È illegittima la cancellazione dalle GaE per mancato aggiornamento

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Alessandro Giuliani  La Tecnica della scuola  Martedì, 14 Luglio 2015.  

Dopo il Tribunale di Pavia, che si era espresso in questo senso a maggio, anche quello di Enna ritiene che hanno diritto ad essere reinseriti alla prima “finestra” utile: quindi, in occasione della procedura di aggiornamento successiva alla cancellazione stessa.

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Dopo il Tribunale di Pavia (con sentenza dell’8 maggio 2015, di cui si attende il deposito delle motivazioni), anche quello di Enna, questa volta in sede d’urgenza (con ordinanza cautelare depositata il 9 luglio scorso), ha dichiarato l’illegittimità del depennamento di un docente dalle Graduatorie ad Esaurimento per non aver presentato domanda di aggiornamento.

Il Giudice del lavoro di Enna, come ci riferisce l’avv. Dino Caudullo, ha rilevato che “deve ritenersi illegittima la mancata previsione di un obbligo a carico dell’Amministrazione di comunicare ai docenti già iscritti nelle GaE che avessero omesso di presentare la domanda di aggiornamento, dell’onere di presentare la domanda entro un termine prefissato, pena la cancellazione definitiva dalle graduatorie medesime”.

In ogni caso, il Tribunale di Enna ha comunque rilevato che i docenti depennati dalle graduatorie “hanno diritto ad essere reinseriti nelle stesse in occasione della procedura di aggiornamento successiva alla cancellazione stessa, tenuto conto che la legge 143/2004 sul punto è pienamente vigente”.

In allegato, nella sezione ‘Correlati’, riportiamo l’ordinanza del Tribunale di Enna del 9.07.2015.

È illegittima la cancellazione dalle GaE per mancato aggiornamento ultima modifica: 2015-07-14T06:29:59+02:00 da
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