Esame di Stato 2016, configurazione commissioni: assegnazione esterni, abbinamento classi/commisioni, designazione commissari interni

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di Nino Sabella, Orizzonte Scuola,  29.2.2016

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Nella presente scheda illustriamo come avviene la configurazione delle Commissioni per gli Esami di Stato, configurazione che è disciplinata dalla circolare MIUR n. 2 del 23 febbraio 2016.

Le commissioni sono costituite da sei commissari al massimo, di cui tre interni e tre esterni, più naturalmente il presidente esterno.

I componenti esterni, compreso il presidente, operano su due classi, garantendo, in ogni caso, la presenza dei commissari delle materie oggetto della prima e seconda prova scritta.

La configurazione delle commissioni è compito dei direttori generali o dirigenti preposti agli Uffici Scolastici Regionali, dei dirigenti degli Ambiti Territoriali Provinciali e dei dirigenti scolastici, ciascuno secondo le proprie rispettive competenze.

Detta configurazione avviene tramite tre distinte fasi:

  1. assegnazione e ripartizione dei candidati esterni;
  2. abbinamenti delle classi/commissioni;
  3. designazione dei commissari interni.

1. Assegnazione dei candidati esterni

L’assegnazione dei candidati esterni agli istituti statali e paritari deve avvenire, da parte del dirigente preposto dell’USR, dopo la presentazione delle domande dei detti candidati e nel rispetto delle indicazioni fornite con la C.M. 20 ottobre 2015, n. 20.

In particolare, l’assegnazione dei candidati esterni agli istituti scolastici statali e paritari deve avvenire, in primo luogo, nelle scuole che si trovano nel comune di residenza del candidato; qualora ciò non fosse possibile, per la mancanza dell’Istituto/indirizzo richiesto, si procederà all’assegnazione ad un Istituto sito in un comune della provincia di residenza del medesimo; nel caso di assenza dell’Istituto/indirizzo richiesto anche in provincia, il candidato sarà assegnato ad un Istituto al di fuori della Regione di residenza, previa autorizzazione del Direttore dell’USR di provenienza, al quale andrà presentata la domanda.

Il numero massimo di candidati assegnati ad una classe non può essere superiore a 35, mentre il numero dei candidati esterni non può essere superiore al cinquanta per cento dei candidati interni. In casi eccezionali, tuttavia, il Direttore dell’USR competente può non rispettare il detto limite del 50% o costituire, esclusivamente presso istituti statali, commissioni apposite per soli candidati esterni.

Non è possibile ammettere candidati esterni nelle sezioni sperimentali del vecchio e nuovo ordinamento, nei corsi quadriennali sperimentali di nuovo ordinamento, nei percorsi di secondo livello dell’istruzione per adulti (ex corsi serali) e negli indirizzi del previgente ordinamento.

Dopo che il Direttore dell’USR competente avrà assegnato i candidati esterni alle Istituzioni scolastiche statali o paritarie, il DS o il coordinatore delle attività educativo-didattiche provvederà a ripartire i candidati assegnati tra le diverse classi/commissioni, assicurando che il loro numero non superi il 50% dei candidati interni. Si dovrà prestare particolare attenzione, negli istituti in cui la seconda prova scritta di lingua straniera è associata alla classe di concorso generica “46/A – Lingue e civiltà straniere”, nell’assegnare i candidati in classi/commissioni in cui le lingue straniere, presenti nel curricolo del candidato, coincidano con le lingue straniere della classe a cui lo stesso viene assegnato.

La stessa attenzione dovrà essere prestata dal DS o Coordinatore delle attività educativo-didattiche degli Istituti  in cui è stata individuata, tra le altre materie affidate a commissari esterni, la lingua straniera associata alla classe di concorso generica “46/A – Lingue e civiltà straniere”; in tal caso ci si deve assicurare che le lingue straniere presenti nel curricolo del candidato coincidano con le lingue straniere della classe a cui viene assegnato.

2. Abbinamento classi/commissioni

L’abbinamento classi/commissioni è compito del dirigente scolastico o coordinatore delle attività educativo-didattiche, il quale formula una proposta da sottoporre al vaglio dell’USR tramite gli Ambiti territoriali provinciali competenti.

La proposta viene fatta utilizzando il Modello ES0 che, novità di quest’anno, deve essere presentata on -line tramite il portale SIDI; ciò vale per le scuole sia statali che paritarie. 

La proposta viene trasmessa telematicamente, per il tramite degli Ambiti Territoriali Provinciali, al Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale di appartenenza improrogabilmente entro il 16 Marzo 2016.

Nella formulazione della proposta di abbinamento classi/commissioni, si devono seguire i seguenti criteri :

  • Per ciascuna classe terminale, statale o paritaria – ivi comprese quelle articolate su più indirizzi di studio – va costituita una sola commissione.
  • Il codice dell’istituto della prima classe della commissione deve essere statale (anche relativo a percorso di secondo livello dell’istruzione per adulti, esplicitando il codice meccanografico specifico) o paritario. Il primo indirizzo di studio della prima classe dà il nome alla commissione.
  • L’abbinamento tra le due classi/commissioni va effettuato in modo che i commissari esterni, sulla base delle materie loro affidate o delle corrispondenti classi di concorso, possano operare su entrambe le classi. I commissari esterni svolgono i loro lavori nelle sedi d’esame stabilite per i candidati. Nel caso in cui la lingua straniera risulti come materia oggetto di seconda prova scritta o come altra materia orale affidata a commissario esterno, l’abbinamento deve essere effettuato tenendo conto non solo della classe di concorso “46/A – Lingue e civiltà straniere”, ma anche della lingua straniera presente nel curricolo dei candidati. Gli indirizzi di studio interessati da questo aspetto sono quelli riportati negli allegati 13 e 14 della presente circolare.
  • L’abbinamento deve essere effettuato nell’ordine:

 1. tra due classi/commissioni dello stesso indirizzo di studio;
2. tra due classi/commissioni con indirizzi di studio diversi, qualora le materie affidate ai commissari esterni siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, riconducibili alle stesse classi di concorso; avranno priorità gli abbinamenti tra classi con indirizzi di studio per i quali esista coincidenza della materia oggetto della seconda prova scritta.

I criteri sopra riportati sono vincolanti, tuttavia, in casi eccezionali può essere prevista una deroga, per cui si potrà procedere ad abbinare classi con indirizzi di studio diversi dello stesso ordine scolastico (licei, istituti tecnici, istituti professionali) o, in via residuale, classi appartenenti ad ordini di studio diversi, anche quando le materie affidate ai commissari esterni non siano le stesse tra i due indirizzi o, comunque, non siano
riconducibili alle stesse classi di concorso. In tale ipotesi l’abbinamento è consentito anche nel caso in cui la materia o classe di concorso coincidente sia una sola.

Per gli indirizzi di studio in cui la seconda prova scritta è di lingua straniera associata alla classe di concorso generica “46/A – Lingue e civiltà straniere” e in cui è stata individuata, tra le altre materie affidate a commissari esterni, la lingua straniera associata alla detta classe di concorso generica “46/A – Lingue e civiltà straniere”, la circolare MIUR prevede apposite precisazioni.

Il Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale,  ricevute le proposte di abbinamento classi/commissioni tramite l’Ambito territoriale provinciale competente, le valuta secondo i seguenti criteri:

  • la commissione deve essere costituita sulla base dell’indirizzo d’esame (vedi al riguardo le tabelle allegate al D.M. n. 36/2016);
  • l’abbinamento di classi rimaste isolate deve avvenire prima con scuole dello stesso comune, eventualmente con scuole della provincia ed eccezionalmente si può costituire una commissione per la sola classe rimasta isolata (quindi i membri esterni opereranno solo in quella classe);
  • l’abbinamento non è consentito, in maniera assoluta, tra classi/commissioni di province diverse.

Il Direttore generale o dirigente preposto all’Ufficio Scolastico Regionale, terminata l’attività di valutazione delle proposte, avvalendosi eventualmente – tramite delega –  degli Ambiti Territoriali Provinciali, procede all’acquisizione definitiva nel sistema informativo delle configurazioni delle commissioni di esame,  utilizzando i dati inseriti dagli istituti statali e paritari nella fase di proposta con il Modello ES-0.

Nell’ambito della suddetta procedura, cioè di abbinamento classi/commissioni, ciascuno dei soggetti coinvolti – dirigenti scolastici o coordinatori delle attività didattiche, dirigenti e funzionari dell’USR e dell’ATP – sono responsabili personalmente della correttezza dei dati inseriti, da cui possono dipendere eventuali situazioni di illegittima formazione delle commissioni.

3. Designazioni commissari interni

La designazione dei commissari interni, che deve avvenire dopo l’indicazione delle materie affidate ai commissari esterni, l’individuazione della materia oggetto della seconda prova scritta da parte del Ministro (avvenuta con D.M. n. 36/2016) e l’effettuazione delle suddette operazioni di abbinamento delle classi/commissioni, spetta al consiglio di classe.

I criteri, che il consiglio deve seguire, sono quelli di seguito descritti.

  • I commissari interni, il cui numero deve essere pari a quello degli esterni, sono designati tra i docenti appartenenti al consiglio di classe, titolari dell’insegnamento delle materie non affidate ai commissari esterni.
  • Quando la prima prova e’ affidata ad un commissario esterno, la materia oggetto della seconda prova viene affidata ad un commissario interno e viceversa.
  • E’ assolutamente necessario garantire una equa ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna, tenendo presente l’esigenza di favorire, per quanto possibile, l’accertamento della conoscenza delle lingue straniere. Occorre precisare che i commissari, sia interni che esterni, allo scopo di favorire il coinvolgimento nel colloquio del maggior numero possibile di discipline comprese nel piano di studi dell’ultimo anno di corso, conducono l’esame in tutte le materie per le quali hanno titolo secondo la normativa vigente (abilitazione o, in mancanza, laurea). La scelta deve essere, altresì, coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio.
  • Il docente che insegna in più classi terminali può essere designato per un numero di classi/commissioni non superiore a due, appartenenti alla stessa commissione, salvo casi eccezionali e debitamente motivati.
  • Nel caso, assolutamente residuale, di costituzione di commissioni con soli candidati esterni, i commissari interni sono individuati dal dirigente scolastico tra i docenti, anche di classi non terminali, del medesimo istituto o di istituti dello stesso tipo, previa intesa con gli altri dirigenti scolastici interessati.
  • Per i candidati ammessi alla abbreviazione per merito i commissari interni sono quelli della classe terminale alla quale sono stati assegnati.
  • I docenti designati commissari interni, che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni, hanno facoltà di non accettare la designazione. Nell’ipotesi che venga esercitata tale facoltà da parte di docenti titolari di materie oggetto della prima o della seconda prova scritta, il dirigente scolastico/coordinatore designa docenti di uguale insegnamento appartenenti allo stesso istituto.
  • Non è possibile nominare, salvo nei casi debitamente motivati in cui ciò non sia possibile, commissari interni in situazioni di incompatibilità, con riguardo all’assenza di rapporti di parentela e di affinità entro il quarto grado ovvero di rapporto di coniugio con i candidati che essi dovranno esaminare.

Criteri particolari da tenere 

  • Nelle classi articolate su più indirizzi di studio o nelle classi nelle quali vi siano gruppi di studenti che seguono lingue straniere diverse, i commissari interni sono designati in modo che ciascuno di loro rappresenti i diversi indirizzi o i diversi gruppi di alunni. Qualora non sia possibile assicurare tale rappresentanza, si procede alla designazione di più commissari interni con riferimento a ciascun indirizzo o a ciascun gruppo di candidati. In tale caso i commissari interni operano separatamente, per ciascun indirizzo o per ciascun gruppo di candidati, in modo che risulti rispettata la parità numerica tra commissari esterni ed interni.
  • Per i corsi dei licei linguistici, in cui è obbligatorio lo studio di tre lingue straniere (prima lingua straniera, seconda lingua straniera, terza lingua straniera), qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro con D.M. n. 36/2016. Gli altri due commissari interni devono essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
  • Per i corsi di studio ad indirizzo linguistico degli istituti tecnici, in cui è obbligatorio lo studio di due lingue straniere (Lingua inglese, Seconda lingua comunitaria), qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro con D.M. n. 36/2016. Gli altri due commissari interni devono essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
  • Per i corsi di studio degli istituti professionali, in cui è obbligatorio lo studio di due lingue straniere (Lingua inglese, Seconda lingua straniera), qualora la materia oggetto di seconda prova scritta sia affidata al commissario interno, questi deve essere il docente della lingua straniera scelta dal Ministro con D.M. n. 36/2016. Gli altri due commissari interni devono essere titolari di materie diverse da quelle assegnate agli esterni.
  • Nei licei artistici, qualora la scuola abbia assegnato la disciplina di indirizzo a docenti della classe di concorso della ex Tabella D, possono essere designati quali commissari interni sia docenti appartenenti a classi di concorso della Tabella D sia docenti appartenenti a classi di concorso della Tabella A.
  • Per la regione Lombardia, nelle classi di istituto professionale statale cui sono assegnati i candidati in possesso del diploma professionale di tecnico che frequentano nel corrente anno scolastico il corso annuale, previsto dall’articolo 15, comma 6 del citato D. Lgs. n. 226/2005 e dalla relativa Intesa del 16 marzo 2009 tra il MIUR e la Regione Lombardia, i commissari interni designati dal consiglio di classe di “associazione” dell’istituto professionale operano anche per tale gruppo di candidati.
  • E’ assicurata, per le classi degli alunni che sostengono l’esame del progetto ESABAC, fermo restando il limite numerico di tre commissari interni, la presenza, come commissario interno, del docente di storia, qualora la materia non risulti assegnata a commissari esterni.

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Esame di Stato 2016, configurazione commissioni: assegnazione esterni, abbinamento classi/commisioni, designazione commissari interni ultima modifica: 2016-02-29T06:46:40+01:00 da
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