Dubbi nei contratti triennali per l’incarico con chiamata diretta?

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Lucio Ficara,  La Tecnica della scuola  31.10.2016

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– Il nostro articolo di ieri dal titolo “Chiamata diretta, ecco come può essere fregato l’incaricato”, ha sollevato curiosità e domande da parte dei lettori.

Noi abbiamo chiarito che, ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015, il dirigente scolastico formula la proposta di incarico in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa. L’incarico ha durata triennale ed è rinnovato purché in coerenza con il piano dell’offerta formativa.

Poi però ci siamo presi la briga di andare a leggere anche qualche contratto firmato da parte dei docenti e dei dirigenti scolastici.

Cosa abbiamo scoperto nella lettura di questo contratto tra le parti?

Nei contratti degli incarichi triennali con chiamata diretta, che abbiamo avuto modo di leggere, risulta che  “l’incarico si perfeziona con l’effettiva presa di servizio da effettuarsi improrogabilmente in data 1.9.2016, fatti salvi i legittimi impedimenti previsti dalle norme e con la contestuale firma del contratto e di tutti gli atti relativi”.

Poi, proseguendo nella lettura del contratto per l’incarico triennale, c’è una importante clausola che recita: “È fatta salva la possibilità di revoca/modifica della presente determinazione, esclusivamente in caso di comunicazione successiva di modifica della disponibilità di posti da parte dell’Ufficio Scolastico Regionale”.

Quale significato si può dare al termine revoca/modifica in caso di successiva modifica delle disponibilità?

È noto a tutti che l’organico dell’autonomia è, almeno per ora, triennale nella sua composizione numerica, ma resta annuale nella distribuzione dei posti alle scuole da parte degli uffici scolastici provinciali. Infatti tutti hanno potuto notare le modifiche tra organici 2015/2016 e quelli 2016/2017. Quindi non è da escludere che da parte degli Uffici Scolastici Regionali e soprattutto da quelli Provinciali, ci possa essere una qualche modifica dell’organico dell’autonomia che vada ad incidere anche sugli incarichi triennali contrattati ai sensi dell’art.1 comma 80 della legge 107/2015. Quindi la frase del contratto di incarico triennale per chiamata diretta, in cui si scrive “revoca/modifica in caso di successiva modifica delle disponibilità”, potrebbe significare che l’incarico triennale non è garantito come invece sembrerebbe affermare il su citato comma 80.

E poi se i docenti chiamati direttamente dal Ds, fossero veramente amovibili per un triennio, se nella scuola ci fosse una riduzione di organico, sarebbero dunque i titolari della scuola già prima settembre 2016 e che magari hanno anche più punteggio dei docenti incaricati triennalmente, ad essere dichiarati soprannumerari e mandati su ambito?

La materia è controversa, soprattutto se esistesse veramente l’amovibilità dei titolari di ambito e incaricati triennalmente, in quanto si dovrebbe modificare l’impianto delle graduatorie interne d’istituto per l’individuazione dei soprannumerari.

Comunque il problema da noi sollevato pare essere all’attenzione dei sindacati e del Miur, che stanno lavorando per avanzare le loro proposte per il nuovo contratto sulla mobilità e per la gestione dei perdenti posto per l’anno scolastico 2017/2018.

Se ci dovessero essere delle novità al riguardo, vi informeremo delle evoluzioni e dei cambiamenti in una materia che sembra essere proprio spinosa e di non facile risoluzione.

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Dubbi nei contratti triennali per l’incarico con chiamata diretta? ultima modifica: 2016-10-31T18:45:08+01:00 da
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