Esami maturità e Alternanza scuola-lavoro: valutazione e certificazione per ammissione esami idoneità. Chiarimenti del MIUR

Orizzonte_logo14

di Giovanna Onnis, Orizzonte Scuola, 10.4.2017

– I chiarimenti interpretativi forniti dal MIUR in relazione alle attività di alternanza scuola-lavoro, segnalati con la nota del 28 marzo 2017, prendono in esame anche la situazione dei candidati esterni agli esami di idoneità per il 3° e 4° anno o ai futuri esami di Stato a decorrere dall’anno scolastico 2017/18.

I chiarimenti riguardano l’obbligo, da parte dei candidati esterni, di certificare l’attività di alternanza scuola-lavoro svolta, al fine di fornire alle commissioni d’esame elementi utili ed esaurienti per una valutazione indispensabile al fine dell’ammissione all’esame.

L’alternanza scuola-lavoro, rientrando nel curriculum obbligatorio dell’ultimo triennio della scuola Secondaria II grado, risulta, conseguentemente, un’attività alla quale sono tenuti anche gli studenti privatisti che chiedono alle istituzioni scolastiche statali di essere ammessi alla frequenza del 3° o del 4° anno di corso della scuola mediante lo svolgimento di un esame di idoneità, o presentano domanda di ammissione all’esame di Stato come candidati esterni.

Nei chiarimenti interpretativi, dopo l’importante premessa con la quale il MIUR sottolinea che la legge 107/2015, nell’articolo 1, commi 33 e seguenti, ha introdotto nel secondo biennio e nell’ultimo anno della scuola Secondaria II grado l’alternanza scuola lavoro come attività obbligatoria, da sviluppare nell’arco del triennio con percorsi aventi una durata complessiva di almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, in relazione agli esami di idoneità per il 3° e 4° anno, vengono fornite indicazioni nella seguente FAQ:

Come deve essere declinato lo svolgimento delle ore di alternanza scuola lavoro nel triennio in caso di domande di ammissione agli esami di idoneità al quarto e/o al quinto anno da parte di candidati esterni non provenienti da altre istituzioni scolastiche statali o paritarie?

[……..] Le istituzioni scolastiche del secondo ciclo di istruzione di ogni tipologia e indirizzo, destinatarie di domande di ammissione al quarto e al quinto anno dei corsi di studio attivati nella scuola, chiedono ai candidati esterni, in possesso dei requisiti indicati dalla vigente normativa (articolo 193 del D. Lgs. 297/19941 e O.M. 91/20012 e seguenti), di documentare le esperienze di alternanza scuola lavoro svolte dal candidato, o le attività ad esse assimilabili quali stage, tirocini formativi, esperienze lavorative anche in apprendistato.

La documentazione delle attività svolte deve risultare dalle dichiarazioni delle strutture ospitanti o dei datori di lavoro, che indicheranno la tipologia delle attività, la durata delle esperienze, le mansioni svolte e le competenze sviluppate.

La rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste dall’offerta formativa dell’istituzione scolastica, ai fini dell’ammissione agli esami di idoneità, è rimessa alla valutazione della Commissione istituita presso l’istituzione scolastica alla quale il candidato presenta la propria richiesta, che dovrà pronunciarsi con un parere almeno dieci giorni prima dell’inizio delle prove.

Per quanto concerne i futuri esami di Stato, con decorrenza dall’anno scolastico 2017/18, quando l’alternanza scuola-lavoro entrerà a regime coinvolgendo anche gli studenti dell’ultimo anno di corso della scuola Secondaria II grado, un chiarimento preciso viene fornito dal MIUR con altra FAQ specifica :

Come dovrà essere certificato lo svolgimento del monte ore di alternanza scuola lavoro previsto nell’ultimo triennio dei percorsi di istruzione secondaria di secondo grado da parte dei candidati esterni al futuro esame di Stato dell’a.s. 2017/2018?

Dall’a.s. 2017/18 tutti gli studenti iscritti nei percorsi di studio dell’istruzione secondaria di secondo grado dovranno avere realizzato il monte ore che la legge 107/2015 ha riservato all’alternanza scuola lavoro: almeno 400 ore negli istituti tecnici e professionali e almeno 200 ore nei licei, da svolgere complessivamente nell’arco degli ultimi tre anni.

Anche i candidati esterni al futuro esame di Stato dell’a.s. 2017/2018 dovranno dichiarare e documentare di avere svolto esperienze di alternanza scuola lavoro o attività ad esse assimilabili (stage, tirocini, attività lavorative anche in apprendistato) per il monte ore di riferimento indicato dalla legge 107/2015.

Come indicato nella Guida Operativa emanata dal MIUR l’8 ottobre 2015, per la validità del percorso personalizzato del candidato è necessaria la frequenza di almeno ¾ del monte ore riservato alle attività di alternanza.

La Commissione d’esame valuterà la rispondenza – anche in termini di competenze acquisite – delle esperienze lavorative, di tirocinio, apprendistato o alternanza scuola lavoro esibite dal candidato, a quelle previste nel percorso formativo personalizzato che l’aspirante produce all’atto della presentazione della domanda di ammissione all’esame, con un parere da comunicare al candidato almeno dieci giorni prima dell’inizio dell’esame preliminare, ovvero della prima prova d’esame.

.

Esami maturità e Alternanza scuola-lavoro: valutazione e certificazione per ammissione esami idoneità. Chiarimenti del MIUR ultima modifica: 2017-04-10T18:54:11+02:00 da
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

GILDA VENEZIA - Associazione Professionale GILDA degli INSEGNANTI - Federazione Gilda Unams

webmaster: Fabio Barina



Sito realizzato da Venetian Navigator 2 srl