Fase C, immissioni ma a caso

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di Carlo Forte,  ItaliaOggi  27.10.2015.  

La ripartizione non seguirà le richieste delle scuole

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Entra nel vivo la fase C del piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge 107/2015. In questi giorni i direttori regionali stanno emanando i decreti di ripartizione dei 48.812 posti comuni e 6.446 posti di sostegno. Le assegnazioni dei contingenti per le varie classi di concorso sono disponibili sui siti delle varie direzioni regionali. Secondo l’intenzione del legislatore, l’individuazione delle classi di concorso e delle tipologie di posto da assegnare avrebbe dovuto seguire le richieste delle scuole. Richieste a loro volta collegate alle esigenze individuate nei piani di potenziamento, emanati in fretta e furia dalle istituzioni scolastiche per fare fronte ai tempi stretti assegnati dal ministero. Per inserire le istanze a sistema, infatti, le segreterie scolastiche hanno avuto appena 5 giorni dal 10 al 15 ottobre.

Nella realtà le cose stanno andando diversamente. In pratica, secondo quanto risulta a Italia Oggi, la ripartizione sarebbe stata operata direttamente dall’amministrazione centrale. Agli uffici periferici sarebbe stata data solo la facoltà di allocare le tipologie di cattedre e posti assegnati, suddividendoli tra le province di cui si compongono le rispettive regioni. In buona sostanza, dunque, il criterio principe seguito dal viale Trastevere sarebbe quello di svuotare il più possibile le graduatorie a esaurimento. E dunque, sebbene il comma 95, quarto periodo, dell’articolo 1 della legge n. 107/2015, preveda che «alla ripartizione dei posti tra le classi di concorso si provvede con decreto del dirigente preposto all’ufficio scolastico regionale, sulla base del fabbisogno espresso dalle istituzioni scolastiche medesime» il criterio del fabbisogno sarebbe stato soddisfatto solo in parte. Ciò è dovuto al fatto che lo stesso comma 95 chiosa il quarto periodo specificando che il fabbisogno espresso dalle scuole va «ricondotto nel limite delle graduatorie di cui al comma 96». Vale a dire, individuando gli aventi titolo traendoli, nell’ordine, tra gli aspiranti docenti inclusi nelle graduatorie del concorso del 2012 e gli insegnanti precari attualmente collocati nelle graduatorie a esaurimento. Va detto subito, peraltro, che la stragrande maggioranza dei docenti inclusi nelle graduatorie dell’ultimo concorso sono stati già assunti nelle fasi 0, A e B.

Si tratta di soggetti che hanno superato selezioni in posti e classi di concorso dove vi è un maggior numero di posti vacanti. Tant’è che in quelle classi non sono stati banditi nemmeno i concorsi. Il ministero non ha ancora reso noto la percentuale delle immissioni in ruolo effettuate traendo gli aventi titolo dalle graduatorie dei concorsi del 2012. Ma è ragionevole ritenere che le prossime immissioni in ruolo della fase C) riguarderanno solo in via residuale questa tipologia di aspiranti. Che in ogni caso avranno la precedenza rispetto agli aventi titolo individuati scorrendo le graduatorie a esaurimento (si veda il 2° periodo del comma 98 della legge 107/2015). Dunque, la parte del leone la faranno i docenti precari delle graduatorie a esaurimento. In modo particolare gli aspiranti docenti appartenenti alle classi di concorsi che presentano più esuberi.

Per esempio, le classi di concorso A019 e A017, rispettivamente, discipline economiche e giuridiche ed economia aziendale. Che presentano graduatorie molto affollate. Perché la mancanza cronica di posti vacanti, insieme alla necessità di ricollocare in organico di fatto i docenti in esubero, da una parte ha reso pressoché impossibili le immissioni in ruolo e, dall’altra parte ha ridotto al lumicino gli incarichi di supplenza. Conseguentemente, le immissioni in ruolo che saranno disposte nel mese di novembre, in favore degli aspiranti docenti di queste discipline, in diversi casi riguarderanno docenti che hanno smesso di insegnare da diversi anni.

Secondo quanto risulta a Italia Oggi, anche nella fase C, le accettazioni dovranno essere effettuate dagli interessati esclusivamente avvalendosi delle funzioni predisposte nel sistema informativo del ministero dell’istruzione. In pratica tramite la maschera di «istanze on line». Coloro che non accetteranno la proposta non potranno ricevere ulteriori proposte di assunzione a tempo indeterminato, così come previsto dal comma 98, dell’articolo 1, della legge 107/2015. E saranno anche depennati dalle graduatorie dei concorsi e dalle graduatorie a esaurimento nelle quali sono iscritti.

Anche i neoassunti delle fase C potranno far valere il diritto al differimento della presa di servizio. Sempre però che risultino già in servizio non breve o saltuaria. Il differimento assumerà rilievo fino alla scadenza del termine del contratto. I titolari di supplenza temporanea fino al termine delle attività didattiche, invece, dovranno prendere servizio nella nuova sede il 1° luglio 2016.

Fase C, immissioni ma a caso ultima modifica: 2015-10-27T08:52:27+01:00 da
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