a) al primo periodo, dopo le parole: «e’ collocato a domanda» sono inserite le seguenti: «, compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione»; 

b) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne’ i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo. I congedi straordinari e i connessi benefici in godimento alla data di entratain vigore della presente disposizione sono mantenuti».

La novità introdotta è sostanziale, in quanto il congedo straorinario non è più attribuito a domanda ma concesso compatibilmente con le esigenze dell’amministrazione; la prescrizione della norma, tuttavia, è molto generica, non esplicitando quali potrebbero essere i motivi di un eventuale diniego da parte del dirigente scolastico (leggi Dottorato di ricerca per il personale assunto a tempo indeterminato).

Si precisa, inoltre, sempre nella suddette legge, che non hanno diritto al congedo straordinario i dipendenti che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o che siano stati iscritti a corsi di dottorato almeno per un anno accademico.

Prima delle suesposte modifiche, la circolare MIUR n. 120 del 2002 aveva fornito alcune precisazioni importanti e una sintesi della normativa vigente, indicando che:

  • il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza;
  • il vincitore di concorso, che non può assumere servizio, perché impegnato in attività proprie del dottorato di ricerca, deve essere collocato in congedo straordinario, così come ha precisato la circolare n. 376 del 4.12.1984;
  • il congedo straordinario è un diritto e non dipende da alcuna decisione discrezionale del dirigente scolastico (tale disposizione, come sopra illustrato è stata poi modificata dalla legge n. 240/2010);
  • la concessione del congedo straordinario non è subordinata all’effettuazione dell’anno di prova;
  • la richiesta di congedo non è commisurata a mesi o ad un anno, ma all’intera durata del dottorato.
  • il dipendente pubblico che cessa o viene escluso dal dottorato ha il dovere di riassumere immediatamente servizio presso la sede di titolarità;
  • il periodo di congedo straordinario è utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza, ai sensi del comma 2 dello stesso art.2 della legge 476/84. Utili chiarimenti in merito sono stati forniti dall’INPDAP – Direzione Centrale Prestazioni Previdenziali – con nota prot.1181 del 19 ottobre 1999.

La circolare MIUR n. 15/2011, poi, oltre a richiamare la circolare n. 120/2002, ha introdotto ulteriori indicazioni su:

  1. proroga del congedo oltre la effettiva durata del corso;
  2. congedo al personale con nomina a tempo determinato;
  3. dottorati di ricerca indetti dalle Università straniere;
  4. ripetizione delle somme percepite (stipendi);
  5. dottorati e ricercatori Universitari.

La proroga del congedo oltre la durata del corso non è possibile per la preparazione e discussione della tesi, anche in considerazione dell’aggravio di spesa che ne deriverebbe, che, peraltro, non troverebbe giustificazione in alcuna disposizione normativa.

È doveroso, tuttavia, precisare che la nota MIUR prot. n. 10331 del 14 dicembre 2011 ha previsto una deroga al suddetto divieto, nel caso in cui il docente interessato chieda la proroga a causa di un periodo di malattia ricadente nel periodo di frequenza del corso. La proroga potrà essere concessa solo per il periodo corrispondente alla durata della malattia debitamente certificata. Ciò al fine di consentire ai docenti interessati il recupero, per non vanificare gli impegni assunti con le Università presso cui essi svolgono il dottorato.

Il congedo straordinario per dottorato di ricerca può essere concesso al personale a tempodeterminato sino al termine delle attività didattiche o sino al 31/08 ed è riconosciuto sotto il profilo giuridico ma non economico (cioè la conservazione della retribuzione per il periodo di frequenza del dottorato).

La questione attinente al fatto se il congedo straorinario per dottorato di ricerca debba essere retribuito o meno per i docenti a tempo determinato è stata oggetto di causa presso i tribunali di Caltagirone e di Verona; sia la sentenza emessa dal primo (ordinanza n. 103/20014) sia quella emessa dal secondo(sentenza n. 360/2011) si sono pronunciate a favore della retribuzione per il detto personale.

Al personale che svolge dottorati di ricerca presso Università straniere si applica l’art. 2 della legge n. 476/84 (e seguenti modificazioni) e conseguentemente il medesimo trattamento economico riservato a coloro i quali sono stati ammessi al corso di dottorato senza borsa di studio presso università italiane.

Ripetizione delle somme percepite: il termine “amministrazione pubblica” è riferito alla pubblica amministrazione in generale, per cui la ripetizione degli emolumenti percepiti dalla Amministrazione di appartenenza (qualora il dipendente risolva volontariamente il rapporto di lavoro prima dei due anni dal conseguimento del dottorato di ricerca) è dovuta esclusivamente se il dipendente cessi volontariamente dal rapporto intrattenuto con qualsiasi amministrazione pubblica. Tale disposizione, d’altra parte, è prevista dall’articolo 5 del decreto legislativo 119/2011, sulla base del quale la restituzione degli emolumenti è dovuta solo in caso di cessazione volontaria da una qualsiasi pubblica amministrazione. A titolo esemplificativo: se il dipendente cessa volontariamente il rapporto di lavoro con la Scuola, per essere assunto presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, non deve restituire nulla; se, invece, cessa volontariamente il rapporto di lavoro con la Scuola, per essere assunto presso un’azienda privata, deve restituire quanto percepito durante la frequenza del corso.

Tale indicazione è valida pure per il personale che abbandona il corso di dottorato o cessa dal servizio di docente, prima che siano trascorsi i due anni dal suddetto conseguimento, per svolgere servizio in qualità di ricercatore. Anche in tal caso, pertanto, il dipendente non deve restituire gli emolumenti percepiti durante il corso.

La circolare, infine, ha ribadito che il congedo straordinario è un diritto, ma resta comunque subordinato alla compatibilità con le esigenze dell’Amministrazione.

Quanto alla valutazione del servizio (del personale docente), durante la frequenza dei corsi di dottorato di ricerca, dobbiamo fare riferimento al CCNI relativo alla mobilità (almeno quelli degli anni precedenti; non sappiamo in virtù della legge n. 107/2015 come sarà il prossimo contratto per l’A.S. 2016/2017) e alla tabella di valutazione titoli ad esso allegata.

Ai sensi della detta tabella, il personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi della legge 476/84, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente di ruolo assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali, enti pubblici, di stati o enti stranieri, di organismi o enti internazionali, è riconosciuto il periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda e d’ufficio.

Il servizio non è, invece, valutato ai fini dell’attribuzione del punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.

Dottorato di ricerca, congedo straordinario ultima modifica: 2015-12-23T05:11:16+01:00 da
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